AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO EMILIA

Io sottoscritto, Rodolfo MARUSI GUARESCHI, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 20/1/1950, con residenza in Parma, strada Argini Enza n. 103, attualmente in detenzione domiciliare in Sant’Ilario d’Enza (RE), via Togliatti n. 21, espongo quanto segue.

Con sentenza n. 3835 del 15/12/2014, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 1303 del 5/11/2013 che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1122/11 del 20/5/2011, (con la quale sono stato condannato a cinque anni di reclusione per concorso in bancarotta per distrazione che sarebbe avvenuta nel 1999) divenuta così definitiva.

La suddetta sentenza di Cassazione contiene un errore materiale (omissione delle conclusioni del P.M.) e due errori di fatto (che hanno determinato la dichiarazione di colpevolezza), rilevabili ictu oculi dalla semplice lettura del testo, per i quali sono stati proposti due ricorsi straordinari ex art. 625-bis c.p.p., ambedue dichiarati inammissibili (il primo perché depositato da persona diversa da quella delegata al deposito, il secondo perché respinta la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.) con la conseguenza che la denunzia di tali errori non è mai stata valutata.

Subito dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione del 15/12/2014, ho presentato richiesta di rinvio della esecuzione ai sensi dell’art. 147 c.p. per gravi motivi di salute, allegando la relativa documentazione.

Con decreto n. 2168/2016 del 16/5/2016 (17 mesi dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione), il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia ha rigettato la mia richiesta di rinvio dell’esecuzione, senza alcuna valutazione e/o considerazione della parte più grave (BPCO – Bronco-pneumopatia cronica ostruttiva al VI grado).

La ricorrenza delle condizioni per il rinvio dell’esecuzione ai sensi dell’art. 147 c.p.p. è stata poi riconosciuta, su richiesta dello stesso P.M. che ha curato l’esecuzione (sulla base della stessa documentazione allegata alla mia prima istanza, confermata da un parere legale collegiale), quasi sei mesi dopo, con decreto del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia n. 5222/2016 del 7/11/2016, confermato dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna con ordinanza n. 2970/2016 del 1/12/2016.

Nel frattempo, è iniziata l’esecuzione della pena: in data 1/6/2016, sono stato condotto nel carcere di Reggio Emilia; poi, dal 9/7/2016 al 24/8/2016, sono stato al CDT (Centro Diagnostico Terapeutico) di Bari, dal quale mi sono dimesso per non morire; per tre volte sono stato ricoverato all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (la prima volta in geriatria, la seconda nel Reparto infettivi e la terza in pneumologia), fino alla concessione della detenzione domiciliare in data 26/10/2016.

In cinque mesi di carcere, le mie condizioni di salute sono enormemente peggiorate, sia per la BPCO sia per l’artrite reumatoide sia per l’adenocarcinoma al colon ascendente, che mi è poi stato tolto all’inizio del 2019.

Dall’8/9/2016, mi è stata riconosciuta l’invalidità civile medio-grave al 70%.

Con ordinanza n. 2018/4839 del 15/11/2018, notificata il 30/11/2018, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, premesso che: «Con Ordinanza del 1.12.2016 questo Tribunale di Sorveglianza ha disposto il differimento nelle forme della detenzione  dell'esecuzione della pena indicata in epigrafe per anni 2, fino al prossimo 1.12.2018 a causa dello condizioni di salute dell'interessato, affetto da insufficienza respiratoria cronica latente con  desaturazione notturna trattata con ossigenoterapia in paziente con bronco-pneumopatia cronica ostruttiva al 4° stadio, adenoma del colon ascendente con displasia grave o altro, condizione che i sanitari qualificavano  come grave e destinata a peggiorare, che perciò incompatibile con la detenzione carceraria.

