In nome del popolo

di Rodolfo Marusi Guareschi

La Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce all’articolo 101 che «La giustizia è amministrata in nome del popolo» e che «I giudici sono soggetti soltanto alla legge», al terzo comma dell’articolo 102 che «La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia» ed all’articolo 24 che «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.»

L’articolo 12 delle «preleggi» stabilisce che «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore» e che «Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato».

Essendo la giustizia amministrata «in nome del popolo», penso che sia giusto informare il popolo italiano su alcune esperienze giudiziarie personali. Scrivo, pertanto, ai cittadini italiani ed ai magistrati che in nome del popolo amministrano la giustizia, sulle vicende riguardanti la Styl Tecnic, l’Italmec, il Gruppo Carisma, il Sistema Stellar, il progetto economico nazionale per l’occupazione, il programma Holos Global System, la Repubblica della Terra, la moneta Dhana ed Avatar. Non lo faccio per dare o per chiedere giudizi ma solo per informare sui fatti esattamente come sono avvenuti.

Non è mia intenzione porre la questione giustizia rispetto alla legittimità e legalità delle azioni giudiziarie bensì in relazione al «principio di libertà». Uno dei presupposti fondamentali perché esista vera libertà è l’affermazione e la pratica della «certezza del diritto», in base al quale ciascuno ha il diritto di conoscere in anticipo gli effetti delle proprie azioni od omissioni rispetto alla legge.

Servirsi della giustizia per impedire od ostacolare iniziative e progetti che si realizzano mediante azioni ed attività previste o non vietate dalla legge e che comunque non costituiscono violazione di alcuna norma, significa usare il potere e la forza della legge contro la libertà, non solo di chi agisce e propone ma anche di tutte le persone a favore delle quali le iniziative sono rivolte.

Nel mio caso, non esistono questioni di carattere interpretativo della legge o contrasti fra prove dell’accusa e della difesa ma il semplice ripetuto rifiuto di prendere atto dei fatti oggettivi e di ammettere errori giudiziari. Azioni che non hanno violato alcuna norma sono state oggetto di iniziative giudiziarie di natura civilistica, amministrativa, fiscale e penale che talvolta si sono risolte in condanne e divieti ed in tutti i casi hanno provocato ingenti danni e gravi ritardi.

La questione riguarda tutti. Se le mie azioni fossero finalizzate ad interesse particolare, avrei il diritto di difendermi ma anche l’obbligo della massima riservatezza, per non importunare altri su questioni personali. Ma, poiché le azioni riguardano iniziative che ritengo di interesse generale, ritengo giusto che tutte le persone alle quali sono rivolte possano conoscerle e valutarle. Altrimenti, sarebbe come fare un referendum senza conoscere la norma da approvare o da abrogare.

Styl Tecnic International

La cooperativa Styl Tecnic International è stata costituita a Parma alla fine del 1974 da alcuni giovani che hanno voluto compiere la prima esperienza di associazionismo cooperativo fra imprenditori in un settore diverso da quello agricolo, svolgendo l’attività di produzione e distribuzione di prodotti per ufficio. Sono stato presidente della cooperativa per tutta la sua durata. Subito dopo la costituzione, la cooperativa aveva aderito unitariamente alle tre centrali cooperative italiane.

Inizialmente, il rapporto economico fra i soci è stato regolato in base al riparto dei risultati effettivi derivanti dall’attività svolta e in meno di due anni la Styl Tecnic diventò la seconda cooperativa parmense per fatturato. Nell’autunno del 1976, una delle tre centrali cooperative ha imposto di inquadrare i soci come dipendenti a stipendio fisso. Subito dopo questa scelta, la cooperativa incominciò a perdere e, nel novembre 1977, pur non avendo istanze di fallimento, è stata costretta a far attivare la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Il 10 febbraio 1978, avendo accertato perdite per oltre 450 milioni di lire, è cessata ogni attività ed il 10 maggio 1978 il Ministero del Lavoro ha emesso il decreto con il quale ha disposto la liquidazione ed ha nominato un commissario liquidatore. La contabilità della cooperativa era stata tenuta su giornalmastro fino al 30 giugno 1977 e successivamente su giornale di prima nota. Il Ministero del Lavoro non ha autorizzato il commissario liquidatore a ricostruire la contabilità e la perdita è stata considerata ingiustificata.

Per questo motivo, dopo tre anni dalla data della liquidazione, ha avuto inizio un procedimento penale. Con sentenza n. 98/83 del 19 febbraio 1983 del Tribunale di Parma, riformata dalla sentenza n. 3865 del 27 novembre 1989 della Corte d’Appello di Bologna, resa irrevocabile con sentenza n. 437 del 23 maggio 1991 della Corte Suprema di Cassazione, sono stato ritenuto responsabile di aver distratto dalla cooperativa, nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 10 febbraio 1978, la somma di circa 300 milioni di lire, che non avrebbe trovato giustificazione nei fatti di gestione della società.

Nell’atto di rinvio a giudizio non è stata indicata la data in cui sarebbe stato commesso il reato. Nel fascicolo del procedimento non è mai risultata la dichiarazione di stato di insolvenza della società, presupposto costitutivo essenziale dei reati di bancarotta. Nonostante che in tutte le predette sentenze sia stato precisato che il fatto sarebbe stato compiuto entro il 10 febbraio 1978, non è mai stato applicato l’indulto concesso con D.P.R. n. 413 del 4 agosto 1978, efficace per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.

Nel certificato del casellario giudiziale a mio nome, il fatto relativo a questa sentenza è stato indicato commesso nel giugno 1978. Per mia richiesta, accolta dalla Corte d’Appello di Bologna, quella data è stata modificata. Ma, erroneamente, invece della data indicata dalle suddette sentenze, nelle quali è più volte precisato che il fatto sarebbe stato commesso entro il 10 febbraio 1978, è stata indicata la data del 10 maggio 1978, vale a dire quella del decreto del Ministero del Lavoro, del tutto ininfluente rispetto al momento in cui il reato sarebbe stato commesso. Questo semplice errore di data impedisce l’applicazione dell’indulto del 1978 e sono risultati vani tutti i tentativi, anche con ricorsi per cassazione, di far correggere quella data.

Ma, a prescindere dall’indulto, io non ho mai distratto alcuna somma dalla cooperativa Styl Tecnic International. Le perdite sono derivate unicamente da costi superiori ai ricavi. Nel determinare le perdite effettive di gestione, le sentenze hanno accolto la tesi del commissario liquidatore secondo la quale i costi sostenuti per il personale sarebbero stati coperti dal ricarico derivante dalle vendite, senza considerare gli altri costi sostenuti dalla società per spese generali, oneri bancari ed ammortamenti che, nel totale, corrispondono alle perdite subite.

Nell’udienza del Tribunale di Parma del 19 novembre 1982, sono stati prodotti documenti contabili che, anche se in possesso del commissario, non erano mai stati valutati ma il Presidente del Collegio ne ha disposto l’immediato deposito presso la sala adibita a custodia dei corpi di reato. Come risulta chiaramente dagli atti, la documentazione contabile (sette registri di prima nota e nove registri IVA acquisti e fatture emesse) prodotta nell’udienza del 19 novembre 1982 non è mai stata considerata né dal commissario liquidatore né da alcun giudice, non ha mai fatto parte del fascicolo del procedimento penale e, dal 19 novembre 1982, è rimasta presso la stanza dei corpi di reato del Tribunale di Parma fino a quando, il 4 settembre 2003, il Presidente del Tribunale di Parma non ne ha autorizzato copia, consegnata il 22 settembre 2003 ad un mio difensore.

Dopo il suo ritrovamento, quella documentazione contabile è stata oggetto di esame da parte di due commercialisti iscritti nell’albo dei periti del Tribunale di Ancona i quali, dopo una lunga ed esauriente analisi, hanno redatto una consulenza tecnica giurata con la quale hanno dichiarato di aver accertato il reale valore delle perdite ed hanno concluso che «La perdita … si è formata … per l’onerosità della gestione e non per cause distrattive.»

Ho presentato richiesta di revisione fondata sulla nuova prova costituita dai documenti contabili mai valutati e sulla consulenza tecnica che dimostra che dovrei essere assolto ma la Corte d’Appello di Ancona, in contrasto con giurisprudenza di cassazione relativa alla revisione dei processi, ha ritenuto inammissibile l’istanza di revisione dichiarando che «In relazione al motivo di revisione previsto dall’art. 630, lett. c, c.p.p. … l’ipotesi del “novum probatorio” … è esclusa laddove si tratti della mera proposizione di nuovi e diversi giudizi di valore in ordine a prove già note, e sia pur diversamente vagliate, al momento del giudizio, oppure anche laddove si tratti di dati probatori comunque soggetti ed esposti alla percezione cognitiva, ancorché, in ipotesi, erroneamente o inadeguatamente vagliati.»

Italmec

La società Italmec S.r.l. è stata costituita nel 1979 per continuare l’attività della Styl Tecnic. In un solo anno, la società era diventata una delle più importanti imprese nazionali del settore. Nel 1981, aveva ricevuto un ordine di acquisto di 280 milioni da una delle dieci principali banche italiane. Dopo la consegna, l’ordine è stato annullato. La società ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della banca, la quale mi ha chiesto di rinunciare al pignoramento impegnandosi a pagare. Invece, ha presentato una denuncia per truffa. Sono stato condannato dal Tribunale di Varese, poi assolto con formula piena dalla Corte d’Appello di Milano. Ma, la banca non ha mai pagato la fornitura ricevuta e l’Italmec è stata costretta a cessare l’attività.

In seguito ad una verifica fiscale dell’ufficio IVA di Parma, sono iniziati tre procedimenti penali, conclusi con sentenze di condanna, revocate nel 2000 dalla Corte d’Appello di Bologna. Nel frattempo, le sentenze sono rimaste iscritte per otto anni sul mio certificato giudiziale.

Ceramica Valtermina

Nel mese di novembre 1983, mi è stato chiesto di intervenire per salvare dal fallimento un’azienda ceramica del Parmense nei confronti della quale l’Italmec aveva un credito commerciale. Il Tribunale di Parma mi assicurò i necessari poteri. In un mese sono riuscito a far riprendere l’attività ed a saldare gli arretrati ai dipendenti. Ma l’azienda aveva subito protesti ed aveva debiti di importo consistente e difficilmente accertabile.

Perciò, alla fine del 1983, l’azienda è stata ceduta alla società Ceramica Valtermina S.r.l., appositamente costituita. Dopo una serie di azioni giudiziarie intentate dai soci della società cedente, la Ceramica Valtermina è stata dichiarata fallita. Dalla relazione del curatore ha avuto inizio un nuovo procedimento penale.

Con sentenza n. 48/94 del 8 aprile 1994 del Tribunale di Parma, riformata dalla sentenza n. 1743 del 14 novembre 1996 della Corte d’Appello di Bologna, resa irrevocabile con sentenza n. 338 del 19 febbraio 1998 della Corte Suprema di Cassazione, sono stato ritenuto responsabile di aver tenuto la contabilità della società in modo che non si potesse ricostruire il volume degli affari. Il curatore ha poi dichiarato di aver ricostruito la contabilità con i libri e documenti che io stesso gli avevo dato e che a mio carico non sussisteva alcuna responsabilità. Ho chiesto la revisione della sentenza. La prima richiesta è stata respinta perché il curatore aveva già reso le sue dichiarazioni nel processo. La seconda richiesta è stata smarrita e da due anni continuo ad inviare la copia depositata. Ma, inutilmente.

Dopo il fallimento, nel mese di dicembre 1984, un fornitore della Valtermina ha posto all’incasso un assegno di circa nove milioni di lire che aveva ricevuto in garanzia. Ho fatto sequestrare l’assegno ma chi aveva cercato di incassarlo fu assolto mentre io sono stato condannato per averlo denunciato. Il fornitore non si è mai insinuato nel passivo della Valtermina. Ho chiesto la revisione della sentenza, divenuta irrevocabile il 16 novembre 1994. La richiesta è stata respinta perché chi aveva ricevuto l’assegno ha dichiarato, naturalmente, di averlo ricevuto in pagamento …

Gruppo Carisma

Nel 1985 ho costituito il Gruppo Carisma, un’organizzazione di imprese in grado di progettare e produrre macchinari ed impianti di diverse tipologie e di prestare servizi necessari alle imprese clienti che compiono investimenti.

Ogni società aveva una sua attività e svolgeva una particolare funzione ai fini dei risultati di gruppo.

Era un’iniziativa industriale nell’ambito della quale si progettano macchinari ed impianti per le imprese clienti, si acquistano materie prime e componenti per produrre i beni progettati, si producono i beni progettati mediante lavorazioni di terzi e si prestano servizi strumentali alle esigenze delle imprese clienti che compiono investimenti.

L’iniziativa aveva tre obiettivi fondamentali: contribuire all’aumento di produzione della ricchezza delle imprese italiane, sollecitare le imprese clienti a destinare la ricchezza prodotta a scopi produttivi e far partecipare i collaboratori delle società del gruppo ai rischi ed ai risultati delle stesse.

Per realizzare il primo obiettivo, l’attività di progettazione e di produzione di beni è stata svolta in relazione alle esigenze delle imprese clienti. Invece di produrre beni da offrire sul mercato, sono stati prodotti beni richiesti dal mercato.

Per realizzare il secondo obiettivo, i beni sono stati venduti ed i servizi sono stati prestati al prezzo più alto possibile di mercato. La parte più consistente degli utili derivanti dalle vendite e dalle prestazioni è stata riconosciuta alle imprese clienti e/o ai loro soci, a condizione che tali proventi fossero reinvestiti nelle stesse imprese clienti.

Tali proventi sono stati riconosciuti sotto forma di erogazioni liberali, contributi a fondo perduto, riparti di fondi sopraprezzi di emissione ed altre forme previste dalle leggi fiscali vigenti nel momento in cui i proventi stessi sono stati erogati.

Si è scelto di vendere beni e prestare servizi al prezzo più alto possibile e di riconoscere parte degli utili realizzati alle imprese clienti e/o ai loro soci, come forma alternativa e lecita rispetto ad una concorrenza che di solito restituisce in nero parte dei prezzi fatturati, generando un sommerso che negli ultimi anni ha raggiunto il 29% del PIL italiano.

Nonostante numerosi tentativi, nessuno ha mai potuto dimostrare che le società del Gruppo Carisma abbiano venduto beni o prestato servizi a prezzi superiori a quelli reali, cioè a quelli effettivamente concordati ed effettivamente riscossi, né che tali prezzi siano stati superiori a quelli di mercato.

Similmente, nessuno ha mai potuto dimostrare che le società del Gruppo Carisma abbiano riconosciuto alle imprese clienti e/o ai loro soci proventi in violazione delle norme fiscali vigenti al momento in cui sono stati erogati.

Quando le leggi sono state modificate, le operazioni sono sempre state adattate alle nuove norme.

Nessuna operazione è mai stata posta in essere al fine di evadere o di far evadere le imposte.

Tutte le fatture emesse da società del Gruppo Carisma, utilizzate dalle imprese clienti come costi deducibili, sono sempre risultate regolarmente dichiarate dalle società emittenti come ricavi imponibili ai fini delle imposte sui redditi e come debiti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Ciò comporta la sostanziale neutralità fiscale delle operazioni compiute.

Per effetto di tali operazioni, il gettito fiscale può solo essere aumentato, poiché, com’è noto, ai fini delle imposte sul reddito, per chi emette fattura, i corrispettivi danno luogo ad un ricavo interamente imponibile nell’anno di emissione, mentre, per chi la riceve e la utilizza, gli stessi corrispettivi costituiscono costo deducibile da ammortizzare in più esercizi; ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’operazione è assolutamente neutrale perché l’importo dell’imposta dichiarato a credito da chi utilizza la fattura è identico a quello dichiarato a debito da chi la emette.

Per fare un esempio, l’importo di una fattura emessa nel 2000 in relazione ad un bene ammortizzabile in quattro esercizi venduto al prezzo di 100 euro più IVA 20%, costituisce, ai fini dell’imposta sul reddito, per chi la emette, ricavo imponibile di 100 euro nel 2000 e, per chi la utilizza, costo fiscalmente deducibile di 25 euro in ciascuno degli esercizi dal 2000 al 2003, con la conseguenza che, nel 2000, a fronte di un maggior gettito per il ricavo imponibile di 100 euro dichiarato dall’emittente, ci sarà un minor gettito per il costo deducibile di 25 euro dichiarato dall’utilizzatore, quindi un maggiore imponibile di 75 euro; ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’emittente dichiara 20 euro di imposta a debito e l’utilizzatore dichiara 20 euro di imposta a credito.

Nello stesso modo, tutte le fatture infragruppo emesse ed utilizzate da società del Gruppo Carisma sono sempre state dichiarate tanto dalle emittenti (come fatture attive) quanto dalle collegate utilizzatrici (fatture passive). Ciò comporta l’esclusione di qualsiasi evasione fiscale sia in capo a società del Gruppo Carisma sia in capo alle imprese clienti.

Gli effetti fiscali dei proventi corrisposti alle imprese clienti e/o ai loro soci, poi, possono essere solo di due tipi: o sono fiscalmente neutre o aumentato il gettito fiscale. Sono fiscalmente neutre quando il provento non è imponibile per chi lo riceve e non è deducibile per chi lo eroga. Aumenta il gettito fiscale quando il provento è imponibile per chi lo riceve e non è deducibile per chi lo eroga.

Per fare un esempio, supponiamo che in relazione alla citata fattura di 100 euro emessa nel 2000, il fornitore riconosca al cliente un contributo a fondo perduto di 50 euro. Tale importo, secondo le norme fiscali, per il cliente può essere considerato interamente imponibile nell’anno in cui riceve l’erogazione o in quote annuali costanti da imputare in un periodo fino a cinque esercizi compreso il primo; per il fornitore, non è mai deducibile. Pertanto, il contributo di 50 euro potrà provocare un maggiore gettito su un imponibile di 50 euro nel 2000 oppure, nell’ipotesi peggiore (per l’erario), su un imponibile di 10 euro l’anno dal 2000 al 2004. Se il fornitore è socio del cliente, il contributo non è imponibile per il cliente che lo riceve e non è deducibile per il fornitore che lo eroga, quindi è fiscalmente del tutto neutro.

Si potrebbe eccepire che quanto oggetto di quella fattura avrebbe potuto essere venduto al prezzo di 100 euro con uno sconto di 50 euro. In tal caso, ai fini delle imposte sui redditi, il fornitore avrebbe dichiarato un ricavo imponibile di 50 euro (invece di 100) ed il cliente avrebbe calcolato quote di ammortamento di 12,5 euro (invece di 25) all’anno per quattro anni: nel complesso il gettito fiscale non sarebbe cambiato, poiché a 50 euro di ricavi imponibili corrisponde un totale di 50 euro di costi deducibili. Tuttavia, in questo caso, nel 2000, il gettito fiscale sarebbe stato calcolato sulla differenza fra 50 euro di ricavi del fornitore e 12,5 euro del cliente, e cioè su 37,5 euro, invece che su 75 euro com’è avvenuto con la vendita senza sconto.

