Sulla ripartizione dei poteri prevista dalla Costituzione

e sul metodo di elezione dell’Assemblea internazionale della Repubblica della Terra.

È stato chiesto se la Costituzione della Repubblica della Terra preveda la divisione dei poteri e se il metodo di elezione dell’Assemblea internazionale della Repubblica della Terra sia il più democratico possibile.

La divisione dei poteri è prevista dagli articoli 9 e 10 della Costituzione.

L’articolo 9 prevede che «Le leggi della Repubblica si ispirano ai prin­cipi del diritto internazio­nale universalmente riconosciuti e sono caratterizzate dalla semplicità di significato e di sintassi. La Repubblica richiede l'adempimento dei doveri sociali e civili nell'interesse di tutti gli abitanti della Terra, eliminando le contraddizioni fra le norme ed abro­gando quelle obsolete. Garantisce la dimostrazione della ragione e del torto anche nei rapporti con le istituzioni, promovendo la revisione dei processi civili, penali ed amministrativi e dimostrando le conse­guenze di uno scarso senso del dovere

Nelle note all’articolo 9 si precisa che «Il diritto internazionale, oggi, ha due soli limiti: quello di non aver abroga­to universalmente ed in modo definitivo la pena di morte e quello di non aver adeguato le pene al grado di certezza dei fatti oltre che alla loro gravità. Le norme devono essere scritte e comunicate nella forma più appropria­ta per essere comprese da tutti e non solo dai giuristi. L'adesione alla promozione della Repubblica della Terra comporta l'assun­zione di doveri verso gli altri partecipan­ti e verso tutti gli abitanti della Terra. La garanzia della dimostrazione della ragione e del torto attiene alla fase processuale ed è tesa a dimostra­re e non a presumere. La stessa garanzia (la dimostrazione) è estesa ai rapporti tra singoli, gruppi e loro istituzioni, compresa naturalmente la Repubblica della Terra. La revisione in base a nuove norme riguarda anche i processi non ancora conclusi. Il senso del dovere è consapevolezza di responsabilità dei singoli e tanto più di chi ricopre incarichi pubblici.»

Questo articolo fissa i principi di giustizia che devono animare la Repubblica della Terra. In base a tali principi deve svolgere la sua funzione il potere giudiziario. Sarà compito dell’Assemblea internazionale, quale organo che rappresenta la sovranità popolare, approvare le leggi per realizzare concretamente questi principi ed istituire l’ordinamento giudiziario più adatto.

L’articolo 10 prevede che «Gli abitanti della Repubblica sono rappresen­tati nell'Assemblea internazionale co­stituita da un rappresen­tante per ogni dieci milioni di abitanti. La facoltà di fare le leggi spetta normalmente all'Assemblea internazionale, ma anche gli abitanti della Repubblica possono prendere l'iniziativa di proporle, di farle e di abrogarle osservando le leggi. I rappresentanti nell'Assemblea internazionale sono eletti direttamente dagli abitanti della Repub­blica e durano in carica quattro anni, salvo inadempimento degli impegni assunti con gli elettori. Il Governo della Repubblica è costituito da dodici governanti eletti dall'Assem­blea internazio­nale che elegge tra di essi il Presidente. Il Governo resta in carica fino a revoca da parte dell'Assemblea internazionale e comunque non oltre sei anni dalla data dell'elezione. Il Governo è diretto dal Presidente ed ha il compito di realizzare le decisioni prese dall'As­semblea interna­zionale nonché di prendere decisioni urgenti. Tali decisioni devono essere ratificate entro un anno dall'Assemblea internazio­nale e l'even­tuale manca­ta ratifica comporta le dimissioni del Governo

 

Nelle note all’articolo 10 si precisa che «Piena sovranità di tutti gli abitanti significa piena democra­zia. Uguaglian­za significa parità di diritti e di doveri di fronte al genere umano ed al suo ambiente, la Terra. Per integrazione politica si intende processo di reale democratizza­zione planetaria. Il concetto di decentramento politico supera quelli di federalismo e di confederativi­smo, fondati su aggregazioni di Stati e regioni, e riscopre l'idea dell'autonomia di zona, della località, nel cui ambito avvengono i rapporti reali decisivi per la comunità.»

Circa l’Assemblea internazionale ed il Governo della Repubblica, è anche precisato che «Si tratta di 600 rappresentanti su sei miliardi di abitanti [in effetti si tratterà di 630 rappresentanti su 6,3 miliardi di persone], quindi una struttura leggera e tuttavia in grado di rappresentare le grandi scelte volute dai popoli. Le regole vengono adottate, modificate ed abrogate attraver­so la duplice iniziati­va degli abitanti e dei loro rappresentanti. È prevista la revoca del mandato di rappresentanza. La funzione dei governanti è di dare esecuzione alle iniziati­ve previste dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica della Terra. La durata del Governo è superiore a quella dell'Assemblea interna­zionale, proprio per assicurare continuità alla funzione esecutiva dei governanti, salvo disapprovazione del suo operato da parte dell'Assem­blea stessa. È necessario conferire al Governo il potere di assumere decisioni urgenti rispetto a problemi imprevisti. L'assunzione di responsabilità trova conferma nella necessità di ratifica di tutte le decisioni urgenti del Governo da parte dell'Assemblea internazionale.»