La Relazione dell'U.E.P.E. di Reggio Emilia segnala la condotta sempre regolare e collaborativa del soggetto durante il periodo di esecuzione della misura, senza che si siano mai verificate criticità, dedicandosi per Io più il soggetto alla cura delle sue problematiche sanitarie …

La Nota della Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza del 27.10.2018 segnala la condotta perfettamente regolare durante il periodo di esecuzione della misura, essendo sempre stato reperito al domicilio nei numerosi controlli sia diurni sia notturni, durante i quali ha sempre manifestato atteggiamento adeguato e collaborativo con gli operanti;»

ha disposto le seguenti prescrizioni:

«1. Obbligo di trattenersi nel luogo di detenzione domiciliare, sito in Sant'Ilario d’Enza (RE), Via Togliatti n. 21, non modificabile senza autorizzazione del Magistrato di Sorveg!ianza, fatta salva l'eccezione che segue:

visti gli artt, 47 ter L. Ord. Pen, e 254 quater c.p.p. i! condannato potrà recarsi presso ambulatori, servizi sanitari e ospedalieri, per interventi, accertamenti diagnostici e cure, previa comunicaziondi luoghi e tempi di spostamento all' U.E.P.E. e all'Autorità di Vigilanza competenti. ln caso di ricovero per motivi sanitari la detenzione domiciliare dovrà intendersi eseguita nel luogo di attuazione …

2. Autorizzazione a lasciare la propria abitazione, in relazione alle proprie indispensabili esigenze di vita, ogni giorno per 3 ore, in orario da concordarsi con l'Autorità preposta alla Vigilanza;

3. Divieto di detenere armi, di frequentare pregiudicati e tossicodipendenti;»

Con decreto n. 3392 del 22/8/2019, notificato il 26/872019, il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, ritenendo, in base a tre relazioni dei Carabinieri di Sant’Ilario d’Enza e due relazioni dell’U.E.P.E. di Reggio Emilia, che io le abbia gravemente trasgredite, ha revocato tutte le suddette autorizzazioni e prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza e le ha sostituite con le seguenti:

«2. Autorizzazione a lasciare la propria abitazione, in relazione alle proprie indispensabili esigenze di vita, dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 11:00;

4. Ogni ulteriore permesso di uscita dal domicilio per esigenze sanitarie dovrà essere previamente richiesto e adeguatamente documentato a questo Magistrato di Sorveglianza mediante l’esibizione dell’avvenuta prenotazione di visite ed esami medici o di interventi sanitari di qualunque tipo, e successiva produzione di certificazioni, attestazioni o referti redatti daisanitari all’esisto delle visite, esami o interventi.»

Con lo stesso decreto, Il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia mi ha diffidato «dal porre in essere ulteriori violazioni delle prescrizioni impartite, le quali, ove dovessero ripetersi ancora, comporteranno l’immediata emanazione da parte di questo Ufficio del provvedimento di sospensione della misura alternativa, con conseguente immediato ingresso in carcere del condannato.» mandando «alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e alla Stazione Carabinieri di Sant’Ilario d’Enza per la notifica del presente provvedimento al detenuto domiciliare, con la raccomandazione di cercare di fargli ben comprendere la valenza dello stesso e le conseguenze di una sua violazione

Per i motivi di seguito indicati, penso che se prima di emettere il suddetto decreto mi avesse chiesto conto di ciò che riportano le relazioni dei Carabinieri, il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia non lo avrebbe mai emesso.

Con PEC dello stesso 26/8/2016, ho precisato quali sono stati i miei comportamenti e chiesto al Magistrato di Sorveglianza la revoca del suddetto decreto n. 3392 del 22/8/2019.

Con e-mail del 30/8/2019, ho chiesto al Magistrato di Sorveglianza l’autorizzazione a recarmi alla visita medica con il dottor Angelo Campagna di Modena in data 2/9/2019, alle 9:30.

Non avendo ricevuto alcuna autorizzazione, il 2/9/2019 ho inviato un’e-mail avvisando che sarei andato alla suddetta visita medica anche senza autorizzazione.

Con decreto n. 3537 del 3/9/2019, notificato il 6/9/2019, il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia ha emesso un secondo decreto con il quale, premesso il testo del precedente,

«RILEVATO che, con nota in data 2.9.2019 i Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza hanno riferito che: in data 28.8.2019 il MARUSI inoltrava al Comando una mail contenente controdeduzioni rispetto al citato provvedimento; in data 2.9.2019 inoltrava altra mail, nella quale, dopo aver giustificato la propria condotta (anche relativamente ai reati in esecuzione, rispetto ai quali ha rappresentato di essere stato ingiustamente condannato), concludeva “ho sempre detto prima ciò che avrei fatto dopo e continuerò a farlo. Oggi, lunedì 2/9/2019, alle 8:45, con o senza autorizzazione lascerò la mia abitazione ed andrò dal dottor Campagna di Modena. Ed ognuno si assumerà le proprie responsabilità”