Tutto ciò vale, naturalmente, se fornitore e cliente non commettono violazioni fiscali. Ebbene, il conflitto fra Gruppo Carisma e Guardia di Finanza e, più in generale, con l’Amministrazione finanziaria dello Stato, dura ininterrottamente dal 15 marzo 1989.  Dal controllo delle dichiarazioni annuali dal 1985 al 2001, non è mai stato riscontrato che non fossero state dichiarate le fatture emesse, in relazione tanto ai rapporti infragruppo fra collegate quanto ai rapporti con terzi. Tutte le fatture sono sempre state regolarmente dichiarate.

Alcune fatture, emesse nel 1997 e nel 1998 dalla società I.H.S. S.r.l. a carico della collegata FIAE S.r.l., sono state registrate sul libro IVA delle vendite dell’emittente in ritardo. Per questo motivo, alla I.H.S. S.r.l. è stato contestato di non aver dichiarato quelle fatture nelle relative dichiarazioni annuali ai fini IVA. Il relativo verbale di constatazione è stato utilizzato come prova e come esempio (unico) per dimostrare che tutte le società del Gruppo Carisma avrebbero commesso evasione fiscale fin da quando sono state costituite.

Quel verbale di constatazione è stato diffuso fra tutti gli Uffici Tributari delle province nelle quali il Gruppo Carisma ha avuto imprese clienti. Da questa storia ha avuto origine un contenzioso fiscale di oltre 1,3 miliardi di euro in capo alle società del Gruppo Carisma e di molti milioni di euro in capo ai suoi clienti. Alla fine, la contestazione mossa ad I.H.S. S.r.l. è risultata infondata. È vero che la società ha registrato in ritardo sul libro IVA vendite quelle fatture emesse nel 1997 e nel 1998 ma, ed è questo che conta, la società ha regolarmente dichiarato gli imponibili di quelle fatture nelle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto per gli anni 1997 e 1998. Per registrazione tardiva, I.H.S. S.r.l. dovrebbe essere assoggettata ad una sanzione di 500 euro per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

In sostanza, fatture emesse da I.H.S. S.r.l. nel 1997 e nel 1998, registrate in ritardo sul libro IVA vendite della società emittente ma i cui imponibili sono stati regolarmente esposti nei bilanci e dichiarati nelle dichiarazioni annuali presentate dalla stessa I.H.S. S.r.l., sono state utilizzate per dimostrare che tutte le società del Gruppo Carisma non dichiarano i corrispettivi indicati nelle fatture che emettono nei confronti delle collegate e dei terzi al fine di evadere le imposte sul reddito e l’imposta sul valore aggiunto.

Il terzo obiettivo del Gruppo Carisma si realizza attraverso la sua struttura operativa. Invece di occupare dipendenti, esso opera attraverso l’attività dei propri consiglieri di amministrazione e di altri collaboratori, in sinergia con professionisti istituzionali che, spesso, sono consulenti delle imprese clienti. Addetti al centralino, tecnici progettisti, addetti agli acquisti ed alle vendite, addetti alla produzione sono consiglieri di amministrazione delle società del gruppo per le quali operano.

Sull’assenza di dipendenti, i verificatori degli Uffici Tributari e della Guardia di Finanza hanno fondato la considerazione che il Gruppo Carisma non sia in grado di svolgere le attività dichiarate e, quindi, che gli oggetti delle fatture emesse siano inesistenti, salvo, poi, considerare effettivi tutti i ricavi dichiarati, cioè tutte le fatture emesse dalle società del gruppo, disconoscendo, nello stesso tempo, tutte le fatture passive infragruppo.

Dal metodo di accertamento sopra descritto è sorto l’ingente contenzioso fiscale sopra indicato. Il risultato è paradossale. Dall’insieme degli accertamenti, risultano redditi di importo pari al 141% dei ricavi accertati ed un’imposta sul valore aggiunto di importo pari all’805% delle vendite. Come dire che per ogni 100 euro fatturati dalle società del Gruppo Carisma, secondo gli Uffici Tributari sarebbero stati realizzati 141 euro di reddito e dovrebbero essere versati 805 euro d’IVA. Oltre, naturalmente, ad interessi di mora e sanzioni.

È logico chiedersi quali siano le cause di tutto questo. Penso che siano essenzialmente due. La prima è relativa agli effetti della prima verifica fiscale iniziata dalla Guardia di Finanza il 15 marzo 1989 nei confronti delle società del gruppo. Dopo un anno di controlli, non avendo riscontrato alcuna violazione nei rapporti con terzi, furono contestati tutti quelli infragruppo, disconoscendo tutte le fatture passive e considerando invece imponibili tutte quelle attive (poiché dichiarate dalle emittenti), provocando un contenzioso di 263 miliardi di vecchie lire.

In relazione a quel primo contenzioso, non esiste, ad oggi, una sola decisione definitiva sfavorevole per le società contestate. Le uniche decisioni definitive sono a favore delle stesse. Questo fatto ha ingenerato una profonda avversione nei confronti del gruppo, considerato come una sorta di «mostro» che «si deve» riuscire a sconfiggere. In occasione di un’udienza della Commissione Tributaria di Verona, il rappresentante dell’Ufficio delle Entrate ha dichiarato apertamente al Collegio: «Non cercate violazioni di norme perché non ne troverete, ma questo gruppo deve essere fermato perché crea danno allo Stato». E questo non è vero.

La seconda causa riguarda l’effetto che le procedure adottate avrebbero avuto sul sistema fiscale italiano nel suo complesso. Come già detto, in Italia esiste un sommerso che ha raggiunto il 29% del PIL. Questo valore è costituito in massima parte da vendite e prestazioni non dichiarate (elementi attivi inferiori al reale) e da costi fittizi. Perché esiste questo sommerso? E perché è di tale entità? Esiste perché è ammesso, anzi voluto, sia dal legislatore sia dagli uffici preposti agli accertamenti. In Italia, le entrate tributarie costituiscono il 30% del PIL.

Se tutto il sommerso fosse dichiarato, tale percentuale potrebbe scendere al 20/22%. Ma, senza il sommerso, non potrebbero esistere risorse «particolari», né per il sistema politico né per altri fini. Per questo si preferisce mantenere aliquote alte provocando un sommerso «necessario». Se tutte le imprese italiane versassero le imposte dovute secondo le leggi fiscali vigenti, il sistema economico italiano entrerebbe in collasso.

Si preferisce allora ricorrere ai condoni, ogni volta che è indispensabile aumentare le entrate dello Stato. Ma, questo sistema, oltre a consentire il sommerso nelle attività economiche lecite, consente anche il sommerso delle attività illecite, traffici d’armi, di droga, prostituzione, ed altro. È una scelta tristemente «strategica» che agevola la delinquenza organizzata. Cui prodest? Lascio a chi legge ogni valutazione.

In questa sede, riaffermo solo che le procedure adottate dal Gruppo Carisma escludono il sommerso, cioè il «nero», e qualsiasi evasione od elusione fiscale. Per questo, penso che quelle procedure siano in contrasto con le scelte «strategiche» del sistema e per questo sono state osteggiate. Per farlo, sono stati costruiti teoremi ed addotti pretesti di ogni specie, ivi compresi i procedimenti penali.

Numerose sentenze penali e tributarie hanno riconosciuto la liceità delle procedure e dei rapporti sia infragruppo sia extragruppo. In un solo caso, per operazioni effettuate fra il 1985 ed il 1989, è stata riconosciuta violazione di legge, con evidente contrasto fra giudicati, da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 14 novembre 1996, parzialmente revocata dalla stessa Corte nel 2000. Naturalmente, tutti i procedimenti penali e tributari sono stati iscritti nel sistema informativo della pubblica amministrazione.

Sistema Stellar

Il Sistema Stellar è stato presentato nel 1991 attraverso la pubblicazione su alcuni settimanali. Si propone la realizzazione di un sistema di informazione interattivo via etere mediante il quale è possibile ottenere in tempo reale una risposta a qualsiasi domanda della quale esista già una risposta. Per realizzare il progetto in tutto il mondo è stata costituita la società Stellar S.p.A. alla quale nel 1991 erano stati messi a disposizione dieci mila miliardi di lire.

Subito dopo la prima presentazione in Italia, la Banca d’Italia ha negato l’autorizzazione alla sottoscrizione del capitale e la Consob ha addirittura vietato che si pubblicassero notizie sul progetto. Nonostante la sospensione dell’attività relativa a questo progetto, a Stellar S.p.A. sono stati contestati miliardi di lire di sanzioni per non aver versato le tasse di iscrizione al Registro delle Imprese. In questo caso, la magistratura è prontamente intervenuta annullando gli avvisi di accertamento.

Rinnovamento

Il progetto di Rinnovamento è stato presentato nel mese di febbraio 1992, come proposta di riforma del sistema politico e più in generale dei rapporti sociali, civili e politici. Il progetto è stato inviato gratuitamente a circa due milioni di famiglie italiane. In occasione delle elezioni politiche del 5 aprile 1992, Rinnovamento ha presentato propri candidati ma gran parte degli uffici elettorali hanno rigettato le liste. Il reclamo presentato alla Camera dei deputati è stato respinto.

Alla fine del 1993, da una serie di sondaggi è risultato che le proposte di Rinnovamento erano condivise dal 56% degli elettori italiani. Nel mese di gennaio 1994, il progetto è stato inviato a tutte le famiglie italiane. Su segnalazione degli elettori, sono stati designati i candidati alle elezioni politiche del 27 marzo 1994. Ma, nel corso della raccolta delle firme di sottoscrizione delle candidature e delle liste, diversi autenticatori si sono rifiutati di partecipare alla raccolta delle firme, preferendo ricevere compensi orari da altre forze politiche che hanno fatto di tutto per impedire ai candidati di Rinnovamento (io non mi sono mai candidato) di partecipare alle elezioni.

Dopo la presentazione delle liste, avendo appreso delle numerose gravi irregolarità nella raccolta delle firme, ho inviato esposti a tutte le autorità interessate ed ho chiesto il rinvio delle elezioni. Diverse preture hanno affrontato il caso e le elezioni non sono state rinviate solo perché, come si legge nelle ordinanze, solo il Capo dello Stato avrebbe potuto intervenire. Per quanto riguarda le denunce di irregolarità, ad un certo momento mi sono trovato io, denunciante, ad essere inquisito e per poco non sono stato condannato.

Per le elezioni del 21 aprile 1996, la storia delle firme si è ripetuta. In quell’occasione, erano state raccolte più firme del necessario ma, nel giorno della presentazione delle liste, «qualcuno» ha sostituito o aggiunto ai moduli con le firme valide altri moduli con firme raccolte in precedenza e falsificate in vari modi, riuscendo addirittura a fare in modo che diversi moduli falsi fossero ritrovati in scatole sigillate nel garage della mia abitazione.

Progetto economico nazionale per l’occupazione

Fin nella sua prima versione del febbraio 1992, il progetto di Rinnovamento era integrato da una proposta per affrontare il problema del Mezzogiorno. Si ponevano due questioni fondamentali: la destinazione e la gestione delle risorse impiegate nel Sud e la direzione dell’ordine pubblico. Sulla prima questione, si ipotizzava la partecipazione delle imprese del Nord alla promozione di nuove imprese nel Sud, alle quali trasferire le risorse necessarie per realizzare investimenti produttivi e creare posti di lavoro per accelerare lo sviluppo delle aree depresse; l’altra riguardava l’ordine pubblico e prevedeva l’impiego di pubblici impiegati del Nord nelle istituzioni del Sud.

Negli anni precedenti quella prima pubblicazione, alcuni incaricati delle società del Gruppo Carisma avevano compiuto uno studio per accertare la domanda solvibile mondiale rimasta insoddisfatta, costituita dall’insieme dei beni, distinti per categoria e tipo, che si sarebbero potuti fornire nel mondo a soggetti con capacità di pagare. L’indagine fu condotta con la partecipazione delle rappresentanze estere in Italia, che comunicarono, per ogni paese, i beni dei quali avevano eccedenza e quelli dei quali avevano bisogno. Nel complesso, fu accertata una domanda solvibile di circa 1,2 milioni di miliardi di lire. La maggior parte dei potenziali clienti identificati non era in condizioni di pagare in valuta, ma le vendite potevano essere effettuate mediante baratto con beni che avevano a disposizione.

Da una serie d’incontri, era stata accettata la proposta di accordi pluriennali di vendita ad inizio di consegna differita. Gli accordi prevedevano tipologia, quantità e prezzo dei beni da vendere; tipologia, quantità e prezzi dei beni da ricevere in pagamento; data di inizio delle consegne di ciascun bene venduto e da ricevere in cambio; periodo di durata delle forniture, normalmente da tre a cinque anni.

Venne anche messo a punto un particolare sistema di scambi, attraverso il quale le imprese italiane avrebbero venduto i beni prodotti ad un consorzio che avrebbe venduto i beni stessi al cliente estero finale e, in cambio, il consorzio avrebbe ricevuto beni che avrebbe venduto ad utilizzatori di altri paesi che avrebbero pagato nella valuta che sarebbe servita per pagare le imprese italiane.

Attraverso quel sistema, era anche possibile ottenere i finanziamenti necessari per coprire gli investimenti delle nuove imprese italiane. Alcune istituzioni creditizie internazionali, con la copertura di apposite polizze di assicurazione rilasciate da primarie compagnie a garanzia delle consegne, si erano dichiarate disposte ad anticipare parte del prezzo dei beni che sarebbero stati consegnati una volta che i nuovi investimenti fossero stati realizzati e le imprese fossero entrate in produzione. Le operazioni erano prive di rischio, poiché tecnicamente si trattava di smobilizzi di crediti derivanti da future consegne garantite.

Nel numero di Rinnovamento del 22 settembre 1992, erano esaminati i sistemi economici ed uno studio sul ruolo di egemonia politica ed economica degli Stati Uniti d’America, con dati che dimostravano i loro obiettivi ed i mezzi utilizzati per realizzarli.

Nel numero di Rinnovamento del 4 dicembre 1993, uno dei dieci punti del programma politico era costituito da un piano per la riduzione del debito pubblico e da un progetto di sviluppo economico, da realizzare mediante nuovi investimenti produttivi, per creare occupazione ed aumentare la produzione. Si ipotizzava di destinare 300 mila miliardi di lire a nuovi mezzi di produzione e si precisava, fra l’altro, che l’investimento sarebbe dovuto «essere finanziato completamente da privati», opportunamente indotti ad intervenire mediante appropriate politiche economiche e fiscali.

Nel numero di Rinnovamento del 15 settembre 1994, quel progetto era ripreso ed ampliato, erano precisati gli effetti e la società Maguro S.p.A. era indicata come soggetto proponente.

Verso la fine del 1994, visto che del famoso milione di nuovi posti di lavoro promessi da Berlusconi non si vedeva traccia, Maguro S.p.A. inviò il progetto economico nazionale per l’occupazione a tutti i sindaci dei comuni italiani. Esso prevedeva la costituzione di 19.070 nuove imprese produttive in 6.800 comuni italiani. Ben 10.207 di quelle imprese erano previste nei 2.087 comuni delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per ogni impresa erano precisati i seguenti dati: attività, in sintonia con le vocazioni economiche e produttive della zona; costo degli investimenti; tempi di realizzazione; numero di addetti; ricavi previsti. Volendo realizzare medie aziende e tenendo conto dei suggerimenti di esperti consulenti d’azienda, il numero di addetti per ogni impresa fu fissato in 243, suddivisi in 81 gruppi di tre persone ciascuno. Questa struttura corrispondeva ad esigenze funzionali ed operative e poteva garantire la massima partecipazione societaria.

Per far partecipare i lavoratori alla gestione delle aziende, come previsto dall’articolo 46 della Costituzione, si prevedeva che, una volta realizzati gli investimenti ed iniziate le attività delle nuove imprese, la maggior parte dei loro capitali fosse trasferita gratuitamente a fondazioni costituite dai lavoratori delle imprese stesse, riservando ai soci fondatori la quota di un quinto del capitale, per garantire il funzionamento delle aziende, gli sbocchi di mercato ed il rimborso dei finanziamenti impiegati per coprire i costi degli investimenti.

Dai primi giorni del 1995 iniziarono ad arrivare i riscontri dei comuni. Un quarto dei comuni interpellati, nei quali viveva il 40% della popolazione totale dei 6.800 comuni, considerò interessante l’iniziativa di Maguro S.p.A. e dichiarò di voler fare qualcosa per realizzare il progetto. Purtroppo, tutti i comuni dichiararono di non poter mettere a disposizione i suoli sui quali realizzare gli investimenti e che mancavano addirittura i piani regolatori. Dopo numerosi incontri presso i comuni interessati, nell’estate del 1995 l’attività di promozione fu sospesa finché non si fossero resi disponibili i suoli edificabili.

In ciascuno degli anni dal 1996 al 1999, Maguro S.p.A. aveva continuato a scrivere ai comuni, oltre 3.500, che si erano dichiarati interessati al progetto. Tuttavia, continuavano a mancare i suoli edificabili. In tutti quegli anni, i dati del progetto economico erano stati tenuti aggiornati, in particolare quelli relativi ai livelli di disoccupazione e quelli sulla evoluzione della domanda solvibile estera.

All’inizio del 2000, alcuni comuni del Sud scrissero a Maguro S.p.A. che sui loro territori si sarebbero resi disponibili suoli edificabili. Tale disponibilità sarebbe derivata da espropriazioni per pubblica utilità degli stessi comuni e da consorzi industriali. Per accelerare i procedimenti, i comuni suggerirono di presentare i programmi di investimento previsti dal progetto economico nazionale per l’occupazione sui bandi previsti dalle leggi sulle agevolazioni finanziarie, come quelle sui contratti d’area e la legge n. 488/92. Quest’ultima, secondo i comuni, sarebbe stata finanziata nel corso dell’estate del 2000. Per alcuni mesi fu condotta un’attività di verifica sulla reale esistenza dei suoli. Nello stesso tempo, furono riattivati i rapporti relativi agli sbocchi di mercato ed alla copertura finanziaria.

Il 14 luglio 2000, il Ministero dell’Industria emanò le nuove norme applicative sulla legge n. 488/92 e fissò il termine per la presentazione delle domande sull’VIII bando per l’industria ed i servizi per il 30 settembre 2000. Maguro S.p.A. incaricò alcuni collaboratori di mettersi in contatto con comuni e consorzi industriali per chiedere le assegnazioni dei suoli. Furono presi contatti anche con privati, ai quali si proponevano preliminari di compravendita mediante i quali si sarebbe dimostrata la disponibilità dei suoli.

