REGOLE PER LA ELEZIONE

DELLA ASSEMBLEA INTERNAZIONALE

 

Articolo 1 – Le Disposizioni di attuazione della Costituzione della Repubblica della Terra prevedono fra l’altro che:

 

a) la Costituzione della Repubblica della Terra è in vigore dal primo gennaio dell'anno duemilauno;

 

b) l’Assemblea internazionale viene eletta entro tre mesi da quando alla Repubblica della Terra avranno partecipato almeno centoventi milioni di abitanti;

 

c) fino alla elezione dell'Assemblea internaziona­le prevista dalla Costituzione, la direzione ed il coor­dinamento della Repubbli­ca della Terra spetteranno ad un Comitato dei rappresentanti composto dai duecen­to designati dai fondatori che avranno ottenuto il maggior numero di designa­zioni alla fine di ogni trimestre solare e che accetteran­no tale incarico;

 

d) l'ultimo Comitato dei rappresentanti organiz­zerà l'elezione della prima Assemblea internazio­nale.

 

Articolo 2 – La Costituzione della Repubblica della Terra stabilisce fra l’altro che:

 

a) la Repubblica della Terra è un sistema di governo democrati­co degli abitanti del pianeta e dei loro gruppi per vivere in pace nel miglior modo possibile;

 

b) la Repubblica garantisce la piena sovranità di tutti i suoi abitanti e la loro uguaglianza rispetto alle leggi;

 

c) essa promuove la parteci­pazione politica mediante un sistema elettorale nel quale i popoli esercitano un'effettiva e costante sovranità sui governi e sono protagonisti del loro continuo rinno­vamento;

 

d) gli abitanti della Repubblica sono rappresen­tati nell'Assemblea internazio­nale co­stituita da un rappresen­tante per ogni dieci milioni di abitanti;

 

e) i rappresentanti nell'Assemblea internazionale sono eletti direttamente dagli abitanti della Repub­blica e durano in carica quattro anni, salvo inadempimento degli impegni assunti con gli elettori.

 

Articolo 3 – Sono elettori dell’Assemblea internazionale tutti gli abitanti del pianeta che fanno parte della Repubblica ed hanno compiuto sedici anni di età alla data della elezione.

 

Articolo 4 – Ogni elettore dell’Assemblea internazionale può essere eletto nella Assemblea internazionale stessa.

 

Articolo 5 – Chi chiede di essere eletto nella Assemblea internazionale deve presentare, almeno tre mesi prima della data fissata per la elezione, la propria richiesta alla sede della Repubblica della Terra.

 

Articolo 6 – La richiesta di elezione sottoscritta dall’interessato deve essere inviata tramite servizio postale con ricevuta di ritorno, indicando il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, la propria etnia fra quelle indicate in apposito elenco delle etnie pubblicato contestualmente alla data di fissazione della elezione ed allegando la fotocopia di un proprio documento di identità ed il proprio programma elettorale.

 

Articolo 7 – Il programma elettorale deve indicare una o più soluzioni ad almeno tre obiettivi fra quelli previsti dalla Costituzione della Repubblica della Terra o dagli atti previsti dalle Disposizioni di attuazione e deve essere sottoscritto dall’interessato in ogni sua pagina.

 

Articolo 8 – Un Comitato di controllo elettorale nominato per la prima elezione dal Comitato dei rappresentanti e per le elezioni successive dall’Assemblea internazionale esamina le richieste di elezione pervenute in termine utile e forma un elenco delle persone che possono essere elette, eliminando solo i nominativi che non hanno indicato correttamente i dati previsti dagli articoli 6 e 7 o che non hanno allegato alle loro richieste un programma elettorale relativo ad almeno tre obiettivi previsti dalla Costituzione della Repubblica della Terra.

 

Articolo 9 – L’elenco delle persone che possono essere elette è pubblicato, insieme ai suoi dati ed ai programmi elettorali, almeno due mesi prima della data fissata per la elezione.

 

Articolo 10 – Dalla data di presentazione della richiesta di elezione a quella fissata per la elezione della Assemblea internazionale i richiedenti non devono compiere, pena la cancellazione dall’elenco da parte del Comitato di controllo elettorale, alcuna forma di propaganda o pubblicità elettorale diretta o indiretta tendente a sollecitare la propria elezione.

 

Articolo 11 – Nel giorno della elezione dell’Assemblea, ogni elettore può esprimere il proprio voto personale, libero e segreto indicando mediante il sistema telematico che gli sarà tempestivamente indicato una sola delle persone che al momento del voto risultano nell’elenco delle persone che possono essere elette.

 

Articolo 12 – Al termine della elezione risultano elette nel numero previsto dalla Costituzione le persone che avranno ottenuto il maggior numero di voti e comunque almeno un rappresentante per ogni etnia indicata nelle richieste di elezione.

 

Articolo 13 – Nel decimo giorno successivo a quello della elezione la Assemblea internazionale presieduta dal suo componente più anziano elegge tra i suoi membri, con voto personale e segreto, un Presidente e sei Vice Presidenti che costituiscono la Presidenza dell’Assemblea.

 

Articolo 14 – Entro dieci giorni dalla sua elezione il Presidente convoca l’Assemblea internazionale indicando gli argomenti da discutere.

 

Articolo 15 – In caso di impedimento il Presidente è sostituito in Assemblea dal Vice Presidente presente più anziano di età.

 

Articolo 16 – La richiesta di accertamento di inadempimento relativa ai rappresentanti eletti nell’Assemblea internazionale deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea o da almeno un milione di elettori e presentata al Presidente della Assemblea stessa.

 

Articolo 17 – Entro dieci giorni dalla data della presentazione della richiesta di accertamento di inadempimento il Presidente convoca la Presidenza che decide a maggioranza sulla revoca del membro dell’Assemblea oggetto della richiesta.

 

Articolo 18 – Il membro dell’Assemblea revocato è sostituito dal primo dei non eletti nell’ultima elezione dell’Assemblea.