RITENUTO che: si tratti di comportamenti gravi, in palese e ripetuta violazione delle prescrizioni imposte oltre che  sintomatici di scarsa revisione critica, tali da giustificare - almeno ove non intervenga un effettivo e immediato "ravvedimento" - la revoca del beneficio, che peraltro, nel corso dei mesi, non è stato esente da ulteriori criticità; si può per ora soprassedere alla sospensione del beneficio (ex art. 51 ter O.P.) in considerazione delle condizioni di salute del condannato; il MARUSI è peraltro avvertito che nuove violazioni potranno comportare l'immediata sospensione del beneficio;

P.Q.M. Visti gli artt. 47 ter e 51 ter l. n. 354/75; 666-678 c.p.p.,

DIFFIDA MARUSI GUARESCHI RODOLFO affinché nel futuro rispetti rigorosamente le prescrizioni imposte con provvedimento di questo Ufficio in data 22.8.2019;

DISPONE la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, affinché si pronunci circa la revoca della detenzione domiciliare, concessa a MARUSI GUARESCHI RODOLFO con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna in data 15.11.2018, in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo n. 483/2016 SIEP, in data 25.10.2016, Procura Generale Corte di Appello Bologna.

MANDA La Cancelleria per gli adempimenti di competenza.»

Relativamente a quanto sopra, premetto che:

[a] l’autorizzazione a lasciare la mia abitazione dalle 10 alle 12 di ogni giorno è relativa al periodo dal 26/10/2016 (inizio della detenzione domiciliare) alla data di notifica dell’ordinanza n. 2970/16 del 1/12/2016 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che ha sostituito l’orario dalle 10 alle 12 con «ogni giorno per due ore in orario da concordarsi con l’Autorità preposta alla Vigilanza», fino alla data di notifica dell’ordinanza n. 2018/4839 del 15/11/2018 dello stesso Tribunale che ha aumentato l’autorizzazione a tre ore;

[b] fin dalla notifica della suddetta ordinanza n. 2970/16 del 1/12/2016, ho chiesto sia ai Carabinieri sia all’U.E.P.E. se fossero d’accordo che io comunicassi di volta in volta le mie uscite e mi è stato risposto che andava benissimo;

[c] sono stati gli stessi Carabinieri a dirmi che non ci fosse bisogno di comunicare ogni volta il mio rientro (che ho comunicato tramite e-mail o telefono per due anni), salvo il caso di ritardi, cosa che ho fatto quando è accaduto (un paio di volte);

[d] secondo giurisprudenza concorde, da ultima, Cass. Pen. Sez II n. 16964 del 22/04/2016, l’autorizzazione a lasciare l’abitazione «per indispensabili esigenze di vita», come previsto dall’art. 284, comma 3 c.p.p., non significa precisare i motivi, che fra l’altro potrebbero essere anche tutelati dalle norme sulla riservatezza di dati, situazioni e rapporti personali;

[e] per quanto riguarda le visite mediche, la chiara espressione «il condannato potrà recarsi presso ambulatori, servizi sanitari e ospedalieri, per interventi, accertamenti diagnostici e cure, previa comunicazione di luoghi e tempi di spostamento all'U.E.P.E. e all'Autorità di Vigilanza competenti» non lascia adito ad interpretazioni diverse da quella letterale ed io ho sempre comunicato in anticipo luoghi e tempi, documentando gli appuntamenti, salvo quelli non confermati per iscritto ma solo per SMS (tre/quattro volte in quasi tre anni);

[f] la prescrizione non prevede di documentare l’esito delle visite mediche bensì unicamente la «comunicazione di luoghi e tempi di spostamento» e tuttavia ho provveduto a farlo, anche se talvolta non immediatamente dopo la visita (non è certamente dipeso da me), quando ho ricevuto referti e/o risultati scritti.

Circa la nota dei Carabinieri del 17/7/2019, osservo quanto segue.

Nella nota si legge: «Orbene, per pura comodità del sottoposto, lo stesso, a far data dalla sua sottoposizione alla misura della detenzione domiciliare, ha dato inizio ad incessanti comunicazioni giornaliere via e-mail, nelle quali, in alcune riporta le date e i professionisti che lo hanno in cura ed in altre riporta delle circostanze che nulla hanno a che vedere, a parere di questo Comando, con le proprie indispensabili esigenze di vita e che vale la pena elencare.»