In quel periodo, fra metà luglio e fine agosto 2000, nasce, per quanto mi riguarda, la vicenda di Texma della quale scriverò di seguito. Nello stesso periodo furono predisposti i progetti da presentare sull’VIII bando della legge n. 488/92. Leggendo le norme e le circolari applicative, si apprese che per accelerare i tempi delle concessioni sarebbe stato opportuno presentare domande non superiori a lire 50 miliardi, poiché le domande di valore inferiore a tale importo non avrebbero dovuto ottenere l’assenso della Commissione Europea. I progetti iniziali, che prevedevano una spesa di 100 miliardi di lire per ciascuno, furono riformulati riducendo il loro costo, pur senza modificare il numero di 243 addetti. Sapendo di poter modificare i progetti in fase esecutiva senza cambiare l’attività, furono previste opere murarie standard per tutte le imprese. Naturalmente, per ogni impresa erano previsti impianti e macchinari diversi da quelli previsti dalle altre imprese, in relazione alla specifica attività che avrebbe dovuto svolgere.

Ai primi di settembre 2000, un notaio di Parma presentò a Maguro S.p.A. un preventivo per la costituzione delle società che avrebbero dovuto presentare domanda sulla legge n. 488/92. Ma, nonostante le assicurazioni ricevute, i suoli non furono assegnati. Pensando di dover costituire le imprese all’ultimo momento, furono chiesti preventivi anche ai notai delle regioni interessate. Molti di essi si dichiararono disponibili. Ma le assegnazioni non arrivavano. Maguro S.p.A. stava per sospendere di nuovo l’iniziativa, quando il Ministero dell’Industria prorogò il termine per la presentazione delle domande sulla legge n. 488/92 dal 30 settembre al 31 ottobre 2000.

Nei primi giorni d’ottobre, come risposta alle lettere inviate da Maguro S.p.A. in luglio e settembre, iniziarono ad arrivare impegni per l’assegnazione di suoli. Alla metà di ottobre, risultavano promessi oltre 200 suoli. Potevano essere molti di più, se chi ha tenuto i contatti con le varie zone avesse accettato che le iniziative fossero strumentalizzate dalle diverse forze politiche. Ciascuna forza politica chiedeva che fossero scelte determinate localizzazioni e che fossero escluse quelle gestite da forze politiche avverse. Il rifiuto di qualsiasi compromesso e l’aver affermato che il progetto aveva l’unico fine di creare nuovi posti di lavoro, ha contribuito ad accendere la pesante campagna di stampa iniziata dopo due settimane dalla presentazione delle domande.

In luglio erano state programmate 120 imprese, ai primi di ottobre si era arrivati a 228 ma, il 19 ottobre 2000, il numero fu raddoppiato. In pochi giorni, erano arrivate promesse di assegnazione in numero superiori alle previsioni. Dopo aver tenuto sospeso il progetto per anni, non si potevano deludere le attese dei comuni e di altri enti nel momento in cui potevano offrire i suoli. Tra l’altro, non sembrava giusto decidere di realizzare iniziative in certi territori ed escludere altri. Era perciò necessario costituire 456 nuove imprese in tempo utile per ottenere le omologazioni da allegare alle domande da presentare entro il 31 ottobre 2000, come previsto dalla circolare del Ministero dell’Industria.

Si pensò allora di costituire le società per metà con sede nella provincia di Parma e per metà in quella di Reggio Emilia. Uno studio notarile di Parma si dichiarò disponibile a costituire tutte le società. In due giorni, sabato 21 e domenica 22 ottobre 2000, lavorando ininterrottamente, le società furono costituite, con videoregistrazione di tutti i rogiti. Una volta che le domande fossero state ammesse, ogni nuova società avrebbe trasferito la sede nel comune in cui sarebbe stato realizzato il programma d’investimenti.

C’era anche il problema dei legali rappresentanti delle nuove società. Ho suggerito di nominare un unico legale rappresentante per tutte. Per una questione di organizzazione e di sicurezza. In ciascuna di quelle 456 imprese sarebbero entrati 60 miliardi di lire (50 più IVA), per un totale di oltre 27 mila miliardi di lire. Una somma enorme, da gestire con assoluta certezza e senza correre rischi con persone di non provata fiducia. Fin dal mese di luglio, quando si pensava a poco più di un centinaio di nuove imprese, era stata designata Cheti Franceschi. Conosceva il progetto economico da anni, come conosceva le altre iniziative del progetto Holos. Non conosceva l’origine delle risorse per realizzare quei progetti, né chi fossero i finanziatori ma era la persona più affidabile per una funzione del genere. In pochi giorni, il numero di società da costituire era quadruplicato. Non c’era il tempo per far designare altri. Per questo Cheti Franceschi ha accettato di rappresentarle tutte, con l’ovvia previsione di essere sostituita in ogni impresa, dopo che fosse iniziata l’attività.

Il 31 ottobre 2000 sono state presentate le domande. Contro l’iniziativa si scagliarono stampa, politici, banche, organizzazioni di categoria, consulenti, funzionari del Ministero dell’Industria e magistrati. Le domande furono escluse dalle graduatorie.

A questo punto si inserisce l’iniziativa di Texma. Ho saputo dell’esistenza di Texma S.r.l. verso la metà di luglio 2000. L’iniziativa di Texma S.r.l. era stata presentata da un consulente che aveva ricevuto l’incarico di trovare un possibile compratore della società. Il 18 luglio 2000, si era tenuto un incontro, senza risultati positivi, con un imprenditore che sembrava interessato ad occuparsi di quella iniziativa. Il 6 agosto 2000, il consulente aveva telefonato a Cheti Franceschi informando che se Texma S.r.l. non avesse presentato richiesta di erogazione del primo stato di avanzamento entro il 20 ottobre 2000, il contributo sarebbe stato revocato. Il 7 agosto 2000, Cheti Franceschi aveva posto il problema di Texma S.r.l. ai soci delle società che avrebbero dovuto costituire le nuove imprese previste dal progetto economico nazionale. Il giorno dopo, appunto 8 agosto 2000, quelle società si dichiararono disposte ad intervenire e chiesero a Maguro S.p.A. di contribuire alla realizzazione dell’impianto ed allo sbocco di mercato. I problemi principali erano due: realizzare l’impianto entro il 31 marzo 2001 e trovare lo sbocco di mercato.

La società era stata costituita il 3 giugno 1950 con la denominazione di Etna Trentaduesima S.r.l., con sede in Milano. Il 20 aprile 1955 aveva modificato la ragione sociale in Immobiliare Corallo S.r.l.. Il 28 dicembre 1964 era stata trasformata in società per azioni. Il 20 dicembre 1978, il capitale della Immobiliare Corallo S.p.A. era stato acquistato da Calze Malerba S.p.A. e Fimalon S.r.l., due società della famiglia Malerba. Il 23 maggio 1994, la Immobiliare Corallo S.p.A. aveva incorporato Texma S.r.l. di Varese, della quale aveva assunto la denominazione. Il 12 giugno 1995, il capitale di Texma S.r.l. era stato ridotto per perdite da 180 milioni ad 80 milioni di lire. Nel 1995, volendo realizzare un nuovo impianto produttivo nella provincia di Lecce, la società aveva presentato domanda di assegnazione di un suolo edificabile al SISRI (Consorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese) di Lecce. Il 9 dicembre 1996, dietro richiesta di Texma S.r.l., il Comune di Gallipoli aveva deliberato parere favorevole per la realizzazione di uno stabilimento industriale sul territorio comunale. Il 13 dicembre 1996, il SISRI aveva deliberato di localizzare la nuova unità produttiva programmata da Texma S.r.l. nell’agglomerato industriale di Gallipoli (LE). Il 4 settembre 1997, il SISRI aveva comunicato a Texma S.r.l. la delibera del 13/12/1996.

Il 16 marzo 1998, Texma S.r.l. aveva presentato per la seconda volta domanda di contributo sulla legge n. 488/92 tramite Mediocredito di Roma S.p.A. (poi Mediocredito Centrale). Il 14 agosto 1998, con decreto del Ministero dell’Industria n. 54929, inviato per posta in data 18 agosto 1998, a Texma S.r.l. era stato concesso un contributo in conto capitale sulla legge n. 488/92 per lire 22.379.460.000, da erogarsi in tre quote annuali da lire 7.459.820.000 ciascuna, la realizzazione del progetto n. 8787/98, relativo ad un nuovo impianto nel Comune di Gallipoli, per una spesa ritenuta ammissibile di lire 48.825.000.000.

La concessione dell’agevolazione era condizionata, oltre che al corretto adempimento di tutto quanto previsto dalla normativa relativa alla legge n. 488/1992, alla triplice condizione che il progetto fosse approvato dalla Commissione Europea, il nuovo impianto fosse completato entro il 31/3/2001 ed i soci versassero un apporto di capitale di lire 32.200.000.000. Il 5 settembre 1998, era pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’elenco delle domande finanziabili ai sensi della legge n. 488/92, tra le quali figurava quella di Texma S.r.l. che assumeva la posizione n. 518 nella Regione Puglia. Il 21 ottobre 1998, il Ministero dell’Industria erogava a Mediocredito di Roma S.p.A. la prima quota di contributo di lire 7.459.820.000. La seconda quota sarebbe stata resa disponibile il 21 ottobre 1999 e la terza ed ultima quota il 21 ottobre 2000. Se a quest’ultima data Texma S.r.l. non avesse presentato richiesta di erogazione della prima quota di stato di avanzamento il contributo sarebbe stato revocato.

Il 4 novembre 1998, Mediocredito di Roma S.p.A. comunicava a Texma S.r.l. che in data 21 ottobre 1998 il Ministero dell'Industria aveva reso disponibile la prima quota di contributo. Il 25 marzo 1999, Texma S.r.l. scriveva una lettera a Mediocredito (all’attenzione del dott. Collarile), con la quale ipotizzava una «riorganizzazione del gruppo» ed allegava una «situazione attuale» dalla quale risultava che le famiglie Malerba erano soci di Texma S.r.l. e, tramite Fimalon S.r.l., controllavano tre società, fra cui Calze Malerba S.p.A. (grande azienda secondo il D.M. dello stesso Ministero dell’Industria). Il 10 novembre 1999, il Ministero dell'Industria chiedeva a Texma S.r.l. la documentazione necessaria alla notifica del progetto alla Commissione Europea. Il 18 marzo 1999, il Ministero dell'Industria comunicava a Texma S.r.l. ed a Mediocredito di Roma S.p.A. che in data 12 gennaio 1999 la Commissione Europea aveva segnalato che il progetto non richiedeva la notifica.

Il 9 febbraio 2000, Texma S.r.l. chiedeva a Mediocredito di Roma S.p.A. la proroga del termine del 31 marzo 2001, a causa del ritardo dell’assegnazione del suolo e confermava di voler realizzare il programma. Il 21 febbraio 2000, il SISRI inviava a Texma S.r.l. un’attestazione con la quale dichiarava che nulla osta all’assegnazione del suolo sul quale realizzare l’impianto. Il 9 marzo 2000, Mediocredito di Roma S.p.A. comunicava a Texma S.r.l. di non poter accogliere la richiesta di proroga del 9 febbraio 2000.

Non volevo occuparmi di quel problema. Quell’iniziativa era fuori programma. Non avevo alcuna conoscenza del settore per il quale l’impianto di Gallipoli era stato progettato. Cheti Franceschi sostenne che non sarebbe stato giusto presentare nuove domande sulla legge n. 488/92 senza realizzare il progetto di Texma S.r.l., per il quale era stato concesso il contributo più alto del bando del 1998.

Aveva ragione. Era giusto. Trovammo lo sbocco di mercato attraverso un accordo commerciale con Anthesis S.p.A. di Verona, azienda leader nel settore della maglieria intima. Trovai le risorse. Il progetto originario di Texma fu modificato per produrre biancheria e maglieria intima invece di calze. Fu aumentato il numero di posti di lavoro previsti. Nella seconda metà di agosto, in due settimane, furono assemblati i macchinari e le attrezzature da installare nel nuovo impianto. Cinque delle società che avrebbero poi fondato le nuove imprese previste dal progetto economico nazionale acquistarono il capitale di Texma dai Malerba. Cheti Franceschi fu nominata amministratore unico. Fu aumentato il capitale e trasferita la sede da Varese a Gallipoli. Fu riscossa la prima quota di contributo a titolo di anticipazione interamente garantita da fideiussione. Fu acquistato il suolo. Iniziò la costruzione delle opere murarie.

Si stava per riuscire a completare l’impianto entro il 31 marzo 2001. Sarebbe stato fatto, se non fossero partire le iniziative della Procura di Lecce, provocate da un esposto del deputato Alfredo Mantovano, candidato contro Massimo D’Alema per le elezioni politiche del 2001, nel Collegio di Gallipoli-Casarano. Tali iniziative si unirono alla inspiegabile avversione della banca concessionaria Mediocredito Centrale S.p.A. e del Ministero dell’Industria. Le opere murarie furono sospese. Il costruttore dei prefabbricati sottrasse tutti i manufatti installati sul cantiere. Il suolo ed i manufatti furono sequestrati. Il contributo fu revocato. L’impianto è rimasto incompiuto.

In relazione alla vicenda delle domande sulla legge 488/92 e di Texma sono stati avviati diversi procedimenti penali. Uno fu avviato a Roma, per iniziativa della Guardia di Finanza, su segnalazione del Ministero dell’Industria. Il procedimento è stato archiviato sulla richiesta del Pubblico Ministero. Un altro procedimento fu avviato a Potenza, in seguito ad articoli pubblicati da un quotidiano locale. Assegnato per competenza territoriale al Tribunale di Roma, anche questo procedimento fu archiviato sulla richiesta del Pubblico Ministero. Un altro procedimento è stato avviato a fine ottobre 2000 a Parma (dove fra il 20 e 21 ottobre erano state costituite le società) su iniziativa della locale Procura della Repubblica. Questo procedimento è stato oggetto di numerosi trasferimenti. Prima è stato trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di  Roma, che lo rispedì al mittente. Poi è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Lecce, con lo stesso risultato. Da quando, all’inizio del 2002, ho avuto notizia della conclusione delle indagini preliminari relative a questo procedimento, ho chiesto ripetutamente la fissazione dell’udienza preliminare ma, ad oggi, inutilmente.

Il quarto procedimento è stato avviato a Lecce, provincia nella quale si sono svolte solo due attività: l’acquisto del suolo, in Comune di Gallipoli, sul quale realizzare il nuovo stabilimento di Texma e l’inizio della costruzione del fabbricato della nuova unità produttiva. La Procura di Lecce ha contestato il modo in cui era stato aumentato il capitale sociale di Texma ed il modo in cui erano stati versati i capitali delle nuove imprese che hanno presentato le domande sulla legge n. 488/92. Il processo su questa vicenda si terrà nel 2005.

Secondo i pareri di diversi commercialisti e giuristi di chiara fama, le domande presentate il 31 agosto 2000 dalle imprese promosse da Maguro S.p.A. sulla legge n. 488/92 erano tutte ammissibili. Ciò nonostante, il TAR di Roma ha rigettato tutti i ricorsi presentati contro la loro esclusione. Gli stessi consulenti hanno espresso parere positivo sul diritto di Texma di riscuotere il contributo ma anche in questo caso il TAR di Roma ha respinto i ricorsi. Così, iniziative concrete, proposte all’unico scopo di aumentare la produzione e creare nuovi posti di lavoro, sono rimaste sospese.

In conclusione, per quanto riguarda Texma:

- il progetto n. 8787/98 è stato dichiarato ammissibile all’agevolazione in assenza di qualsiasi garanzia, anzi di qualsiasi valutazione, sulla capacità finanziaria sua e/o dei propri soci;

- allorché Texma ha cambiato compagine sociale, dopo aver ricevuto mezzi propri superiori a quelli previsti dal decreto di concessione ed averli immediatamente destinati alla realizzazione del programma, quando l’impresa si è trovata a dover completare in pochi mesi un programma più ampio di quello la cui realizzazione era prevista in due anni e mezzo, la banca concessionaria ha sollevato eccezioni che hanno impedito l’ultimazione del nuovo impianto entro i termini previsti;

- è stata eccepita la composizione societaria in relazione ad accertamenti di carattere patrimoniale e finanziario che le norme prevedono solo se l’impresa non appare in grado di sostenere autonomamente, in seguito agli apporti dei soci, le esigenze finanziarie derivanti dal programma di investimenti. È stata contestata l’ammissibilità del contratto “chiavi in mano”, la capacità tecnica dell’impresa appaltatrice e, infine, la congruità delle spese previste dal programma;

- è stato fatto di tutto pur di non riconoscere l’erogazione di stati di avanzamento;

- dai documenti acquisiti in data 15/5/2001 presso la banca concessionaria, ed in particolare dalle valutazione dei periti designati dalla stessa, risulta che gli stati di avanzamento sono stati negati non perché inesistenti ma perché non sono stati esibiti documenti contabili e rapporti finanziari fra la società appaltatrice Vast S.p.A. ed i suoi sub-appaltatori, nonostante che tale richiesta di esibizione non sia prevista dalla normativa che prevede, invece, l’esibizione dei documenti (fatture e pagamenti) relativi ai rapporti con la società appaltatrice Vast S.p.A., esibiti alla banca concessionaria fin dal 31/8/2000;

- quel programma di Texma la cui ammissibilità era in origine almeno assai discutibile, dal 31/8/2000 sarebbe dovuto essere sostenuto, agevolato e non invece, come è accaduto, avversato in ogni modo.

Per quanto riguarda le domande sulla legge n. 488/92:

- le domande erano regolari, complete, documentate, redatte e presentate esattamente secondo quanto previsto dalle norme vigenti;

- l’esclusione dalle graduatorie è stato semplicemente un atto politico compiuto in malafede sia dalle banche concessionarie sia dal Ministero dell’Industria, con il contributo più o meno consapevole di stampa, organizzazioni di categoria e magistratura.

Holos Global System

Fra il 1985 ed il 1998, scienziati di diversi Paesi, su incarico di esponenti dell’economia e della finanza, hanno compiuto in modo riservato una ricerca di carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario, produttivo, commerciale, sociale, civile e politico sulla situazione del pianeta. La ricerca ha consentito di individuare i principali problemi di ogni Paese, scoprire ed analizzare le origini e le cause, prevedere gli effetti, trovare le possibili soluzioni ed i mezzi per realizzarle ed elaborare le strategie per ottenere risultati concreti.

Le informazioni e le elaborazioni sono state registrate in un complesso sistema informatico suddiviso in due parti complementari, ciascuna delle quali, nel 1999, è stata consegnata a procuratori di due società svizzere le quali, nel 2000, hanno ceduto gratuitamente il sistema alla società lussemburghese Holos Holding S.A..

Il sistema informatico contiene informazioni e suggerimenti su tutti i settori dell’attività umana e dell’ambiente ed è tenuto costantemente aggiornato. Opportunamente e responsabilmente utilizzato, Holos System è uno strumento in grado di incidere sui processi che hanno determinato le attuali condizioni sul pianeta e di modificare profondamente la struttura del sistema umano.

Nel 2000, è stato lanciato il Progetto Holos, con nove iniziative: un progetto economico nazionale per l'occupazione, un progetto d'impresa universale, un sistema informativo via etere, un sistema di sicurezza personale, un nuovo sistema di circolazione aerea, un nuovo sistema di pagamenti, un nuovo sistema di trasferimento delle risorse e dei prodotti, un progetto di conversione dell'industria bellica e la fondazione della Repubblica della Terra.