Questo articolo stabilisce che all’Assemblea internazionale spetta il potere legislativo ed al Governo della Repubblica spetta il potere esecutivo.

I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono quindi ben definiti e tutti sono sottoposti alla sovranità dell’insieme degli abitanti del pianeta.

Non solo. Insieme ai suddetti tre poteri, la Costituzione definisce anche i principi sociali, civili, economici e morali sui quali devono essere fondati il diritto soggettivo di disporre delle risorse necessarie per vivere e svilupparsi, il principio di competizione in base alle capacità individuali ed all’impiego di energia (lavoro) estesi peraltro, non a pochi esseri umani ma a tutti gli esseri umani.

Tutta la Costituzione è fondata sul principio fondamentale di «res pubblica», che indica una forma di governo basata sul principio della sovranità popolare, in cui il popolo delega il potere di governare a propri rappresentanti scelti tramite elezioni ed una particolare dimensione della convivenza, fondata sull'interesse comune e sul consenso di tutti a uno specifico modo di organizzare la vita pubblica, facendo coincidere repubblica e democrazia con il modello ideale di entità repubblicana in cui il governo sia espressione reale della volontà popolare che lo ha legittimato.

Tale coincidenza ideale supera il concetto di «repubblica» di Platone, secondo il quale il modello di un ipotetico stato perfetto sarebbe quello in cui i cittadini sono rigidamente «compartimentati» in tre differenti caste: quella dei produttori, costituita da quanti lavorano per soddisfare i propri bisogni materiali, quella dei guardiani, responsabile della sicurezza interna ed esterna dello stato e quella dei governanti, la quale, essendo composta dagli unici cittadini capaci di individuare il bene comune, ossia dai filosofi, dovrebbe avere il potere di fare le leggi e di amministrare la giustizia.

La Repubblica della Terra si riconduce all’esperienza repubblicana di Roma nella quale, secondo Cicerone, la fonte della legittimità del potere politico e del diritto doveva fondarsi sul consenso della comunità dei cittadini, considerando che buono è solo il governo che realizza l'interesse comune rispettando le leggi e che «Vera legge è la retta ragione, in armonia con la Natura, universale, immutabile ed eterna, che con i suoi ordini richiama l'uomo al dovere e con i suoi divieti lo distoglie dalla frode. Non è essa diversa da Roma ad Atene o dall'oggi al domani; ma come unica, eterna, immutabile legge governerà tutti i popoli e in ogni tempo.». Ciò comportava da un lato il riconoscimento in linea di principio dell'uguaglianza di tutti gli uomini, poiché in tutti gli uomini si manifesta la legge eterna della ragione, dall'altro la concezione che il diritto positivo si fonda sulla legge naturale e razionale.

La magistratura repubblicana, antitetica alla monarchia, era quindi contraddistinta dalla temporaneità, dalla responsabilità, dalla collegialità e dalla possibilità che i cittadini chiedessero pubblico conto al magistrato delle sue azioni. Lo schema incoraggiava le virtù civiche, che si esprimevano nella partecipazione alla vita pubblica, e le virtù morali che spingevano ogni cittadino a sentirsi parte integrante di un unico organismo, spingendolo a rinunciare all'egoismo privato.

Questo principio si esprime attraverso la teoria politica del contratto sociale, la dottrina sviluppatasi tra i secoli XVII e XVIII secondo cui il potere politico sarebbe riconducibile a un contratto fra individui che lo istituiscono per meglio garantire a se stessi determinati beni, quali la pace come presupposto fondamentale di evoluzione, la sicurezza della vita come diritto fondamentale, il possesso dei beni per lo sviluppo e la libertà come principio di autonomia ed indipendenza personale.

Ciò significa adottare in modo nuovo i concetti del giusnaturalismo e trasformare lo stato di natura, nel quale gli individui vivono isolatamente o in gruppi in perenne conflitto, in una civile convivenza mediante un patto che sancisce i diritti naturali di ciascun individuo il quale, per garantirli, si riconosce come parte dell’insieme di tutti gli individui e conferisce un’autorità a chi ritiene più adatto ad esercitare il potere.

Da questo tipo di trasformazione, mantenuta costantemente sotto il controllo e la critica dell’insieme degli esseri umani che partecipano al contratto sociale, trae concreta legittimità l’autorevolezza di chi rappresenta gli abitanti della Terra nelle funzioni legislative, esecutive e giudiziarie.