Ed ancora, si legge: «ln data 08/07/2019 perveniva e-mail da parte del MARUSI GUARESCHI Rodolfo, con la quale portava a conoscenza questi militari che, salvo imprevisti, da lunedì 8/7/2019 a domenica 14/07/2019, avrebbe lasciato la sua abitazione dalle 10 e dalle 17 per indispensabili esigenze di vita, senza indicarne i motivi

Innanzitutto occorre precisare che, secondo Cassazione penale, sez. II, sentenza 22/04/2016 n. 16964, «In tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, la nozione di "indispensabili esigenze di vita" deve essere intesa non in senso meramente materiale o economico, bensì tenendo conto della necessità di tutelare i diritti inviolabili della persona individuati dall'art. 2 Cost. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta dell'imputato, finalizzata a garantire il rapporto genitoriale, di poter incontrare la propria figlia minore fuori dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, nei tempi prescritti nel provvedimento di separazione legale).» (*) Fonte: CED Cassazione. Riferimenti normativi: art. 284 c.p.p.

Ricopiati letteralmente da Internet, secondo la Costituzione della Repubblica Italiana, «sono diritti inviolabili la Libertà personale, di Manifestazione del pensiero, delle Formazioni sociali, la Libertà economica, libertà religiosa, libertà di domicilio, libertà di corrispondenza ecc.:

Libertà personale (art. 13) “La libertà personale è inviolabile”. La riserva di legge afferma che la giurisdizione della libertà personale può essere disposta nei soli modi previsti dalla legge (la riserva di legge assoluta è la forma più alta di garanzia), mentre la riserva di giurisdizione è la tecnica di protezione dei diritti, e afferma che per decisioni riguardanti la restrizione della libertà dell'uomo, può intervenire solo ed esclusivamente l'autorità giudiziaria (es. l'arresto di un individuo può avvenire solo sotto autorizzazione dell'autorità giudiziaria). Ci sono dei casi eccezionali di necessità o urgenza, in cui l'autorità di pubblica sicurezza (autorità amministrativa) può adottare provvedimenti provvisori; in tal caso si può limitare la libertà personale, ma entro 48 ore l'autorità giudiziaria deve confermare il fermo di polizia o revocarlo. È punita qualsiasi forma di violenza fisica e morale (come la tortura) sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà: la legge stabilisce i limiti massimi di carcerazione preventiva.

Inviolabilità del domicilio (art. 14) Non si possono eseguire sequestri o perquisizioni se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, secondo garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Alcune leggi speciali regolano le ispezioni a fini economici e fiscali (es. Antitrust).

Libertà di corrispondenza e di comunicazione (art. 15) La libertà di comunicazione e la sua segretezza sono inviolabili. Tuttavia, la limitazione può avvenire solo per mezzo dell'autorità giudiziaria (con le garanzie stabilite dalla legge). Entro questi ambiti spetta alla legge articolare il grado di ammissibilità delle intercettazioni (es. telefoniche).

Libertà di circolazione (art. 16) Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo limitazioni stabilite dalla legge per motivi di sanità o sicurezza, ma non per ragioni politiche.

Libertà di riunione (art. 17) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza nessun tipo di armi sia in luogo privato che in luogo pubblico. Tuttavia ci può essere un divieto per motivi di sicurezza o incolumità pubblica.

Libertà di associazione (art. 18) i cittadini hanno diritto di associarsi senza autorizzazione, ma sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. La libertà negativa di associazione è la libertà di Non associarsi. Le associazioni obbligatorie sono contrarie alla costituzione.

Libertà religiosa (art. 19) Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di farne propaganda, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Libertà delle comunità religiose (art. 20) Il fine di religione o di culto non può essere limitato dalla legge purché non si tratti di riti contrari al buon costume (es. riti sacrificali)

Libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) Si ha il diritto di manifestare il pensiero per iscritto, a voce o con altri mezzi di diffusione. La stampa non può essere censurata o essere soggetta ad autorizzazioni. Vi sono però divieti di diffamazione, quindi reati di opinione e il diritto di rettifica, e limite del buon costume. Il singolo può manifestare il suo pensiero e ha il diritto all'informazione. Si parla di concorrenza quando sono presenti più fonti di informazione, e ci deve essere un servizio pubblico previsto dallo stato che fornisca informazioni. Il pluralismo invece si riferisce alla pluralità delle opinioni.