Nel 2001, il Progetto Holos è stato implementato con altre cinque iniziative: un progetto che prevede la diffusione di un sistema informativo di ricerche, un progetto per la cartolarizzazione dei crediti e la loro trasformazione in titoli quotati, un progetto che prevede un’operazione finanziaria mediante la quale sono concessi prestiti in euro da rimborsare in dollari, un progetto per la soluzione del problema dell’acqua su tutto il pianeta ed un progetto di riforma dei rapporti e dei comportamenti umani. Fra il 2001 ed il 2002, per realizzare il Progetto Holos sono state costituite risorse monetarie per un valore di 12.441 miliardi di US Dollari.

Nel 2002, il Progetto Holos è stato ulteriormente implementato con altre iniziative che, nel loro insieme, costituiscono Holos Global System, un programma di trenta iniziative per affrontare concretamente i problemi più sentiti ed urgenti dell’umanità ed in particolare energia, acqua, cibo, salute, cultura, comunicazione sociale, produzione, economia, servizi, ecologia, finanza, risparmio, informazione, sicurezza, circolazione aerea, cibernetica, conversione industria bellica, ricerca, rapporti sociali, funzione politica, moneta e morte cellulare.

Il costo complessivo previsto per realizzare il programma è attualmente di 11.452 miliardi di US Dollari, pari a circa 49.650 miliardi di Dollari internazionali o Dollari PPA (parità del potere di acquisto). Il programma ed i relativi chiarimenti sono stati trasmessi agli Stati ed ai Governi di 234 Paesi e sono in calendario numerosi incontri per concordare la concreta attuazione, in base ad una Convenzione che stabilisce le regole ed i rapporti per ottenere i migliori risultati. Le risorse sono gestite da Holos Back, un ente che pur non svolgendo alcuna attività bancaria è stato studiato in modo da poter operare con le banche con le quali può avere rapporti e compiere qualsiasi transazione finanziaria, attenendosi scrupolosamente alle norme ed alla convenzioni finanziarie internazionali, anche per quanto riguarda la certezza e la liceità dell’origine delle risorse.

Repubblica della Terra

Come previsto dal Progetto Holos, il 1° gennaio 2001 è stata fondata la Repubblica della Terra, un sistema di governo eletto direttamente dagli abitanti del pianeta con almeno sedici anni di età. La sua Costituzione prevede i principi fondamentali per dare alla politica la funzione di equilibrio necessaria per affrontare i problemi sociali, civili ed economici di ogni essere umano. Le Disposizioni di Attuazione della Costituzione prevedono, per il periodo di transizione fra la data di fondazione della Repubblica della Terra e l’elezione dell’Assemblea internazionale che dovrà eleggere il Governo Mondiale, un Comitato dei rappresentanti costituito dalle duecento persone che hanno ottenuto più designazioni dagli aderenti.

Dhana

Le Disposizioni d'attuazione della Repubblica della Terra prevedono l’emissione di una nuova moneta mondiale, interamente garantita da capitali d'imprese al valore nominale.

La maggior parte della moneta circolante è impiegata nel settore finanziario. Solo una piccola parte è assegnata all'economia reale negli scambi internazionali. Questa situazione ha creato una contrazione degli investimenti, della produzione e dei consumi.

Inoltre, il  giorno d'oggi, le valute non sono garantite da beni ma da debiti. In pratica, chi ha crediti nei confronti di qualcuno e non può pagare a vista, vende tali crediti – che sono debiti per coloro che devono pagare – alle banche che, in cambio, emettono crediti sotto forma della cosiddetta moneta bancaria. Spesso i debitori non sono in grado di pagare i loro debiti – come tutti gli Stati – se non contraendone altri, per un importo pari alla somma fra capitale da rimborsare ed interessi.

La moneta Dhana è stata emessa il 14 giugno 2001, con l'intento di riportare la moneta alla sua funzione originaria di mezzo di scambio. Dhana in sanscrito significa «moneta» ed in swaili «pensiero». Questa nuova moneta è interamente garantita da capitali d'imprese del valore nominale di 25 Euro per ogni Dhana emessa.

Ad ogni partecipante al Sistema Monetario di Dhana saranno assegnate cento Dhana dietro rimborso del solo rimborso del costo d'emissione, diverso per ogni Paese, in proporzione alla ricchezza media pro-capite.

È prevista un’emissione massima di circa 495 miliardi di Dhana da assegnare (cento Dhana per  ogni abitante del pianeta che abbia compiuto i sedici anni), più un altro 5% da assegnare ad iniziative umanitarie.

Fino ad oggi sono stati emessi 150 miliardi di Dhana, interamente garantiti da capitali con un valore nominale di 3.750 Euro (circa 4.688 miliardi di US Dollari) e potranno essere emessi fino a 7,5 miliardi di Dhana per scopi umanitari.

Dhana è divisa in mille Kana-Dhana (kana significa parte) ed è emessa in tagli da 1, 5, 10, 50, 100 Dhana ed 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 Kana-Dhana. Per le iniziative umanitarie è stato emesso un taglio speciale da mille Dhana.

Dhana funziona come le altre monete ma non avrà mai corso legale, cioè non sarà mai obbligatorio – in alcun Paese – accettare pagamenti in Dhana. È infatti noto che l'enorme differenza tra il valore nominale e quello reale delle monete è determinata dal fatto che le persone sono obbligate ad accettarle in pagamento. Per questo motivo il Regolamento di Dhana stabilisce che detta moneta sarà accettata sempre e solo liberamente.

Un'altra differenza fra Dhana e le altre monete è che Dhana è convertibile con i capitali che la garantiscono. Sono ormai più di trent'anni che le monete non sono più convertibili in oro, perché il volume delle emissioni monetarie è completamente sproporzionato in rapporto al metallo prezioso che dovrebbe garantirle. Dhana può essere convertita per lo stesso valore in quote di capitali delle imprese detenute dai soggetti, società ed enti che la garantiscono, come tali quote possono essere convertite in Dhana.

Un'ultima differenza rispetto alle altre monete è che Dhana non produce interessi. Ecco perché non è consigliabile tenere Dhana in contanti ma è meglio scambiarla con azioni di capitali d'imprese, da cui si può ricevere un guadagno per il periodo in cui si detengono.

Sembra molto complicato ma in realtà è molto semplice. Chi accetta Dhana può chiedere a Dhura – l'ente che emette e diffonde Dhana – di convertire Dhana con quote di capitale che, a loro volta, possono essere convertite in Dhana o altre valute nazionali o internazionali (Euro, Dollari USA, Yen ecc.) in qualsiasi momento. Per mezzo della «Convenzione Dhana», una società garantisce a chi accetta Dhana in pagamento la conversione di Dhana con quote di capitali di imprese e la conversione di tali quote in Dhana o altre valute.

L'introduzione di Dhana nell'economia reale (scambio di beni e servizi) avrà effetti positivi per le imprese, i lavoratori ed i consumatori. Ad un aumento della ricchezza a disposizione delle famiglie seguirà una crescita degli investimenti, della produzione e dei consumi, specialmente per chi ha minore benessere.

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Holos Holding S.A.[1] è una società internazionale di partecipazioni[2] con azioni al portatore ed un capitale di gruppo (equity capital) di oltre 17.030 miliardi di Euro[3], interamente investito in azioni[4], quote di capitale, metalli preziosi, impianti, immobili, licenze, depositi, brevetti, crediti commerciali, banconote, monete d'oro, diritti ed opzioni ed altre attività.

Per affrontare i problemi più sentiti ed urgenti dell’umanità, Holos Holding S.A. ha lanciato il programma Holos Global System[5], con trenta iniziative che riguardano energia, acqua, cibo, salute, conoscenza, comunicazione sociale, piani di produzione, progetti economici nazionali, nuove aziende, impresa universale, mezzi di produzione, beni durevoli, servizi, ambiente, risorse all’economia reale, risparmio produttivo, investimenti, sinergie fra imprese, venture capital, clearing internazionale, sistema informativo via etere, sicurezza personale, circolazione aerea, banca cibernetica, conversione dell’industria bellica, centro mondiale di ricerche, rinnovamento dei rapporti umani, governo mondiale eletto direttamente dagli abitanti del pianeta; moneta mondiale interamente garantita da capitali di imprese per ridistribuire la ricchezza, ricerche sulle cause della mortalità.

Per realizzare questo programma, sono state messe a disposizione risorse monetarie e finanziarie equivalenti ad 11.452 miliardi di US Dollari, oltre a capitali di imprese del valore nominale equivalente a 12.932 miliardi di Euro per garantire l’emissione di 517 miliardi di Dhana[6], la moneta della Repubblica della Terra[7]. Il programma Holos Global System prevede una struttura organizzativa con circa 37,5 milioni di persone in tutto il mondo.

La società Avatar S.p.A.[8] è una finanziaria di partecipazioni[9] che detiene direttamente o indirettamente capitali di società italiane ed estere. Avatar S.p.A. è stata costituita il 12 dicembre 1989, con sede a Milano e capitale di lire 200 milioni. Il 26 novembre 1999, la sede è stata trasferita a Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), via Marconi n. 10. Il 22 dicembre 1999, il capitale è stato aumentato a 9 milioni e 116 mila Euro: l’aumento è stato interamente sottoscritto e versato dai soci. Il 21 ottobre 2000, il capitale è stato aumentato a 155 miliardi di Euro: l’aumento è stato interamente sottoscritto e liberato dalla società Holos Holding S.A., mediante compensazione di un credito che la stessa Holos Holding S.A. aveva nei confronti di Avatar S.p.A.. La delibera di aumento è stata regolarmente omologata previa valutazione dei documenti relativi all’esistenza del credito.

Il 25 giugno 2003, l’Assemblea ha deliberato l’emissione di obbligazioni convertibili al portatore per 45 miliardi e 50 milioni di Euro. Il 17 dicembre 2003, il capitale è stato aumentato a 199 miliardi di Euro, mediante conversione di obbligazioni per 44 miliardi di Euro: l’aumento è stato interamente sottoscritto e liberato da Holos Holding S.A.. Tutti gli aumenti di capitale sono stati effettuati senza trasferimento di denaro, sia per evitare inutili costi bancari sia per escludere qualsiasi rischio di sottrazione[10]. Il capitale di Avatar S.p.A. è interamente investito in partecipazioni sociali e crediti nei confronti delle partecipate.

Il 14 giugno 2001, Holos Holding S.A. ha garantito con apposto atto l’emissione dei primi 6 miliardi di Dhana (la moneta della Repubblica della Terra), mediante pegno[11] su azioni di Avatar S.p.A. per un valore nominale di 150 miliardi di Euro, dei 154.990.884.000 di Euro di capitale detenuto. Si sta completando l’emissione delle obbligazioni previste dalla delibera di Assemblea del 25 giugno 2003 (restano da emettere titoli per 1 miliardo di Euro all’estero e 50 milioni di Euro in Italia) ed è prevista un’ulteriore emissione di obbligazioni per un importo complessivo di 400 miliardi di Euro da collocare interamente all’estero e da investire nell’acquisto e nella gestione di beni immobili in Italia ed all’estero[12].

Il 13 settembre 2002, Avatar S.p.A. ha comunicato via fax alla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, di essere in procinto di deliberare l’emissione di obbligazioni per un importo complessivo di 45 miliardi di Euro, allegando bozze del relativo verbale di Assemblea e dei Regolamenti di ogni prestito, in ciascuno dei quali era precisato che «È richiesta una sottoscrizione unitaria minima non inferiore a duecentocinquantamila Euro.».

Con lettera datata 24 settembre 2002, trasmessa per fax il 26 settembre 2002, la Banca d’Italia ha riscontrato la comunicazione di Avatar S.p.A. del 13 settembre 2002, comunicando che «le operazioni prospettate, per le dimensioni delle stesse, non risultano compatibili con la stabilità del mercato finanziario», che «la Banca d’Italia può vietare l’emissione e l’offerta in Italia di valori mobiliari al fine di assicurare la stabilità e l’efficienza del mercato dei valori mobiliari» e che «questo Istituto non consente … l’emissione dei predetti prestiti obbligazionari.».

Con fax dello stesso 26 settembre 2002, Avatar S.p.A. ha comunicato alla Banca d’Italia che «Aderendo a quanto comunicato da Codesta Banca d’Italia, la scrivente, nonostante che l’operazione sia destinata a promuovere progetti anche in Italia, delibererà l’emissione di 45 miliardi di Euro di obbligazioni da collocare esclusivamente all’estero, escludendo pertanto l’operazione dalla disciplina prevista dall’art. 129 del D.Lgs. 385/93, come previsto dal Punto 5. della Sezione II del Capitolo 1 del Titolo IX della Circolare n. 299 del 21 aprile 1999[13] …».

Con lettera del 30 settembre 2002, Avatar S.p.A. ha informato della vicenda il Governatore della Banca d’Italia (dottor Antonio Fazio), il Ministro dell’Economia e delle Finanze (on. Giulio Tremonti) ed il Ministro delle Attività Produttive (on. Antonio Marzano) allegando una moneta Dhana.,

Con lettera del 11 ottobre 2002, Avatar S.p.A. confermava alla Banca d’Italia l’intenzione di procedere alla emissione dei prestiti obbligazionari, ritenendo che «… la emissione del prestito in oggetto, da collocare esclusivamente su mercati esteri, non sia assoggettato all’obbligo di comunicazione prevista dall’art. 129 del D.Lgs. n. 385/93.»

Con delibera del 25 giugno 2003, l’Assemblea di Avatar S.p.A. ha deciso la emissione di sette prestiti obbligazioni per l’importo complessivo di 45 miliardi da collocare esclusivamente all’estero e di un ottavo prestito di 50 milioni di Euro da collocare in Italia.

Il 20 settembre 2003, Avatar S.p.A. ha trasmesso via fax alle maggiori testate giornalistiche italiane un comunicato avente per oggetto la delibera del 25 giugno 2003 e sintesi delle condizioni dei prestiti obbligazionari che stava per emettere.

Il 23 settembre 2003, il quotidiano «Libero» ha pubblicato un allarmante articolo nel quale, in relazione al comunicato di Avatar S.p.A. del 20 settembre 2003, si facevano pesanti calunnie ed allusioni e si informava che la Consob aveva aperto un fascicolo sulla vicenda.

Lo stesso 23 settembre 2003, Avatar S.p.A. ha trasmesso, a «Libero» e ad alle altre testate alle quali aveva inviato il comunicato del 20 settembre 2003, una lettera con cui precisava l’assoluta regolarità dell’operazione, citando le norme per le quali l’emissione dei prestiti obbligazionari di Avatar S.p.A. non doveva essere sottoposta ad autorizzazioni né della Banca d’Italia[14] né della Consob[15].

Il 24 settembre 2003, Avatar S.p.A. ha trasmesso via fax al Direttore Generale ed all’Ufficio Esposti ed Interrogazioni Parlamentari della Consob il testo della lettera di precisazioni inviato il giorno precedente alla stampa.

Con lettera del 29 settembre 2003 trasmessa via fax, la Consob ha chiesto ad Avatar S.p.A., in relazione ai prestiti obbligazionari, «di fornire … ogni elemento informativo e/o documentale utile a chiarire le caratteristiche della iniziativa in questione, le modalità di offerta».

Lo stesso 29 settembre 2003, Avatar S.p.A. ha riscontrato via fax e con raccomandata la lettera della Consob in pari data, allegando copia della lettera già trasmessa il 24 settembre 2003, la delibera di Assemblea del 25 giugno 2003, con i Regolamenti dei prestiti, invitando altresì la Consob a prendere atto che ai suddetti prestiti non era applicabile la normativa relativa al prospetto informativo. Non avendo ricevuto alcuna risposta alla lettera inviata alla Consob il 29 settembre 2003, con nuova lettera del 8 ottobre 2003, Avatar S.p.A. sollecitava la Consob a prendere atto della regolarità dell’operazione. Essendo rimasta senza risposta anche la lettera di Avatar del 8 ottobre 2003, con lettera del 20 ottobre 2003, Holos Holding S.A. ha chiesto al Presidente della Consob, prof. Lamberto Cardia, di intervenire per sbloccare la situazione.

Il 15 dicembre 2003, pur non essendo tenuta ad alcuna comunicazione in relazione sia ai sette prestiti di 45 miliardi di Euro di obbligazioni da collocare all’estero sia al prestito di 50 milioni di Euro da collocare in Italia[16], Avatar S.p.A., citando il riferimento n. 00214478 riportato sulla corrispondenza intercorsa con la Banca d’Italia nel settembre 2002, informava la stessa Banca d’Italia e la Consob della imminente emissione dei prestiti deliberati dall’Assemblea del 25 giugno 2003, precisando che «La suddetta delibera è stata assunta e le emissioni saranno effettuate nel rispetto di quanto previsto dal primo comma dell’art. 33 del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed il Punto 5. della Sezione II del Capitolo 1 del Titolo IX della Circolare della Banca d’Italia n. 299 del 21 aprile 1999.».

Il 16 dicembre 2003, la Consob ha risposto alla lettera di Avatar S.p.A. del 8 ottobre 2003 (non a quella del 15 dicembre 2003), comunicando che la documentazione richiesta dalla stessa Consob il 29 settembre 2003 ed allegata alla lettera di Avatar S.p.A. del 8 ottobre 2003 era in corso di esame e sollevando per la prima volta il problema di Dhana, la moneta della Repubblica della Terra, con richiesta di informazioni.

Con lettera dello stesso 16 dicembre 2003, Avatar S.p.A. rispondeva alla Consob di non essere in grado di comunicare tutte le informazioni richieste dalla stessa Consob con lettera del 16 dicembre 2003, precisando, comunque, che la moneta Dhana non poteva essere considerata un prodotto finanziario.

Con lettera del 29 dicembre 2003, la Banca d’Italia ha riscontrato la lettera di Avatar S.p.A. del 15 dicembre 2003, ricordando il divieto già comunicato con lettera del 24 settembre 2002, sostenendo che la comunicazione del 15 dicembre 2003 presentava elementi di indeterminatezza e confermando il proprio divieto all’offerta in Italia dei titoli in oggetto, senza considerare che la Banca d’Italia non ha alcuna autorità sulla emissione di obbligazioni da collocare all’estero (come per i sette prestiti per 45 miliardi di Euro) e sulla emissione di obbligazioni da collocare in Italia per un importo non superiore a 100 miliardi di lire (come per il prestito per 50 milioni di Euro).

Con lettera dello stesso 29 dicembre 2003, inviata per conoscenza anche alla Consob, Avatar S.p.A. rispondeva alla Banca d’Italia precisando che la lettera del 15 dicembre 2003 era stata invitata per mera informazione, che l’operazione ivi citata era la stessa che aveva formato oggetto della corrispondenza del settembre 2002 ed allegando le norme di riferimento già trasmesse alla Consob con lettera del 29 settembre 2003.

