IPOTESI DI REGOLAMENTO

PER LA FORMAZIONE DELLE LEGGI DELLA REPUBBLICA DELLA TERRA

Articolo 1

Il settimo comma dell’articolo 10 della Repubblica della Terra stabilisce che «La facoltà di fare le leggi spetta normalmente all'Assemblea internazionale, ma anche gli abitanti della Repubblica possono prendere l'iniziativa di proporle, di farle e di abrogarle osservando le leggi.»

Articolo 2

Le leggi sono approvate, modificate ed abrogate dall’Assemblea internazionale o dagli abitanti del pianeta.

Articolo 3

Tutti gli abitanti del pianeta possono presentare proposte di legge all’Assemblea internazionale.

Articolo 4

Le proposte di legge devono essere presentate in articoli ed accompagnate da una relazione che contiene i problemi che si intendono affrontare e le soluzioni che si propone di adottare.

Articolo 5

L’Assemblea internazionale approva con la maggioranza dei suoi membri le leggi che riguardano l’intero pianeta e con la maggioranza di due terzi dei suoi membri le leggi di revisione della Costituzione.

Articolo 6

Il Presidente dell’Assemblea internazionale nomina un comitato per le proposte di legge nel quale sono presenti esponenti di ogni materia che possa essere oggetto di proposte di legge.

Articolo 7

Sono ammissibili le proposte di legge non in contrasto con la Costituzione.

Articolo 8

Il comitato per le proposte di legge esamina ogni proposta entro sei mesi da quando viene ricevuta.

Articolo 9

Entro sei mesi dal termine suddetto, il comitato per le proposte di legge inoltra le proposte all’Assemblea internazionale o le dichiara inammissibili.

Articolo 10

Ad eccezione dei membri dell’Assemblea internazionale e del Governo della Repubblica, nessuno può presentare una proposta di legge prima che sia stata approvata o dichiarata inammissibile la precedente proposta presentata dallo stesso soggetto.