Diritti della persona in sede penale (art. 25) Si afferma che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (ogni procura ha i propri giudici con specifiche competenze). Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso (principio di irretroattività della legge penale – una nuova legge non può essere applicata a un fatto commesso prima di essa).

Estradizione (art. 26) L'estradizione del cittadino è ammessa solo quando prevista dalle convenzioni internazionali. Non può essere ammessa per reati politici.

Responsabilità penale (art. 27) Un imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva (presunzione di innocenza), e la responsabilità penale è personale. Fino a quando non decide la cassazione, l'imputato è da considerarsi innocente. La pena di morte non è ammessa, nemmeno per casi di guerra. La pena, infatti, ha scopo educativo.

Libertà della comunità familiare (art. 29) La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Trattamenti sanitari (art. 32) Nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

Libertà scientifica, culturale ed educativa (art. 33) L'arte e la scienza sono libere, così come il loro insegnamento. I privati possono istituire scuole a proprie spese ed hanno piena libertà. Devono comunque essere istituite senza oneri per lo stato. Le università hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Libertà sindacale e diritto di sciopero (artt. 39-40) L'organizzazione sindacale è libera e ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali secondo norme di legge. L'art, 40 protegge il diritto di sciopero e stabilisce che tale diritto si eserciti nell'ambito delle leggi che lo regolano. Prevede anche di limitare lo sciopero degli enti pubblici.

Libertà economica [modifica (artt. 41-42) L'iniziativa economica privata è libera, e la proprietà privata (art. 42) è riconosciuta e garantita dalla legge. Nei casi in cui vi è il monopolio naturale (impresa unica), la libertà economica può essere limitata. Quando la proprietà privata è espropriata vi è l'indennizzo, che deve essere uguale al valore di mercato del bene. L'idea di libertà economica privata si è sviluppata in senso orizzontale rispetto ad altre concorrenze: si regolano quindi le libertà economiche dei privati.

Diritti della personalità - Nessuno può essere privato del proprio nome, della capacità giuridica, della cittadinanza, del diritto all'integrità fisica (come per esempio la pena di morte), oppure del diritto all'identità personale.

Diritto di resistenza all'oppressione - Il diritto di resistenza all'oppressione, a ordini ingiusti e ingiustizie è un diritto riconosciuto dalla giurisprudenza internazionale, dalla dottrina e da alcune dichiarazioni e costituzioni. La Costituzione italiana non lo nomina ma la dottrina giuridica lo ritiene comunque tra i diritti implicitamente protetti dagli articoli 2, 11, 52, 54, e da leggi ordinarie e militari.»

Pertanto, né i Carabinieri né altri hanno alcun diritto di sindacare per quali esigenze di vita mi assenti, salvo naturalmente denunziare l’eventuale violazione del punto 3. delle prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza (Divieto di detenere armi, di frequentare pregiudicati e tossicodipendenti).

Nella nota si legge ancora che «In data 12/07/2019 perveniva una e-mail da parte del MARUSI GUARESCHI Rodolfo, con la quale portava a conoscenza questi militari che da Lunedì 15/07/2019 a Lunedì 22/07/2019 avrebbe lasciato la sua abitazione dalle 10 e dalle 17 per indispensabili esigenze di vita, riportando una serie di appuntamenti presso studi medici ubicati, in ordine di tempo, in Pescara, Ercolano (NA), Ancona, Roma e Siena, restando in stand by per un nuovo appuntamento per Roma, allegando nella circostanza le effigi fotografiche dei medici che lo hanno in cura.»

Alla suddetta comunicazione, non ho allegato soltanto «le effigi» ma anche tutti gli elementi a mia disposizione (data, ora e luogo degli appuntamenti) per consentire qualsivoglia controllo.

Ed ancora nella nota si legge che «In data 25/07/2019 alle ore 12:00 personale di questo Comando comandato in servizio perlustrativo si recava presso l'abitazione del MARUSI GUARESCHI Rodolfo al fine di verificare la sua permanenza all'interno dell'abitazione, senza trovarlo. I militari tentavano invano di rintracciarlo, suonando insistentemente al campanello della sua abitazione, ma senza esito. Dopo qualche minuto lo stesso MARUSI GUARESCHI Rodolfo, telefonava a questi Uffici, riferendo di trovarsi presso la Stazione Ferroviaria di Parma ove si era recato per prelevare la sua "compagna", Alle successive ore 12:45 lo stesso MARUSI ritelefonava a questi Uffici comunicando di essere rientrato presso la sua abitazione. Di tali attività sono state redatte due distinte relazioni di servizio sia dai componenti della pattuglia recatasi sul posto che dal militare "addetto alla ricezione del pubblico" che ha ricevuto le telefonate da parte del MARUSI.»