Il 2 gennaio 2004, la Consob ha riscontrato la lettera di Avatar S.p.A. del 15 dicembre 2003 chiedendo sostanzialmente «di precisare in quale delle ipotesi di inapplicabilità della normativa in materia di sollecitazione all’investimento di cui al menzionato art. 33 del Regolamento n. 11971/1999 rientrerebbe la menzionata emissione.».

Con lettera del 5 gennaio 2003, Avatar S.p.A. ha riscontrato la lettera della Consob del 2 gennaio 2004, ripercorrendo cronologicamente tutta la vicenda e precisando che i motivi di inapplicabilità erano stati comunicati alla stessa Consob fin dal 24 settembre 2003.

Con una lettera dello stesso 5 gennaio 2003, Avatar S.p.A. chiedeva al Governatore della Banca d’Italia di poter esercitare il diritto di accesso mediante esame ed estrazione di copia dei documenti tenuti dalla Banca d’Italia dai quali sia possibile individuare gli attuali partecipanti al capitale sociale della stessa Banca d’Italia, indicati nella Tabella 111 della nota integrativa al bilancio dell’esercizio 2002 come «Detentori», nonché le quote di partecipazione di ciascuno di essi.

Con lettera del 28 gennaio 2003 trasmessa via fax, la Consob ha chiesto ad Avatar S.p.A. ulteriori chiarimenti sulla moneta Dhana. Nella stessa data del 28 gennaio 2003, Avatar S.p.A. ha risposto alla Consob (all. 29) precisando la natura di mezzo di pagamento e non di prodotto finanziario della moneta Dhana.

Con lettera raccomandata del 29 gennaio 2004, la Repubblica della Terra ha nuovamente precisato al Presidente della Consob la natura giuridica della moneta Dhana ed i motivi per cui la sua diffusione non poteva in alcun modo essere considerata sollecitazione all’investimento.

Con provvedimento n. 14422 del 13 febbraio 2004, la Consob, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, ha deliberato che «È sospesa in via cautelare per il periodo di novanta giorni la sollecitazione all’investimento avente per oggetto la moneta “Dhana” effettuata dalla Avatar S.p.A.».

Con lettere del 18 febbraio 2004, la Consob ha sollecitato i fornitori dei servizi Web, Alicom S.r.l. ed Alpikom S.p.A., a disattivare i siti Internet citati nella delibera n. 14422 del 13 febbraio 2004, nonché altri siti che non hanno a che vedere con la moneta Dhana. Con lettera del 23 febbraio 2004, Avatar S.p.A. ha scritto alla Consob osservazioni circa l’assoluta assenza di responsabilità della stessa Avatar S.p.A. in relazione alla moneta Dhana, comunicando, fra l’altro, che il 18 febbraio 2004 l’ente emittente di Dhana aveva sospeso la conversione di Dhana con quote di capitale e che dal 19 febbraio 2004 Dhana sarebbe stata assegnata del tutto gratuitamente, chiedendo altresì di far riattivare i siti Internet citati nelle lettere del 18 febbraio 2004. Ma i siti Internet non sono mai stati riattivati e quando i proprietari dei domini hanno chiesto il loro trasferimento, i fornitori dei servizi Web si sono quasi sempre rifiutati, adducendo che la Consob aveva chiesto non solo di disattivare i collegamenti ma anche di bloccare i domini stessi.

Con delibera n. 14551 del 11 maggio 2004, dal titolo «Divieto ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 58/1998 dell’attività di sollecitazione all’investimento avente per oggetto la moneta Dhana», la Consob ha stabilito che «È vietata la sollecitazione all’investimento avente ad oggetto la “dhana”, posta in essere dalla Avatar S.p.A. e da qualunque altro soggetto.».

La predetta delibera n. 14551 è stata pubblicata in “Consob Informa” n. 20/04 del 17 maggio 2004, comunicando che «La Consob ha vietato, con delibera n. 14551 dell'11 maggio 2004, adottata ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/98, l'attività di sollecitazione all'investimento posta in essere dalla Avatar spa avente ad oggetto la moneta "dhana", già sospesa in via cautelare per novanta giorni (vedi "Consob Informa" n. 7/2004).» e, nella versione inglese, «Pursuant to Article 99.1b) of Legislative Decree 58/1998, Consob has prohibited the unauthorized public offering by Avatar s.p.a. of "dhanas", the currency of the "Republic of the Earth", (Resolution 14551 of 11 May 2004). It had previously suspended the activity for 90 days as a precautionary measure (see Consob Informs 7/2004).».

Circa i prestiti obbligazionari deliberati dall’Assemblea di Avatar S.p.A. del 25 giugno 2003, secondo le norme vigenti, né la Consob né la Banca d’Italia hanno alcuna autorità su di essi.

Per quanto riguarda la Banca d’Italia, in relazione ai sette prestiti obbligazionari per complessivi 45 miliardi di Euro da collocare esclusivamente all’estero, al Punto 5. della Sezione II del Capitolo 1 del Titolo IX della Circolare della Banca d’Italia n. 299 del 21 aprile 1999 si legge che «Sono escluse dalla disciplina del presente capitolo, oltre ai valori mobiliari da collocare sui mercati esteri …», escludendo pertanto ogni autorizzazione della Banca d’Italia; in relazione al prestito di 50 milioni di Euro da collocare in Italia, al primo comma dell’art. 129 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 si legge che «1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.», escludendo anche per questa emissione – oggetto della quale sono titoli di una tipologia prevista dall’ordinamento (obbligazioni convertibili al portatore) – qualsiasi autorizzazione della Banca d’Italia.

Per quanto riguarda la Consob, in relazione sia ai prestiti da collocare all’estero sia a quelli da collocare in Italia, l’art. 33, comma 1 del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, stabilisce che «1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo Unico[17] e quelle del presente Titolo[18] non si applicano alle sollecitazioni: c) in cui è richiesto un investimento unitario minimo non inferiore a 250.000 euro;». Considerato che l’art. 4 di ciascun Regolamento dei prestiti obbligazionari deliberati dall’Assemblea di Avatar S.p.A. del 25 giugno 2003 prevede che «È richiesta una sottoscrizione unitaria minima non inferiore ad Euro duecentocinquantamila.», per i predetti prestiti è esclusa qualsiasi autorizzazione e competenza della Consob.

Circa la moneta Dhana, la Banca d’Italia non ha mai sollevato alcuna eccezione, mentre la Consob ne ha dapprima sospeso e poi vietato la diffusione.

La Consob non ha autorità sulla moneta Dhana perché Dhana è una moneta e non un prodotto o uno strumento finanziario. Non essendo uno strumento finanziario, Dhana non può essere un prodotto finanziario e, non essendo un prodotto finanziario, Dhana non può essere considerata oggetto di sollecitazione all'investimento finalizzata alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari[19]. La moneta è un mezzo di pagamento. Dhana è una moneta e quindi un mezzo di pagamento. L’art. 1, comma 4 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) esclude espressamente i mezzi di pagamento dai prodotti finanziari, laddove dispone che «I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.».

Pertanto, le attività finalizzate alla diffusione di Dhana non possono essere considerate come sollecitazioni all’investimento di prodotti finanziari. Nella delibera della Consob n. 14551 si legge: «PREMESSO pertanto che, come affermato dalla Avatar nella nota del 28 gennaio u.s., la "dhana": non è gratuita e per ottenerla è necessario versare 312 euro ogni 100 Dhana; è convertibile con azioni o quote di capitale detenute dai soggetti che garantiscono Dhana, così come tali azioni o quote sono convertibili in Dhana e pertanto l'investimento proposto attraverso l'offerta della Dhana riguarda, sia pure indirettamente, azioni o quote di partecipazione al capitale di società; quindi, sulla base delle sopra descritte caratteristiche, che la moneta Dhana fosse riconducibile alla categoria dei "prodotti finanziari", definiti dall'art. 1, comma 1, lett. u), del decreto legislativo n. 58 del 1998, come "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria", ciò in quanto presenta le caratteristiche tipiche dell'investimento di natura finanziaria quali l'impiego di capitale, l'aspettativa di un rendimento e il rischio connesso;».

In proposito, devono essere chiariti tre equivoci.

Il primo equivoco riguarda il rapporto fra Avatar S.p.A. e la moneta Dhana. Come già precisato, il 14 giugno 2001, Holos Holding S.A. ha garantito l’emissione dei primi 6 miliardi di Dhana mediante pegno su azioni di Avatar S.p.A. per un valore nominale di 150 miliardi di Euro. Con quell’operazione, azioni di Avatar S.p.A. per un valore nominale di 150 miliardi di Euro, quindi il 96,774% del capitale sociale di Avatar S.p.A. in quel momento, è stato dato in pegno (da Holos Holding S.A.) a garanzia della prima emissione di Dhana. Con quella stessa operazione, Avatar S.p.A., o, meglio, la maggior parte del suo capitale, è diventata oggetto (e non soggetto) di garanzia[20]. E ciò a prescindere dalla volontà della stessa Avatar S.p.A., la quale, ovviamente, non avendo azioni proprie, non dispone del suo capitale, che è invece nella piena disponibilità di chi lo detiene. Pertanto, ad Avatar S.p.A. non può essere attribuita alcuna responsabilità rispetto alla emissione ed alla diffusione di Dhana.

Il secondo equivoco riguarda il prezzo di emissione di Dhana. Per affrontare quest’aspetto, è necessario definire la natura giuridica di Dhana. In proposito, si richiamano i seguenti principi universalmente riconosciuti. La moneta è un bene economico che funge da mezzo di scambio. Secondo il diritto internazionale, cui si conforma quello italiano[21], chiunque può emettere o coniare una propria moneta. In tutto il mondo esistono monete private e nessuno, nemmeno nei Paesi meno democratici, penserebbe mai di vietarne la emissione. Naturalmente, quando l’emittente di una moneta non è uno Stato o una banca centrale alla quale lo Stato abbia conferito il monopolio di emissione di una moneta nazionale o sopranazionale (come nel caso dell’Euro), quella moneta non avrà corso legale.

Dhana è la moneta della Repubblica della Terra ed è emessa da un ente istituito dalla stessa Repubblica della Terra. L’obiettivo di Dhana è la ridistribuzione della ricchezza[22] fra gli abitanti del pianeta. La moneta Dhana è garantita da capitali di imprese per un valore nominale equivalente a 25 Euro per 1 Dhana.

Ed ecco il secondo equivoco. In condizioni di libero mercato, il prezzo di qualsiasi bene è determinato dal rapporto fra domanda ed offerta, a prescindere dal suo costo. Come un paio di scarpe o una figurina che riproduce la fotografia di un calciatore possono essere offerti ad un certo prezzo a prescindere dal loro costo, così una moneta in biglietti può essere offerta a qualsiasi prezzo a prescindere dal suo costo. Naturalmente, il paio di scarpe, la figurina e la moneta in biglietti diventano oggetti di scambio soltanto se qualcuno li acquista. A questa regola fanno eccezione soltanto le banconote emesse dalle banche centrali di emissione le quali, per effetto del «corso legale», devono essere forzosamente (corso forzoso) accettate in pagamento. Tuttavia, anche in questo caso, il prezzo della moneta è determinato dalla quantità che serve per acquistare altri beni.

In altre parole, anche per la moneta a corso legale, nonostante l’obbligo di accettarla in pagamento di un debito, vale il principio secondo cui il prezzo è determinato dal mercato, a prescindere sia dal costo di emissione della moneta stessa, sia dal suo valore nominale. Il valore nominale di un biglietto da 1 Dhana è equivalente al valore nominale di 25 Euro. Un biglietto da 1 Dhana potrebbe essere offerto a prezzo diverso – superiore o inferiore – dal suo valore nominale, oppure potrebbe essere donato gratuitamente.

Ma, il fatto che un biglietto da 1 Dhana possa essere donato gratuitamente non significa che esista un obbligo di donarlo gratuitamente. Ben potrebbe, al contrario, essere scambiato a 25, 40 o 1 Euro, vale a dire ad un prezzo equivalente al valore nominale dei capitali che la garantiscono, oppure ad un prezzo superiore o inferiore, tenendo conto che il valore di scambio (il prezzo) dipende dal mercato e non da una norma particolare.

È paradossale che, mentre per una banconota che non costa quasi nulla e non vale nulla non si penserebbe mai di doverla dare gratuitamente, per la moneta Dhana, garantita da capitali veri e reali fin dall’emissione, si configuri l’obbligo di donarla gratuitamente perché, altrimenti, sarebbe considerata un prodotto finanziario.

Secondo il diritto di proprietà, nessuno può pretendere che un bene economico sia ceduto gratuitamente, salvo che ciò non sia nell’interesse generale e dietro congruo indennizzo. Il titolare del diritto di proprietà può anche regalare un bene del quale è proprietario ma deve trattarsi di un atto volontario e non di un’imposizione.

In origine, la moneta Dhana sarebbe dovuta essere assegnata gratis ma poi gli esperti di comunicazione hanno fatto rilevare che un bene regalato non è mai apprezzato per il suo valore reale. Da questa considerazione, è stato deciso di assegnare Dhana (100 Dhana ad ogni persona che fa parte della Repubblica della Terra) al solo rimborso del costo di emissione. E, per assicurare a tutti le stesse condizioni, è stato deciso di stabilire un rimborso diverso per ogni Paese, in proporzione alla ricchezza media pro capire dei suoi abitanti. Un secondo modo – in alternativa al rimborso del costo di emissione – per ricevere l’assegnazione di Dhana è di offrire in cambio di 100 Dhana assegnate 100 ore di lavoro entro cinque anni. In ogni caso, l’assegnazione di Dhana tramite Internet è effettuata del tutto gratuitamente, senza rimborso del costo di emissione e senza impegno di prestare le 100 ore di lavoro.

Il terzo equivoco riguarda la conversione della moneta Dhana. Come correttamente riportato dalla Consob, Dhana è convertibile con azioni o quote di capitale detenute dai soggetti che la garantiscono, così come tali azioni o quote sono convertibili in Dhana. Ciò significa che Dhana non solo può essere scambiata con qualsiasi altro bene economico ma che, in particolare, può anche essere convertita in quote di capitale messe a disposizione da chi garantisce l’emissione delle stesse Dhana. Ovviamente, le quote di capitale convertibili in Dhana saranno diverse da quelle che sono poste a pegno per garantirne l’emissione, altrimenti, ogni Dhana convertita in quote di capitale che la garantiscono dovrebbe essere annullata (distrutta) perché verrebbe a mancare la garanzia.

La convertibilità di Dhana è un diritto riconosciuto ai possessori di Dhana e non a chi la emette. Tale diritto trova la sua ragione nel fatto che Dhana non produce interessi e quindi, il suo mero possesso non produce alcun effetto economico. Per consentire ai possessori di Dhana di poter partecipare alle iniziative del programma Holos Global System, è stato riconosciuto questo diritto. I possessori di Dhana possono quindi utilizzare questa moneta, se accettata, per pagare qualsiasi bene e, inoltre, possono chiedere ed ottenere in cambio di Dhana quote di capitale di imprese, partecipando ai loro utili per il tempo in cui sono in possesso di quelle quote. È quindi del tutto fuorviante l’espressione della Consob secondo la quale, per effetto del diritto di conversione, «l'investimento proposto attraverso l'offerta della Dhana riguarda, sia pure indirettamente, azioni o quote di partecipazione al capitale di società»: innanzi tutto perché Dhana non è offerta come forma di investimento; in secondo luogo, perché con Dhana, a prescindere dal diritto di conversione riconosciuto dall’emittente, si possono acquistare, oltre ad azioni o quote di capitale di qualsiasi specie e da chiunque accetti Dhana, tutti gli altri beni che possono formare oggetto di scambio.

Nessuno ha mai perso e perderà mai nulla con Dhana e con le obbligazioni emesse da Avatar S.p.A.. Dhana è interamente garantita fin dalla emissione dal valore nominale di capitali di imprese che impegnano solo una parte del loro capitale sociale a garanzia della moneta. Le obbligazioni di Avatar S.p.A. rappresentavano il 29 per cento[23] del capitale versato prima della loro emissione e sono poi state tutte convertite esse stesse in capitale.

Pur sapendo benissimo che Dhana non è un prodotto finanziario ma un mezzo di pagamento che non può essere oggetto di sollecitazione all’investimento e, quindi non rientra fra le fattispecie di sua competenza, la Consob ha dapprima sospeso e poi vietato la diffusione di Dhana in Italia. La natura giuridica di Dhana come moneta e quindi come mezzo di pagamento è stata riconosciuta dalla stessa Consob la quale, nelle sue stesse delibere, riporta più volte l’espressione «moneta Dhana» e «moneta della Repubblica della Terra». I provvedimenti della Consob aventi per oggetto la moneta Dhana non hanno procurato alcun danno diretto né ad Avatar S.p.A. né a Holos Holding S.A. né all’ente che emette Dhana ma hanno provocato un’opinione negativa sull’iniziativa e su chi la stessa ha promosso e, soprattutto, un danno alla collettività.

Tutto ciò è stato fatto per preservare privilegi della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea. I privilegi consistono nel potere di acquistare beni materiali ed immateriali pagando con moneta priva di qualsiasi valore reale come l’Euro. Avvalendosi di questo potere, che deriva dal corso legale dell’Euro, queste banche ed i loro soci (banche private) utilizzano banconote senza valore per acquistare beni con valore reale e sottoscrivono titoli del debito pubblico facendosi pagare un interesse.

La questione monetaria è alla base dei rapporti economici e rappresenta la maggiore causa di crisi dell’economia. Il debito pubblico italiano è stato in gran parte determinato dagli interessi passivi versati dallo Stato ai suoi finanziatori, che hanno prestato moneta nazionale a corso legale emessa dal sistema bancario. Perciò, il sistema bancario è il maggiore responsabile del debito pubblico del nostro come di tutti gli altri Paesi. Per preservare il potere del sistema bancario – e non per prevenire il rischio di un’inesistente sollecitazione all’investimento – è stata sospesa e vietata la diffusione di Dhana. Non è per caso che la delibera della Consob n. 14551 del 11 maggio 2004 si concluda con l’espressione «… e da qualunque altro soggetto.»: significa che, a prescindere da Avatar S.p.A., si vuole ad ogni costo impedire la diffusione della moneta Dhana in Italia.

Recenti disattivazioni dei siti nei quali si parla di Dhana (ed anche di siti nei quali non se ne parla) da parte di fornitori di servizi Web all’estero sono state sollecitate da interventi della Consob, la quale non ha mancato di intimorire tali fornitori sostenendo che la moneta Dhana costituisce un problema di sicurezza del mercato azionario italiano (si è parlato di «italian security - stock market») e di ingenerare ostilità ed avversione affermando che i promotori di Dhana sono perseguiti (gli americani hanno capito perseguitati e su questo non ci sono dubbi) dalla legge italiana.

Secondo l’art. 640 del Codice penale, commette truffa «Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno …», tanto più «se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa … l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.»

La delibera della Consob n. 14551 del 11 maggio 2004 è stata adottata dopo quasi tre mesi da quando la Consob sapeva che la conversione di Dhana era stata sospesa e che Dhana sarebbe stata assegnata gratuitamente. Questa è la prova provata che, a prescindere dalla natura di Dhana, dalla sua conversione e dal pagamento del rimborso del costo di emissione, si è voluto prima di tutto bloccare un’iniziativa per sostenere i citati privilegi.

La delibera n. 14551 è un artificio, un espediente per ottenere il fine di impedire la diffusione di Dhana, inducendo in errore l’opinione pubblica, la quale pensa che le banche centrali siano banche di Stato mentre sono solo società private che, attraverso la moneta priva di valore che esse stesse emettono, controllano ogni istituzione pubblica ed i rapporti economici di tutti. La delibera è stata posta in essere per procurare ad altri, vale a dire al sistema bancario, l’ingiusto profitto derivante dall’impiego della sua moneta e così, mentre l’economia è in crisi ed una parte consistente della popolazione non ha sufficienti risorse per vivere, il sistema bancario continua a realizzare utili.

La delibera della Consob provoca un danno a tutti gli italiani, che sono stati indotti erroneamente ad escludere l’adozione di Dhana la quale, per effetto dei motivi del divieto indicati nella delibera stessa, è apparsa con natura giuridica di prodotto finanziario, diversa da quella effettiva di mezzo di pagamento. Sussistono pertanto, nella vicenda, tutti gli elementi tipici della truffa: gli artifizi (delibera n. 14551), l’induzione in errore (motivi della delibera n. 14551), l’ingiusto profitto (quelli del sistema bancario) e l’altrui danno (verso gli italiani).

Ai sensi dell’art. 416 del Codice penale, si ha associazione per delinquere «Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti …». La Consob –  Commissione Nazionale per le Società e la Borsa è un organo collegiale, composto di un presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri[24]. Essendo un organo collegiale, le decisioni sono assunte dalla Commissione a maggioranza dei componenti presenti[25].

Da quanto sopra riportato, appare probabile l’ipotesi che siccome né la Banca d’Italia né la Consob potevano impedire i prestiti obbligazionari di Avatar S.p.A. e siccome la Banca d’Italia non poteva fare nulla per impedire l’emissione e la diffusione della moneta Dhana, si siano escogitate delibere di sospensione e di divieto nei confronti di Avatar S.p.A., nel falso presupposto che la stessa sollecitasse investimenti in prodotti finanziari, per impedire la diffusione di Dhana. In caso contrario, si dovrebbe ammettere che la Consob, che dovrebbe conoscere meglio di tutti il Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998) ed i propri Regolamenti, abbia preso un abbaglio. Ipotesi, quest’ultima, assai poco verosimile, soprattutto tenendo conto di tutte le precisazioni che Avatar S.p.A., Holos Holding S.A. e la Repubblica della Terra hanno trasmesso tempestivamente alla stessa Consob.

Forse non è inutile ricordare che, con lettera del 9 settembre 2003, spedita il 12 settembre 2003 e recapitata solo il 30 settembre 2003, il Direttore Centrale della Banca d’Italia, Angelo De Mattia, rispondendo ad una lettera, inviata al Governatore della Banca d’Italia nel mese di agosto 2003, che recava l’invito ad una Conferenza Internazionale di Pace a Gerusalemme ed alla quale era allegata una presentazione di Dhana con una moneta Dhana in metallo, comunicava che «i contenuti in essa riportati non rivestono interesse per la Banca d’Italia ed evidenziava che «l’emissione di banconote e di monete è rigorosamente disciplinata da norme di legge nei diversi Paesi» e che «All’interno dell’area dell’Euro, ai sensi dell’art. 106 del Trattato CE, il potere di emissione delle banconote spetta esclusivamente alla Banca Centrale Europea e alle Banche centrali nazionali.»

Con lettera del 1° ottobre 2003, la Repubblica della Terra aveva risposto di ben conoscere la normativa CE sulla emissione di moneta, precisando peraltro che «la moneta Dhana non è una banconota, cioè non è un biglietto di banca, e che l’emissione non risulta sottoposta, secondo il diritto internazionale, ad autorizzazioni da parte di Stati o Banche Centrali.»

Dalla data della lettera della Banca d’Italia del 9 settembre 2003 a quella della Repubblica della Terra del 1° ottobre 2003 hanno avuto inizio le reiterate richieste di informazioni della Consob. E forse non è per caso che uno dei siti Internet fatti disattivare dalla Consob sia www.jerusalem-conference.org, sul quale era pubblicato il programma Holos Global System.

Il secondo comma dell’art. 18 della Costituzione italiana stabilisce che «Sono proibite le associazioni segrete …». Secondo l’art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, «Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.».

I soci della Banca d’Italia o, meglio, i partecipanti al suo capitale, sono sconosciuti. Nemmeno il Ministero del Tesoro dimostra di conoscerli, come risulta dalla risposta data ad un’interrogazione parlamentare del 2004. La finalità della Banca d’Italia, come quelle di tutte le banche centrali, è il monopolio del denaro, mediante il quale il sistema bancario esercita la propria egemonia sull’economia e sulla politica. Lo slogan di uno dei primi banchieri[26] era il seguente: «Fomentare le guerre e promuovere le conferenze di pace.». In questo modo, gli Stati si indebitano sempre più per fare le guerre ma nessuno Stato potrà prevalere sul potere del denaro che le banche, direttamente o indirettamente, prestano agli Stati. Il monopolio del denaro è «un’attività diretta ad interferire sull'esercizio … di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale». Si tratta di vedere se, alla base di quest’attività, esista un’associazione di persone che «tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali», commetta il reato di cui all’art. 1 della legge n. 17/1982.

Secondo l’art. 640-ter del Codice penale, commette frode informatica «Chiunque … intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno …». Per iniziativa della Consob sono stati disattivati siti Internet sui quali erano pubblicate informazioni della moneta Dhana, anche dopo che la Consob era stata informata della sospensione della conversione di Dhana e della sua assegnazione gratuita. Inoltre, sono stati fatti disattivare anche siti Internet che non avevano nulla a che vedere con la moneta Dhana[27]. La Consob non aveva alcun diritto di sollecitare la disattivazione dei siti Internet sui quali erano pubblicate informazioni su Dhana né, tanto meno, quelli sui quali non si parlava di Dhana.

I soggetti interessati avrebbero anche potuto far gestire i dati su spazi Web detenuti da società nei cui confronti nulla avrebbe potuto fare la Consob, ma hanno preferito appoggiarsi ad imprese terze, proprio per dimostrare quali fossero le reali intenzioni della Consob e di altri interessati ad impedire la diffusione di Dhana.

La delibera n. 14551 del 11 maggio 2004 è completamente illegittima. Dal 18 febbraio 2004, Dhana è assegnata, in Italia, senza rimborso del costo di emissione e, quindi, del tutto gratuitamente. Dal 19 febbraio 2004, è stata sospesa la conversione di Dhana con quote di capitale detenute da soggetti che la garantiscono. Il 23 febbraio 2004, Avatar S.p.A. ha comunicato alla Consob le suddette decisioni. Pertanto, a prescindere dalla legittimità della delibera di sospensione n. 14422 del 13 febbraio 2004, dal 23 febbraio 2004 non esistevano più i due elementi in base ai quali la stessa delibera era stata presa.

Ciò nonostante, la Consob ha emesso la delibera di divieto n. 14551 del 11 maggio 2004 premettendo che Dhana «non è gratuita e per ottenerla è necessario versare 312 euro ogni 100 Dhana» e che «è convertibile con azioni o quote di capitale detenute dai soggetti che garantiscono Dhana, così come tali azioni o quote sono convertibili in Dhana e pertanto l'investimento proposto attraverso l'offerta della Dhana riguarda, sia pure indirettamente, azioni o quote di partecipazione al capitale di società;». I due suddetti elementi erano quindi assolutamente inesistenti da oltre due mesi prima della data in cui la Consob ha emesso la delibera di divieto, rivolta sia ad Avatar S.p.A. sia ad altri innominati soggetti.

Nonostante l’assoluta illegittimità dei provvedimenti della Consob, il TAR di Roma ha rigettato ogni ricorso. Avatar S.p.A., non avendo né voluto né garantito né promosso la diffusione di Dhana, non subisce alcun danno diretto dal divieto della Consob. Tuttavia, altri e ben più gravi sono i danni per Avatar S.p.A.. A causa della delibera di divieto della Consob, Avatar S.p.A. ha subito e sta subendo l’incessante pubblicità negativa della stampa la quale, assumendo la fondatezza della delibera della Consob, trasmette informazioni negative, talvolta addirittura diffamatorie, su Avatar S.p.A. e sui suoi esponenti. Per conseguenza, nel mondo economico e finanziario italiano si è formato un giudizio negativo su Avatar S.p.A., che sarebbe stato rimosso solo con la sospensione del provvedimenti di divieto.

Si potrebbero riportare altri episodi su questa vicenda ma è meglio, per ora, mantenere il riserbo. Comunque, per evitare ulteriori inutili contrasti, in data 8 settembre 2004, Holos Holding S.A. ha sostituito le azioni di Avatar S.p.A. per un valore nominale di 150 miliardi di Euro, poste a pegno della emissione dei primi 6 miliardi di Dhana (una Dhana per 25 Euro), con azioni del valore nominale di 150 miliardi di Euro, emesse da altre imprese detenute dalla stessa Holos Holding S.A.. In tal modo, è eliminato qualsiasi collegamento fra Avatar S.p.A. e la moneta Dhana, mentre le azioni di Avatar S.p.A. restano nella piena e libera disponibilità dei propri detentori. La decisione è stata comunicata alla Consob, allegando la fotocopia del libro dei soci di Avatar S.p.A. con la relativa iscrizione.

Cronologia

Per consentire un’analisi di alcune delle ultime vicende, riporto una serie di fatti (documentati) accaduti fra il 2000 ed il mese di luglio 2003 in ordine cronologico. Da essi e dal confronto fra le relative date è agevole farsi un’idea della loro concatenazione.

Nel 2000

5 gennaio – Alcuni comuni del Sud rispondono ad una lettera di Maguro S.p.A., comunicando che si stanno per rendere disponibili suoli edificabili per la realizzazione di nuovi investimenti produttivi.

9 febbraio – Texma S.r.l. chiede a Mediocredito di Roma S.p.A. la proroga del termine del 31/3/2001, a causa del ritardo dell’assegnazione del suolo e conferma di voler realizzare il programma.

21 febbraio – Il SISRI di Lecce invia una lettera a Texma S.r.l., dichiarando che nulla osta all’assegnazione del suolo sul quale realizzare l’impianto di Gallipoli.

9 marzo – Mediocredito di Roma S.p.A. comunica a Texma S.r.l. di non poter accogliere la richiesta di proroga presentata il 9/2/2000.

18 luglio – Si svolge l’ultimo incontro con imprenditori interessati ad acquistare Texma S.r.l..

6 agosto – Un consulente, presidente di un’impresa di marketing di Milano, prende contatto con la dottoressa Cheti Franceschi, designata a rappresentare le nuove imprese che Maguro S.p.A. sta promovendo per la presentazione dei progetti sul nuovo bando 2000 della legge n. 488/92: spiega che, se entro il 21/10/2000, data in cui si renderà disponibile la terza quota di contributo, Texma S.r.l. non avrà dimostrato di avere svolto alcuna delle attività previste dal programma d’investimenti e non avrà presentato richiesta di erogazione della prima quota di contributo, il decreto di concessione sarà revocato. Chiede di salvare l’iniziativa di Texma S.r.l..

7 agosto – Cheti Franceschi sottopone la situazione di Texma S.r.l. ai soci delle società Tejas S.r.l., Seva S.r.l., Euroengineering S.r.l., Dhana S.r.l. e Global Research S.r.l., incaricate di costituire le nuove imprese che presenteranno domanda sulla legge n. 488/92 e sostiene la necessità di intervenire, non ritenendo giusto che siano presentate nuove domande di agevolazioni senza realizzare progetti, come quello di Texma, già finanziati.

8 agosto – Le società Tejas S.r.l., Seva S.r.l., Euroengineering S.r.l., Dhana S.r.l. e Global Research S.r.l. si dichiarano disponibili ad intervenire per realizzare il progetto di Texma S.r.l. e chiedono a Maguro S.p.A. di contribuire alla realizzazione dell’impianto ed allo sbocco di mercato. Maguro S.p.A. assicura un intervento sul piano commerciale per lo sbocco di mercato e, considerato il poco tempo a disposizione, invita le cinque società ad incaricare Projeos S.r.l. della progettazione dell’impianto e Vast S.r.l. della realizzazione. Ambedue le società sono in possesso dei requisiti tecnici ed organizzativi per completare l’opera entro il 31/3/2001. Nel pomeriggio dello stesso giorno, è telefonicamente concordata l’acquisizione delle quote di Texma S.r.l. con il dottor Giorgio Malerba.

9 agosto – Maguro S.p.A. convince Anthesis S.p.A. di Verona, società leader nel settore della biancheria intima, ad acquistare la produzione di Texma S.r.l. dal mese di luglio 2001. Nello stesso giorno, incaricati di Cheti Franceschi si mettono in contatto con il SISRI di Lecce e ricevono copia del nulla osta all’assegnazione del suolo datato 21/2/2000.

10 agosto – Projeos S.r.l., avvalendosi dei suoi collaboratori, inizia la progettazione del nuovo impianto per la fabbricazione di biancheria e maglieria intima al posto delle calze. L’originaria divisione Istat per cui era stato concesso il contributo non è modificata. Il progetto è predisposto in tre giorni.

16 agosto – Vast S.r.l. inizia la ricerca dei componenti dei macchinari e degli impianti previsti dal nuovo impianto progettato da Projeos S.r.l. per Texma S.r.l..

21 agosto – Incaricati di Cheti Franceschi si fanno inviare dal SISRI di Lecce copia della delibera di localizzazione del 13/12/1996 e ricevono assicurazione che il 28/8/2000 il Consiglio SISRI assegnerà il suolo a Texma S.r.l..

22 agosto – Ho telefonato al Vice Presidente del SISRI, ingegner Longo, che assicura la disponibilità del suolo e che l’assegnazione sarà decisa dal Consiglio del 28/8/2000. Texma S.r.l. trasmette per fax al SISRI domanda di assegnazione del suolo.

23 agosto - Vast S.r.l. incontra i produttori dei componenti dei macchinari ed impianti previsti dal progetto. I beni sono pronti per il 60% ed entro il 28/8/2000 saranno pronti per l’80%.

27 agosto – Ho concordato telefonicamente e mediante scambio di fax, con l’ingegner Villanacci di Mediocredito Centrale S.p.A. di Roma i testi relativi alle richieste di stati di avanzamento di Texma S.p.A. e fissato un appuntamento per il 31/8/2000.

28 agosto - Texma S.r.l. ritrasmette per fax al SISRI la domanda di assegnazione già trasmessa il 22/8/2000, perché dagli uffici del SISRI sembra smarrita.

29 agosto - Le assemblee delle società Tejas S.r.l., Seva S.r.l., Euroengineering S.r.l., Dhana S.r.l. e Global Research S.r.l., impegnate ad acquistare le quote di Texma S.r.l., deliberano un aumento di capitale sociale a 26.800.000 euro e la loro trasformazione in società per azioni. L’assemblea di Vast S.r.l., che sarà incaricata di realizzare l’impianto di Texma S.r.l., delibera un aumento di capitale sociale a 26.800.000 euro e la trasformazione in società per azioni.

30 agosto - In Varese, le cinque società interessate acquistano dai componenti della famiglia Malerba le quote di Texma S.r.l.. L’assemblea ordinaria dei nuovi soci di Texma S.r.l. nomina Cheti Franceschi amministratore unico della società. I nuovi soci di Texma S.r.l. versano un finanziamento soci di lire 39.360.000.000, interamente destinato ad anticipi a Vast S.p.A. ed a Projeos S.r.l.. L’assemblea straordinaria delibera un aumento del capitale sociale di Texma S.r.l. di lire 39.360.000.000, portandolo da lire 80.000.000 a lire 39.440.000.000, la trasformazione in società per azioni ed il trasferimento della sede sociale nel comune di Gallipoli. L’importo dell’aumento di lire 39.360.000.000 corrisponde alla differenza fra la spesa prevista di lire  51.449.550.000 (superiore a quella di lire 48.825.000.000 prevista dal progetto originario e già ammessa) più IVA di  lire 10.289.910.000, per un totale di lire 61.739.460.000, meno l’importo del contributo di lire 22.379.460.000. Vast S.p.A. assume con appalto "chiavi in mano" l’impegno di realizzare il nuovo impianto di Gallipoli, mediante due distinti contratti: uno per la parte immobiliare, l'altro per la parte relativa ad impianti, macchinari ed attrezzature oggetto del programma di investimenti. I contratti sono registrati nello stesso giorno.

31 agosto - Avendo sostenuto spese (fra macchinari, impianti e progettazione) per un importo superiore a due terzi della spesa complessiva ammessa, Texma deposita presso Mediocredito Centrale S.p.A. le richieste di erogazione delle prime due quote per stato di avanzamento, allegando alle richieste: tutta la documentazione prevista dalla normativa sulla legge n. 488/1992; le copie autenticate delle contabili bancarie relative ai versamenti dei soci; i contratti d'appalto registrati per la realizzazione del nuovo impianto; le fatture quietanzate dei fornitori; le copie autenticate delle contabili bancarie relative ai pagamenti delle fatture; una nota esplicativa sulle attività svolte e sulle prospettive. Nel corso dell’incontro, gli esponenti di Mediocredito Centrale accolgono le richieste del legale rappresentante di Texma S.p.A. con sorpresa, scetticismo e perplessità.

1/4 settembre - Su espressa richiesta di Mediocredito Centrale, sono sottoscritti impegni commerciali da parte delle società Anthesis e Novitex a favore di Texma. Tali impegni erano inviati, insieme a referenze sull’impresa appaltatrice Vast S.p.A., a Mediocredito Centrale. Il nuovo progetto di Texma prevede la produzione di biancheria e maglieria intima, rientra nella stessa categoria ISTAT (DB 17 74) del progetto ammesso a contributo, prevede una spesa superiore a quella ritenuta ammissibile dal decreto del Ministero dell'Industria e, fermo restando l'importo del contributo, un apporto di mezzi propri superiore a quello richiesto dal decreto. Per realizzare il progetto entro il 31/3/2001 è necessario che: Mediocredito Centrale riconosca rapidamente i primi due stati di avanzamento; il SISRI di Lecce assegni rapidamente il suolo; il Comune di Gallipoli rilasci rapidamente la concessione edilizia.

4 settembre - Il Notaio Angelo Busani di Parma trasmette preventivo di spesa per la costituzione delle nuove società promosse da Maguro S.p.A. che presenteranno domanda sulla legge n. 488/92.

5 settembre - Sollecitati imprenditori del Nord a partecipare al bando 2000 della legge n. 488/1992 (obiettivo 1). Inviata nuova lettera ai comuni per richiesta di assegnazione di suoli edificabili

6 settembre - Il Notaio Busani comunica di non poter costituire più di 20/25 società al giorno. Sono interpellati i notai delle zone del Sud nelle quali le nuove imprese realizzeranno i loro investimenti.