Nella comunicazione relativa a quella settimana, era stato indicato che avrei lasciato l’abitazione dalle 10 e dalle 17 (quindi, alle 12, ben potevo essere ancora fuori) e non come indicato nella nota dei Carabinieri, che hanno acceso la sirena perché dopo essere entrati perché il cancello si era aperto (non per loro) non sapevano come fare ad uscire, dalle 10 alle 12 (come previsto dalle prescrizioni iniziali).

«In data 29/07/2019 perveniva l'ennesima e-mail da parte del MARUSI con la quale portava a conoscenza questo comando che nella mattinata, salvo imprevisti, sarebbe dovuto andare alla Modecar di Carpi (MO) per far riparare l'auto, da lunedì 29/07/2019 a domenica 4/8/2019, avrebbe lasciato la sua abitazione dalle 10 e dalle 17 per indispensabili esigenze di vita.»

Sì, il 29/7/2019 dovevo essere a Carpi non oltre le 8:30, quindi ho lasciato la mia abitazione poco prima delle 8:00 e sono rientrato verso le 9:30.

Ed infine nella nota si legge che «A questo punto appare quanto mai necessario da parte di questo Comando e in ordine alle e-mail e circostanze sopra riportate segnalare a Codeste AA.GG. quanto segue:

MARUSI GUARESCHI Rodolfo ha voluto sino ad oggi eludere l'ordinanza di Codesta Autorità, giustificando l'allontanamento dalla propria abitazione per intere giornate ed intere settimane, senza indicare date e orari specifici a questo Comando demandato alla vigilanza, anche al fine di delegare eventuali Comandi Arma ove lo stesso si sarebbe recato. Infatti, le comunicazioni del MARUSI non consentono a questo Comando di poterlo vigilare e né tantomeno di verificare se lo stesso incontri persone di dubbia moralità, per fini lavorativi e/o liberi professionisti per la patologia cui è affetto;»

Le mie comunicazioni sono sempre state in linea con le prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza e ribadisco che nessuno mi ha mai posto eccezioni. Sovente, i controlli sono avvenuti in piena notte, sono sempre stato trovato nella mia abitazione e non mi sono mai lamentato. Per evitare mancate risposte al citofono nel caso in cui non lo sentissi suonare, ho esposto accanto al campanello del cancello della mia abitazione il mio numero di cellulare che porto sempre con me sempre acceso. E, per la verità, non sono mai stato chiamato, segno che quando dovevo esserci sono stato sempre trovato in casa.

In occasione dell’unico permesso premio concesso (doveva essere per 9 giorni ma ne ho utilizzati soltanto 6), ho provveduto io (e nessun altro) ad informare per e-mail la stazione dei Carabinieri di destinazione (Porto d’Ascoli), dalla quale sono stato ringraziato, sia del mio arrivo sia della mia partenza.

«Il sottoposto, a far data della sua sottoposizione alla misura non ha mai consegnato presso questi Uffici referti medici circa le diagnosi della sua malattia, pertanto per questi militari non è mai stato possibile verificare ed accertare, senza smentita, se le paventate visite mediche siano state effettuate, siano state rimandate, oppure annullate.»

Ribadisco di avere inviato referti e risultati di analisi appena ne sono entrato in possesso. Ho provveduto sempre a comunicare per e-mail le visite rinviate od annullate.

«Le volte che il MARUSI ha inviato le e-mail di uscita e di presunta entrata dalla sua abitazione, ha sempre omesso al suo rientro di informare questo Comando, pertanto le tre ore spettanti così come riportato nell'ordinanza di sottoposizione, risultano del tutto discutibili, in quanto questo Comando non ha chiaramente le potenziali risorse per controllare i vari movimenti del sottoposto

Ribadisco che ho smesso di avvisare del mio rientro su richiesta degli stessi Carabinieri. Verso fine luglio, non avendo ricevuto notifica di lettura relativa ad una mia comunicazione settimanale, sono andato personalmente in Caserma dove lo stesso Comandante mia ha detto di non preoccuparmi per la mancata ricezione della notifica, senza sollevare alcuna contestazione circa l’applicazione delle prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza.