8 settembre - Una trentina di notai del Sud comunicano di essere disponibili per costituire le nuove imprese ma non garantiscono di poter avere le omologazioni entro il 30/9/2000.

9 settembre - Nel pomeriggio, il dottor Schirripa, membro del collegio sindacale di una società del Gruppo Carisma, mi accompagna certi Nelvi e Federico in ufficio nella sede di Maguro S.p.A. per un colloquio. Nelvi e Federico mi riferiscono che la filiale di Hong Kong di Citibank ha bonificato l’importo di circa 400 milioni di dollari, frutto di tangenti degli anni ottanta, ad una banca di Malta che ha bonificato lo stesso importo al Banco di Sicilia e che attualmente si trova su un conto transitorio, del quale è a conoscenza il presidente del Banco di Sicilia. Chiedono se sia possibile trasferire l’importo all’estero, tramite conto interbancario reciproco, per farlo poi rientrare parzialmente in Italia, per essere impiegato nella campagna elettorale del 2001. Ho dichiarato che l’operazione è possibile solo se sia dimostrata la liceità dell’origine dell’importo e chiedo di essere messo in contatto con il presidente del Banco di Sicilia.

11 settembre – Verso le ore 11, mentre mi trovavo in riunione, presso la sede di Maguro S.p.A., con funzionari di Fondiaria Assicurazioni S.p.A., ricevo una telefonata da una persona, che dichiara di chiamare dal Banco di Sicilia, che chiede di conoscere il numero di conto reciproco sul quale effettuare il versamento. Considerati i modi ineducati utilizzati da questo interlocutore, lo congedo in modo perentorio. Nella stessa mattina, dopo diverse telefonate, Mediocredito Centrale comunica a Texma di non avere ancora preso in esame le richieste presentate il 31/8/2000. Nel pomeriggio dello stesso giorno, Mediocredito comunica che le richieste di erogazione per stati di avanzamento non possono essere accolte a causa delle "perplessità" della banca concessionaria in relazione all’attività, che non rientrerebbe nella categoria Istat originaria; alle cinque società acquirenti di Texma, perché a loro volta sono partecipate da società anonime; alla discutibile ammissibilità dei contratti “chiavi in mano”; alla capacità tecnica di Vast S.p.A..

12 settembre - Cheti Franceschi informa della situazione il consulente  dell’impresa di marketing di Milano che, in pari data, trasmette al Ministero dell'Industria due fax con i quali rappresenta la situazione in cui si trova Texma per effetto della posizione di Mediocredito Centrale.

14 settembre – Ho ricevuto una telefonata dalla stessa persona che aveva chiamato il 11/9/2000 e dal colloquio mi rendo conto che non si trattava di somme provenienti da Hong Kong ma di un tentativo di sottrazione dal Banco di Sicilia. Pensando di dover intervenire per sapere se il reato fosse stato possibile ed in caso positivo impedirlo, sono stato al gioco. Nelle due settimane successive, ho cercato di capire meglio la situazione e nel frattempo mi sono attivato per creare il «vuoto» intorno a quel tentativo.

20 settembre - Gli imprenditori del Nord comunicano di rinunciare a partecipare ad iniziative nel Sud sostenendo che in quelle zone esistono troppi condizionamenti ambientali e si rischia solo di bruciarsi.

21 settembre - Mediocredito Centrale trasmette al Ministero dell’Industria una nota con la quale dichiara di aver svolto accertamenti, secondo le tipiche procedure di deliberazione dei prestiti creditizi per i progetti di investimento, dai quali risulterebbe che: il capitale sociale di Texma è stato versato; non è possibile acquisire informazioni sulla compagine sociale; nell’amministrazione delle società detentrici dei capitali delle cinque società socie di Texma è coinvolta la famiglia Guareschi Marusi; un progetto di finanziamento presentato nel 1998 all’ex Medioroma da altre società amministrate da detta famiglia non ha avuto seguito per motivi legati ad eventi pregiudizievoli (è tutto assolutamente falso); il contratto “chiavi in mano” non sembra rivestire i caratteri di complessità né la società appaltatrice Vast sembra rispondere ai requisiti indicati dal Comitato Tecnico Consultivo; la stessa Vast ha ricevuto anticipi per lire 38.160.000.000; con il nuovo progetto Texma intende produrre corsetteria e quindi svolgere un’attività relativa ad una divisione Istat diversa da quella originaria (è falso, la divisione Istat è la stessa); gli accordi commerciali con Anthesis e Novitex sono generici. In conclusione, Mediocredito Centrale solleva difficoltà in ordine all’impossibilità di reperire informazioni sui promotori dell’iniziativa, alla modalità dei contratti “chiavi in mano” ed al cambio di produzione. Alla nota è stato allegato un prospetto di configurazione societaria.

27 settembre - Verso le ore 20, ho chiuso i rapporti con la persona che dichiarava di chiamare dal Banco di Sicilia, che avevo sempre e solo sentito telefonicamente.

28 settembre - In risposta ad una mia nota arriva una lettera riservata del 27/9/2000 di un’istituzione internazionale con la quale si dichiara di condividere l’impostazione relativa alla gestione delle risorse messe a disposizione del progetto Holos e si propone una riserva volontaria del 10% fino a 155 miliardi di euro più il 3% sul maggiore importo fino ad 840 miliardi di euro più l’1% sul maggiore importo per tre anni dall’utilizzo delle risorse.

29 settembre - Dopo diversi interventi, anche del Ministero dell’Industria, Mediocredito Centrale scrive a Texma confermando l’ammissibilità del nuovo progetto alle agevolazioni concesse e riconoscendo la necessità, per la ristrettezza dei tempi a disposizione, di realizzare l’opera mediante contratto “chiavi in mano”, riservandosi peraltro di valutare la capacità tecnica dell’impresa appaltatrice solo in relazione all’effettiva realizzazione dell’impianto entro il 31/3/2001 e condizionando il tutto ad una presa d’atto del Ministero dell’Industria.

Non è tuttavia riconosciuto alcuno stato di avanzamento (sono già pronti macchinari per un valore di due terzi dell’intero programma) perché mancano le opere murarie. Texma è invitata a chiedere l’erogazione della prima quota (disponibile nelle casse di Mediocredito Centrale dal 21/10/1998) a titolo di anticipazione garantita da fideiussione. Texma si riserva di chiedere l’anticipazione, ponendo comunque la condizione che la fideiussione abbia una durata non superiore a 12 mesi.

Si fanno vivi il progettista di Lecce, che nel 1998 aveva predisposto il progetto allegato alla domanda, ed una società di Galatina (LE) che aveva allestito la domanda. Nonostante l’assenza di documenti contrattuali, il progettista chiede a Texma 800 milioni di lire, sostenendo che quella somma doveva essere ripartita fra più soggetti. La società di Galatina chiede 1,5 miliardi di lire per l’assistenza prestata al fine della concessione del contributo a Texma S.r.l..

2 ottobre - Su disposizione del Pubblico Ministero di Bologna, in relazione alle indagini condotte relativamente al tentativo di sottrazione di fondi al Banco di Sicilia, in base ad intercettazioni di telefonate che avevo ricevuto, la DDA di Bologna esegue un provvedimento di perquisizione negli uffici di Maguro S.p.A. e nella mia abitazione. Sono sequestrati documenti, fra i quali una proposta per affrontare il problema dell’acqua. Ho spiegato la mia posizione, chiedendo di poter incontrare il Pubblico Ministero procedente. In pari data, sono fermate 21 persone su 24 indagate. Dal fermo sono stati esclusi, oltre a me, altre due persone a me sconosciute. I provvedimenti di fermo sono convalidati.

9 ottobre - Mediocredito Centrale comunica a Texma che il Ministero ha sciolto la riserva in merito alla durata di 12 mesi della fideiussione da prestare a garanzia dell’anticipazione della erogazione della prima quota.

11 ottobre - Texma scrive a Mediocredito Centrale confermando la riserva sulla richiesta di erogazione dell'anticipazione e precisando che, in ogni caso, è illegittimo attendere la realizzazione delle opere murarie per riconoscere lo svincolo della fideiussione e l'erogazione delle quote per stati di avanzamento.

14 ottobre - Si decide di promuovere direttamente la costituzione delle nuove imprese, mentre gli imprenditori interpellati accettano di partecipare a condizione di restare anonimi fino al 2004. Ci sono a disposizione circa 5.000 progetti, dei quali 800 già pronti, e sono stati promessi 233 lotti. Sono interpellati notai di Reggio Emilia per la costituzione di 233 imprese.

16 ottobre - Per far fronte agli impegni finanziari ricollegati alla necessità di dover completare in 5 mesi e mezzo un nuovo impianto per la cui realizzazione erano stati previsti 29 mesi (dal novembre 1998, data di comunicazione del decreto, alla fine di marzo 2001), Texma richiede a Mediocredito Centrale l'anticipazione della prima quota ed allega alla richiesta certificato di vigenza e polizza fideiussoria.

17 ottobre - I notai reggiani ricevono lettera di esortazione dal loro Consiglio Notarile che sconsiglia loro di rogare gli atti. Sono interpellati altri professionisti di Milano, Varese, Firenze e Roma che si dichiarano disponibili.

19 ottobre - Improvvisamente il numero di assegnazioni dei suoli aumenta. Si decide di far costituire 456 società, metà a Parma e metà a Reggio Emilia, con atti costitutivi e statuti identici (salvo denominazione ed attività) al fine di agevolare le omologazioni. Mediocredito Centrale eroga l’anticipazione di lire 7.459.820.000 garantita da polizza fideiussoria rilasciata da SIC – Società Italiana Cauzioni S.p.A. di Roma.

20 ottobre - Per motivi logistici si decide di far rogare i 456 atti costitutivi delle nuove imprese allo Studio Notarile Spadola-Spagna Musso di Parma.

21 ottobre - Sono costituite le 228 società con sede legale in provincia di Parma. Gli atti costitutivi sono tutti ripresi con videoregistratore. L’assemblea straordinaria di Avatar S.p.A. delibera un aumento di capitale sociale a 155 miliardi di euro. L’aumento è immediatamente sottoscritto e liberato dalla società lussemburghese Holos Holding S.A.

22 ottobre - Sono costituite le 228 società con sede legale in provincia di Reggio Emilia. Gli atti costitutivi sono tutti ripresi con videoregistratore.

23 ottobre - Presentate le richieste di omologazione di 228 atti costitutivi al Tribunale di Parma e di 228 atti costitutivi al Tribunale di Reggio Emilia.

Con quasi due mesi di ritardo rispetto alla data prevista del 28/8/2000, il SISRI di Lecce delibera l’assegnazione del suolo a Texma S.p.A..

24 ottobre - Cheti Franceschi rifiuta compromessi con esponenti del Sud.

25 ottobre - Rifiutate offerte di aree edificabili in cambio di condizioni inaccettabili. Si tratta di un'operazione imprenditoriale, che deve restare estranea a qualsiasi altro interesse.

26 ottobre - Arrivano gli atti di assegnazione di comuni e consorzi industriali.

27 ottobre - Nessuna società è stata omologata dal Tribunale di Parma né ha ottenuto il visto del Pubblico Ministero. Maguro S.p.A. trasmette un fax al Tribunale ed alla Procura della Repubblica di Parma, spiegando l'urgenza di ottenere le omologazioni. La Procura incarica la Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Parma di compiere indagini presso lo Studio notarile che ha rogato gli atti del 21 e 22 ottobre.

29 ottobre - Il Tribunale di Parma non ha rilasciato alcuna omologazione. Si decide di trasferire gli atti di assegnazione intestati alle imprese con sede a Parma ad una società partecipante delle stesse, alla quale le partecipate subentreranno dopo la loro iscrizione al Registro Imprese di Parma. S'inizia la ristampa delle domande delle nuove imprese con sede a Parma.

30 ottobre - Venuta a conoscenza (dalla stampa) dell'assegnazione del suolo da parte del SISRI, Texma chiede a Mediocredito Centrale il riconoscimento della prima quota di stato di avanzamento e lo svincolo della fideiussione prestata a garanzia dell'erogazione dell'anticipazione della prima quota e sollecita l’erogazione della seconda quota di contributo.

La Guardia di Finanza si reca presso lo Studio Notarile Spadola-Spagna Musso per verificare gli atti rogati il 21 e 22 ottobre 2000. Non sono state riscontrate irregolarità e non è stato redatto alcun verbale.

31 ottobre - Arrivano le ultime assegnazioni e gli ultimi preliminari dei suoli edificabili per le imprese che presentano domanda ai sensi della Legge 488/1992. Terminata l'iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia. Gli Enti che hanno assegnato i suoli alle imprese con sede a Parma autorizzano il trasferimento delle assegnazioni ad una società fondatrice delle stesse imprese, nell’attesa del loro subentro. Spedite o consegnate 452 domande sulla legge n. 488/92 alle banche concessionarie.

8 novembre - Il SISRI di Lecce comunica ufficialmente a Texma di aver deliberato, il 23/10/2000, l’assegnazione definitiva del suolo. Sono trascorsi oltre due mesi dal 28/8/2000, data in cui avrebbe dovuto essere deliberata l’assegnazione.

9 novembre - Il SISRI di Lecce comunica al Comune di Gallipoli, al quale è stata chiesta la concessione edilizia, parere positivo sul progetto.

10 novembre - Maguro S.p.A. scrive al Consiglio del Notariato precisando come erano andate le cose con i notai del Sud e con quelli di Reggio Emilia.

14 novembre - Il Sole 24 Ore pubblica un articolo a firma Martino Cavalli sulle domande sulla legge n. 488/92, polemizzando con Maguro S.p.A. che aveva promosso le nuove imprese e calunniando i suoi esponenti.

16 novembre - Per riunire in capo ad un solo soggetto la propria futura attività produttiva (biancheria e maglieria intima) con l’attività commerciale di Anthesis S.p.A., Texma S.p.A. acquista l’azienda di Anthesis. Continua e si moltiplica la campagna di stampa contro Maguro S.p.A..

17 novembre - Il Comune di Gallipoli rilascia la concessione edilizia la cui efficacia è tuttavia condizionata al parere del Ministero per i beni culturali, che può sospendere la realizzazione del nuovo impianto entro due mesi. Se non risponde entro tale termine, cioè entro il 17/1/2001, si ha silenzio assenso. Si decide di correre il rischio e di iniziare comunque la realizzazione del nuovo impianto. La Gazzetta di Basilicata pubblica un articolo a firma Massimo Brancati su Maguro S.p.A. ed il Procuratore della Repubblica di Potenza, dottor Giuseppe Galante, ordina l’iscrizione di una notizia di reato (n. 4319/00) ed assegna le indagini alla dottoressa Felicia Genovese.

20 novembre - Maguro S.p.A. scrive una lettera al Ministro dell’Industria Enrico Letta. Fra l’altro, si chiede se le 456 domande sulla legge n. 488/92 sono in contrasto con l’interesse pubblico e si dichiara la disponibilità a ritirare le domande se ne esistono altre valide.

22 novembre - Non avendo ricevuto alcun riscontro alla lettera inviata il 30/10/2000 a Mediocredito Centrale, Texma sollecita la banca concessionaria e trasmette copia dell'atto di cessione d’azienda di Anthesis sottoscritto il 16/11/2000. Presentata interpellanza parlamentare su Maguro S.p.A. da deputati della Campania.

24 novembre - Iscrizione della notizia di reato n. 004310/00/N-T presso la Procura di Potenza, in seguito all’articolo della Gazzetta di Basilicata. Invio di una lettera ai 2.116 comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, con la quale è ripresentato il progetto economico nazionale che prevede in dette regioni la costituzione di 10.247 imprese sul totale di 19.070 imprese previste a livello nazionale.

Sono finalmente terminate le iscrizioni al Registro delle Imprese delle società con sede a Parma costituite il 21/10/2000.

Chiede di entrare nella sede di Maguro S.p.A., inatteso, un giornalista del Corriere della Sera per intervistarmi. Gli è spiegato che non si rilasciano interviste ad alcuno.

25 novembre - Le società lussemburghesi partecipanti delle società fondatrici delle nuove imprese che il 31/10/2000 hanno presentato domanda sulla legge n. 488/92 incaricano Avatar S.p.A. di effettuare per loro conto i versamenti necessari alla capitalizzazione delle suddette società fondatrici. In Italia circolerà solo l’importo di lire sei miliardi, per evitare qualsiasi possibilità di sottrazione.

Sul sito www.maguro.it. è pubblicato il seguente comunicato: «Le nuove imprese promosse da Maguro S.p.A. che hanno presentato domanda ai sensi della Legge 488/1992 sono state costituite da società italiane (non da Maguro S.p.A., che le ha solo promosse e che non partecipa e non parteciperà al loro capitale) regolarmente omologate da Tribunali della Repubblica. Le suddette società sono state costituite sotto forma di società a responsabilità limitata, con statuti previsti dal codice civile, tutti ritenuti perfettamente legittimi dai Pubblici Ministeri che hanno apposto il loro visto e dai Tribunali che le hanno omologate. Le domande sono state compilate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e corredate dei documenti previsti dal Regolamento e dalle circolari attuative della suddetta legge. Non si tratta né di fotocopie né di cloni. Ogni domanda è stata presentata in originale e nessuna di esse è "fotocopia" di un'altra. Ogni programma di investimenti è originale, unico e dissimile da qualsiasi altro. Il fatto che alcuni programmi siano tra essi integrati (per esempio un'impresa ha per oggetto la produzione di pale rotanti, un'altra la produzione di strumenti per avionica) non significa per niente aver clonato (la clonazione è un processo di riproduzione di cellule identiche a quella originaria)  le diverse imprese od i diversi programmi. Significa invece aver tentato di massimizzare gli effetti di iniziative proposte con serietà, integrandone la produzione senza sottrarre ad alcuna di loro l'autonomia operativa. L'identità del costo dei programmi, del numero di addetti e del fatturato previsto dipende solo dal fatto che ogni progetto era stato studiato per programmi da 100 miliardi di lire, un fatturato di 70 miliardi l’anno e 243 addetti. La riduzione di spesa sotto i 50 miliardi (lasciando invariato il previsto numero di addetti) è stata adottata per tre motivi: non rinunciare al 15% di contributo previsto per le piccole e medie imprese (come sono tutte le 452 richiedenti) che presentano programmi di spesa non superiori al suddetto limite; evitare le lungaggini derivanti dalla notifica alla Commissione U.E., che avrebbero potuto impedire il completamento dei programmi entro il 2002; iniziare la produzione nel 2003, come previsto dagli accordi con le imprese che garantiranno lo sbocco di mercato dal 2003 al 2006. L'unicità del rappresentante legale (che non è per niente un prestanome e che per due anni ha visitato decine, anzi oltre un centinaio di Paesi esteri per trovare gli sbocchi di mercato) corrisponde all'esigenza di concentrare le procedure relative al processo di costruzione delle imprese intorno ad un unico perno. Ogni polemica è completamente infondata. Sono state presentate domande di agevolazioni su un bando di una legge nazionale che prevede disposizioni e limitazioni precisamente indicate dalla normativa e, nonostante il tempo limitato, sono state osservate. Le banche concessionarie ed il Ministero dell'Industria hanno tutti i poteri e gli strumenti per verificarne la validità, l'ammissibilità e la finanziabilità. Si osserva sommessamente che se fosse vero che l'iniziativa precluderebbe la finanziabilità di altre imprese non si capirebbe come mai nei precedenti periodi sono stati restituiti alla CEE consistenti residui attivi per mancanza di progetti. Forse i veri motivi delle polemiche sono altri …»

26 novembre - Il Corriere della Sera pubblica un articolo diffamatorio su Maguro S.p.A. a firma Gian Antonio Stella. È lanciato il programma Pangea, con la proposta che, alla mezzanotte del 31 dicembre 2000, milioni di cittadini di tutte le Nazioni della Terra si afferrino per mano attraverso ogni frontiera, da Anadyr a Dutch Harbor, da Wellinton ad Ecuador, cingendo il pianeta in un grande abbraccio per attendere insieme l'alba del primo giorno del terzo millennio. Una lettera è inviata alle 10.045 imprese più grandi del mondo.