Circa il tempo in cui resto fuori dall’abitazione, posso dire che fino a fine 2018 non sarà stato mediamente più di un’ora al giorno e dal 2019 non più di due ore al giorno, certo, diviso in parte al mattino ed in parte al pomeriggio, per accompagnare e riprendere mia figlia di 14 anni. In questo caso, alle indispensabili esigenze di vita si associa il dovere genitoriale.

«Il MARUSI elude tra l'altro l'ordinanza de quo in quanto si allontana da questa provincia, senza riferire se farà rientro presso la sua abitazione al termine della visita medica o se soggiornerà presso qualche struttura ricettiva omettendone di indicarne anche il luogo, rendendo difficoltosa ogni attività di controllo e vigilanza.»

Nelle mie comunicazioni via e-mail, ho sempre precisato data ed ora delle previste uscite e rientrate. In un paio di occasioni, non avendo la possibilità materiale di rientrare da una visita ed andare ad una successiva, mi sono fermato fuori casa. Sempre previa comunicazione per e-mail. Non avrei avuto e non ho alcun problema nel comunicare dove mi trovo anche ogni due ore o tre ore. E, comunque, ho sempre assicurato di tenere un cellulare acceso, precisandone il numero. Questo, naturalmente, da dopo le 8:30 alle 16:00, altrimenti (come mi è stato chiesto dagli stessi Carabinieri) dovrei chiamare il 112, come in qualche caso (chi ha risposto al 112 è sembrato incredibile) ho fatto.

«Premesso quanto sopra, tutte le motivazioni addotte dal MARUSI GUARESCHI tramite e-mail, come pure quelle riferite verbalmente, non implicano l'autorizzazione concessa da Codesta Autorità, in quanto sono state interpretate dallo stesso MARUSI come indispensabili esigenze di vita.»

I Carabinieri di Sant’Ilario d’Enza non mi dovevano né mi devono dare alcuna autorizzazione che non mi abbia dato il Tribunale di Sorveglianza. Se i tempi che comunico non vanno bene, devono solo dirlo e, se possibile, si cambiano.

«L' U.E.P.E. in indirizzo, è pregato di riferire alle restanti Autorità, se il MARUSI GUARESCHI Rodolfo, abbia inviato le medesime e-mail e se abbia inoltrato relativamente alle visite sanitarie la prevista documentazione

Penso di avere sempre inviato all’U.E.P.E. la stessa documentazione inviata ai Carabinieri.

Circa la nota dell’U.E.P.E. del 20/8/2019 (Fascicolo n° 395/99 RI).

«Facendo seguito alla nota del 19/07/19, relativa al nominato in oggetto e, in riferimento alla segnalazione dei Carabinieri di Sant'Ilario D'Enza (RE) del 17/07/19 (già in possesso di codesta A. G.), con la presente si comunica che il Sig. Marusi invia numerose e-mail anche a questo Uepe, relative a continui spostamenti per motivi sanitari o per esigenze personali e familiari.

Si precisa che lo stesso non ha mai fornito alcuna documentazione attestante le visite mediche, a suo dire, effettuate.»

Allego al presente esposto la documentazione inviata.

Per quanto riguarda il decreto del 3/9/2019, faccio solo presente che la mia e-mail del 2/9/2019 non è stata inviata soltanto ai Carabinieri di Sant’Ilario d’Enza ma, contemporaneamente, anche all’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia (che mi ha inviato ben 4 notifiche di lettura), all’U.E.P.E. ed all’Avv. Schettino di Parma e questo dopo che il 30/8/2019 avevo chiesto con e-mail, inviata anche a tutti i soggetti sopra indicati, ma, inutilmente, l’autorizzazione a recarmi dal dottor Angelo Campagna di Modena in data 2/9/2019.

Allego le comunicazioni del 2019 e tutte le istanze, da ultime quelle relative a questo procedimento, all’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, comprese quelle rimaste senza riscontro.

Considerate le spiegazioni date e le mie condizioni di salute, credo che i due suddetti decreti dovrebbero essere urgentemente annullati senza attendere la decisione del Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell’art. 51-ter, Legge n. 354/75.

Grazie per l’attenzione.

Distinti saluti.

Sant’Ilario d’Enza, lì 9 settembre 2019.

Rodolfo Marusi Guareschi

www.marusi.org/pit.htm