27 novembre - La centralinista, consigliere di amministrazione di una società del Gruppo Carisma che aveva risposto al giornalista del Corriere della Sera, risponde ad un articolo dello stesso giornale: «Il buon gusto ed il codice deontologico dei giornalisti avrebbero dovuto impedire a Gian Antonio Stella (Corriere della Sera) di ridicolizzare chi non conosce. Aveva telefonato nel pomeriggio di giovedì 23 novembre 2000 chiedendo di parlare con il presidente di Maguro S.p.A.. Gli era stato risposto che non era possibile e che non sarebbero state rilasciate interviste. Si era presentato al cancello della nostra sede la sera del giorno dopo, senza preavviso. Gli era stato ripetuto quanto già detto al telefono. Rispondo io all'articolo apparso oggi. Siamo abituati a chiamare Rodolfo Marusi Guareschi "presidente", non "Sua Eccellenza". Il presidente (di diverse società, non di una repubblica che ancora non esiste e che dovrà eleggere democraticamente i suoi rappresentanti) la pensa come diversi altri cittadini, esponenti della politica, dell'economia e della cultura, i quali ritengono necessario un governo mondiale per colmare i ritardi del sistema politico rispetto all'economia ed alla finanza. Non ho usato alcun "plurale maiestatis", ho semplicemente detto quello che "noi" abbiamo deciso: non rilasciare interviste. Nessuna nostra azienda ha per obiettivo aziendale "l'abolizione della morte". Nel 1993 è solo stato pubblicato un articolo di Rodolfo Marusi Guareschi dal titolo "Sconfiggere la morte è possibile". Milioni di ricercatori di tutto il mondo la pensano nello stesso modo, altrimenti non impiegherebbero tempo e risorse per studiare le cause della morte. Qui non c'è alcun Messia. Chi si ritiene "unto" è da un'altra parte. Qui c'è soltanto gente che lavora e produce, che resiste e che compatisce. Le imprese che hanno presentato domanda sulla legge 488 non intendono "rastrellare" contributi, ma solo realizzare nuovi impianti e creare maggiore occupazione, contribuendo ad invertire la situazione fotografata dal "libro bianco sull'industria italiana" sottoposto al Governo nei giorni scorsi. Rodolfo Marusi Guareschi non è un "santone", non promuove "sette" ma solo imprese, cioè strumenti che servono per gestire un lavoro organizzato. Non è mai stato inquisito per "tangenti". Le imprese che hanno presentato le domande sulla legge 488 hanno, sì, lo stesso capitale e lo stesso amministratore ma non "lo stesso progetto di investimenti", che sono invece completamente diversi l'uno dall'altro. Nessuna di loro produrrà missili, anzi nessuna di loro ha per oggetto la produzione di armi. Una delle imprese si propone di produrre vettori per lanciare verso il sole materiali inquinanti pericolosi. È un'altra cosa. Il giornalista si confonde con qualcun altro che conosce meglio di noi ... La frase "malamente imitato" riferita all'on. Berlusconi non è del presidente ma del giornalista che ha scritto quell'articolo su "la Repubblica" sei o sette anni fa. La nostra sede non è una "villa". Era la casa di campagna di un sindaco di Sant'Ilario d'Enza. Rodolfo Marusi Guareschi non ha mai detto di essere stato "perseguitato" da alcun giudice ma, da Uffici della Pubblica Amministrazione. Non ha mai detto o scritto di voler "rifare il mondo" ma, come tante altre persone, di volerlo cambiare. Non è necessario? Nessuno ci obbliga a farlo. Perché i giornali ignorano le nostre iniziative? In generale i mass media ignorano chi non è d'accordo con chi non li paga e chi da fastidio. Fino a quando non si tratta di soldi. Il progetto Pangea non vuole dimostrare "che esiste qualcosa piuttosto che nulla", che è del tutto evidente, com’è evidente che dove lavoriamo esistono persone che lavorano, progettano, producono, vendono (e presentano domande su leggi nazionali). L'obiettivo della piena occupazione è previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Rodolfo Marusi Guareschi non ha paura, tanto meno dell'ironia di un giornalista che ridicolizza delle iniziative serie forse perché non le capisce (o fa finta di non capire). Non ha un partito, né personale né impersonale. Ha solo un progetto, che forse interessa a più cittadini di quanti il giornalista vorrebbe far credere. Certo, risulta che è sano. La storia dell'economia, pubblicata sull'Album di Rinnovamento (dove sono "raccolti" i 48 articoli) non è stata scritta da alcun “cognato” ma da un economista. Fino a questo momento le inchieste giudiziarie hanno accertato che le uniche contestazioni sono state mosse ai rapporti infragruppo. Sarebbe bastato avere una sola società con diverse divisioni operative e non sarebbe stato contestato nulla. Invece, per far partecipare i collaboratori alla gestione delle imprese, è stato scelto di fare un gruppo societario, anzi diversi gruppi, alcuni collegati, altri solo rapportati. Tutte queste precisazioni sono scritte in questo sito. Se invece di venire a Sant'Ilario per niente, Gian Antonio Stella avesse impiegato il tempo a leggerlo, certe cose non le avrebbe scritte. O le ha lette?»

Dopo numerose richieste avanzate dalla società di consulenza di Gallipoli, Texma chiede al Tribunale di Gallipoli di stabilire se sia effettivamente dovuto qualcosa a quella società e quanto. Nello stesso giorno, la società chiede al Tribunale di Gallipoli un decreto ingiuntivo contro Texma ma il ricorso è rigettato.

28 novembre - Primi riscontri dei sindaci dei comuni interessati al progetto economico nazionale. Giungono numerosi messaggi per e-mail  e per fax da parte di enti e privati interessati a partecipare al progetto. Alcuni messaggi "spiegano" i reali motivi di opposizione rivolti alle domande sulla legge n. 488/92 da parte di corporazioni e stampa.

29 novembre - Definito il progetto Air-X da presentare entro il 16/12/2000. Conferma degli accordi da parte di enti ed istituzioni estere che sollecitano la presentazione di nuovi progetti. Inviata lettera al Ministro dell’Industria Enrico Letta con precisazione degli apporti dei soci delle imprese che il 31/10/2000 hanno presentato domanda sulla legge n. 488/92.

30 novembre - Completati i conferimenti dei soci in conto aumento capitale sociale di 449 imprese (47 in Calabria, 402 nelle altre regioni) che hanno presentato domanda ai sensi della Legge 488/1992 il 31/10/2000. L'apporto complessivo è stato di 8.217.620.000 euro (lire 15.911.531.077.400), pari all'intera differenza fra il totale delle spese previste per i programmi di investimento ed il totale dei contributi richiesti.

Dall’estero, è comunicato alle 12 società italiane fondatrici delle nuove imprese che gli importi dei conferimenti sono stati accreditati su conti bancari internazionali.

Gli impegni fondamentali assunti con le domande erano quattro: l'apporto di capitale proprio entro il 30/11/2000, la garanzia dello sbocco di mercato entro il 31/12/2000, il completamento dei programmi entro il 2002, l'assunzione di 243 addetti per ogni impresa e l'inizio della produzione nel 2003. Il primo impegno è stato assolto.

30 novembre - Texma riceve per fax l'ordinanza con la quale il Comune di Gallipoli autorizza “provvisoriamente” l'inizio dei lavori nella attesa del parere della Soprintendenza alle Belle Arti di Bari. A questo punto bisogna completare il nuovo impianto in quattro mesi. Ci sono voluti tre mesi per avere l’assegnazione del suolo e l'autorizzazione a costruire. E’ impostato un nuovo calendario dei lavori che prevede la costruzione delle opere murarie entro il 28/2/2001, l’installazione degli impianti entro il 20/3/2001, la consegna ed il collaudo dei macchinari entro il 30/3/2001, l’inizio della produzione entro il 31/7/2001.

3 dicembre - Senza alcun clamore giungono le prime adesioni di imprese al progetto Pangea. L'organizzazione costerà circa 1.320 milioni di dollari, per metà sostenuti da Holos Holding S.A.

4 dicembre - Omologata la delibera di Assemblea straordinaria con la quale la società Avatar S.p.A. il 21/10/2000 aveva aumentato il proprio capitale sociale, interamente sottoscritto e liberato dalla società Holos Holding S.A..

5 dicembre - Completata la stesura dei programmi relativi ai cosiddetti «grandi progetti» che saranno presentati entro il 16/12/2000 in tre regioni italiane. «Il Sole 24 Ore» pubblica il testo di un'interrogazione parlamentare su Maguro S.p.A. presentata dal deputato Salvatore Tatarella nella quale sono riportati fatti del tutto falsi. Per correttezza verso le istituzioni non si risponde pubblicamente alle provocazioni.

7 dicembre - Dopo numerose richieste, il SISRI di Lecce comunica a Texma S.p.A. il numero di conto corrente sul quale bonificare il 50% del prezzo del suolo, come previsto dalla delibera di assegnazione del 23/11/2000. Nonostante l’efficacia condizionata (al parere della Soprintendenza) della concessione edilizia del Comune di Gallipoli, Texma S.p.A. versa al SISRI di Lecce il 50% del prezzo del terreno e riceve la concessione amministrativa con la quale è riconosciuto il possesso del suolo.

La spesa ammessa nel decreto di concessione per l’acquisto e la sistemazione del suolo è di lire 688.000.000. In realtà, il prezzo di acquisto del suolo è di lire 1.093.626.000 (più IVA) e la sistemazione del suolo costa lire 1.350.000.000 (più IVA), per un totale di lire 2.443.626.000 (più IVA), cioè oltre lire 1.755.000.000 (più IVA) in più del previsto.

Subito dopo essere stato designato come candidato alle prossime elezioni politiche nel collegio di Gallipoli-Casarano, il deputato Alfredo Mantovano presenta un’interrogazione parlamentare, che deposita nello stesso giorno anche alla Procura della Repubblica di Lecce, sollevando «dubbi e perplessità» sull’iniziativa di  Texma, che sta iniziando il nuovo stabilimento di Gallipoli, e sulle 452 nuove imprese che hanno presentato programmi di investimenti sulla legge n. 488/92.

Per il pomeriggio, il deputato Mantovano convoca una conferenza stampa per illustrare l’esposto presentato contro Texma e Maguro. Prima della conferenza stampa, Maguro S.p.A. trasmette un fax al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per precisare quanto si stava facendo.

9 dicembre – La società di consulenza di Gallipoli chiede al Tribunale di Gallipoli un secondo decreto ingiuntivo contro Texma ed anche questo è rigettato perché non c’è prova del credito.

10 dicembre - Esaminati 84 decreti di concessione su bandi precedenti della legge n. 488/1992, le cui imprese beneficiarie non sono in grado di realizzare i programmi.

11 dicembre - Inizia la sistemazione del suolo di Gallipoli assegnato dal SISRI di Lecce a Texma. Inizia anche la produzione dei prefabbricati per le opere murarie di Texma a Gallipoli. Cheti Franceschi scrive al deputato Mantovano precisando i fatti sia rispetto a Texma sia rispetto alle domande delle nuove imprese che hanno presentato domanda ai sensi della legge n. 488/92.

13 dicembre - Il dottor Colonna, Procuratore della Repubblica di Lecce, delega il dottor Lino Giorgio Bruno per le indagini preliminari relative all’esposto presentato dal deputato Mantovano il 7/12/2000.

14 dicembre - Il Giudice di Gallipoli rigetta la seconda richiesta di decreto ingiuntivo presentata contro Texma S.p.A. e, sulla base di alcune false dichiarazioni riportate nel ricorso, segnala alla Procura della Repubblica di Lecce l’ipotesi di truffa ai danni dello Stato.

18 dicembre - Texma comunica a Mediocredito Centrale l’avvenuto inizio della costruzione delle opere murarie e rinnova la richiesta di erogazione per stati di avanzamento. Nessuna risposta.

19 dicembre - Il Sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo, dottoressa Rita Fulantelli, chiede misure cautelari nei miei confronti . Il procedimento relativo al tentato furto al Banco di Sicilia era stato trasmesso a Palermo per competenza territoriale.

Texma riceve una lettera da Mediocredito Centrale il quale comunica il rifiuto di riconoscere gli stati di avanzamento presentati il 31/8/2000 perché non ha verificato l’esistenza fisica delle opere realizzate.

21 dicembre - L’assemblea di Texma prende atto della situazione relativa al programma di Gallipoli e rifiuta ulteriori apporti di capitale in assenza del riconoscimento degli stati di avanzamento da parte di Mediocredito Centrale.

27 dicembre - Texma trasmette un fax a Mediocredito Centrale contestando il mancato riconoscimento degli stati di avanzamento. Nessuna risposta.

29 dicembre - Da una perizia della Direzione dei Lavori dell’impianto di Texma a Gallipoli si accerta uno stato di avanzamento delle opere murarie di lire 3.500.500.000.

30 dicembre - Texma presenta ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. contro Mediocredito Centrale, chiedendo che sia ordinata l’erogazione delle quote per stato di avanzamento.

Nel 2001

1 gennaio - Fondata la Repubblica della Terra.

3 gennaio - Mediocredito Centrale scrive al Ministero dell’Industria che, giacché non emergono profili di irregolarità, incompletezza e difformità della domanda di concessione ma aspetti di merito sostanziale, si configura … la riserva di competenza del Ministero in ordine ad eventuali sospensioni e/o revoche … e che in difetto di provvedimento ministeriali di merito la banca concessionaria non ha competenza per assumere decisioni diverse dall’esecuzione del corso dei versamenti delle quote di contributi richieste. In sostanza, Mediocredito Centrale dice al Ministero dell’Industria che bisognerebbe erogare a Texma le quote relative agli stati di avanzamento.

4 gennaio - Texma informa Mediocredito Centrale del ricorso presentato il 30/12/2000 ed allega la perizia sullo stato di avanzamento delle opere murarie del 29/12/2000. Nessuna risposta.

8 gennaio - Il Ministero risponde a Mediocredito Centrale con l’invito a verificare la congruità delle spese prospettate e tutte le condizioni di ammissibilità, precisando che per espletare tale verifica la banca può richiedere ulteriori dati, informazioni, precisazioni, chiarimenti e documentazione strettamente indispensabili per l’istruttoria e, sulla base degli stessi accertamenti, procedere nel normale iter agevolativo oppure proporre la revoca delle agevolazioni.

9 gennaio - Mediocredito Centrale ribadisce a Texma di non riconoscere alcuno stato di avanzamento. Texma apprende che la Soprintendenza di Bari non concederà il suo nulla osta se non dopo ulteriori accertamenti. Nello stesso giorno, Texma sospende i lavori a Gallipoli.

10 gennaio - Con un comunicato, il deputato Mantovano critica il  SISRI di Lecce ed il Comune di Gallipoli, colpevoli il primo di avere «incautamente» concesso il suolo ed il secondo di aver «imprudentemente» rilasciato la concessione edilizia a Texma, perché «sin dall’inizio era immaginabile il naufragio dell’iniziativa». Mantovano se la prende anche con chi aveva «improvvidamente anticipato miliardi» perché «sin dall’inizio era immaginabile il naufragio dell’iniziativa» ma, subito dopo, assolveva Mediocredito Centrale, la banca che aveva anticipato, dietro fideiussione, la prima quota di contributo. Infine, sosteneva che se la banca non riconosceva lo stato di avanzamento lavori di Texma «è perché la truffa da ipotesi assume sempre più consistenza di realtà».

10 gennaio - Contrariamente a quanto dichiarato con lettera del 29/9/2000, Mediocredito Centrale contesta a Texma il contratto "chiavi in mano" e la modifica del progetto originario.

11 gennaio - Una settimana prima della scadenza del termine di due mesi trascorsi i quali si avrebbe silenzio assenso, la Soprintendenza alle Belle Arti di Bari (come già Texma aveva appreso informalmente) chiede al Comune di Gallipoli planimetria con l’ubicazione del futuro stabilimento di Texma e la distanza dal litorale, sospendendo i termini dell’istruttoria.

12 gennaio - Il G.I.P. di Palermo, su richiesta del P.M., dottoressa Rita Fulantelli, dispone la custodia cautelare in carcere di Rodolfo Marusi Guareschi.

13 gennaio - Con lettera del 10/1/2001, Mediocredito Centrale ribadisce il rifiuto di riconoscere a Texma gli stati di avanzamento, rimette in discussione l’ammissibilità dell’agevolazione, non riconosce il contratto chiavi in mano, chiede ulteriori documenti e comunica a Texma che il Ministero chiede allo stesso Mediocredito di precisare sollecitamente se il contributo deve essere confermato oppure revocato. A questo punto, Mediocredito non solo non versa alcuna quota di contributo per stato di avanzamento prima che sia completamente ultimato il programma ma mette in discussione la stessa agevolazione.

15 gennaio - Nel tentativo di comporre la vicenda, Texma rinuncia al ricorso ex art. 700 presentato presso il Tribunale di Roma (l’avvocato di Mediocredito chiede 70 milioni per aver predisposto una memoria), invia a Mediocredito Centrale notizie e documenti ed indica i tempi in cui è necessario procedere agli accertamenti relativi agli stati di avanzamento. Mediocredito scrive di poter compiere la verifica delle opere murarie solo il 17/1/2001 e di poter comunicare la data della verifica dei macchinari in data successiva.

16 gennaio - Texma riceve per fax il testo di un telegramma (mai arrivato) datato 12/1/2001 del SISRI che chiede un incontro. Nello stesso giorno Cheti Franceschi risponde al SISRI che l’atto di assegnazione prevede l’inizio dell’attività entro un anno e che la concessione edilizia prevede il completamento dell’opera entro tre anni.

17 gennaio - Viene eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. di Palermo dottoressa Vincenzina Massa nei miei confronti. Funzionari di Mediocredito Centrale si recano a Gallipoli per la verifica delle opere murarie.

18 gennaio - Appresa dalla stampa la notizia dell’esecuzione del 17/1/2000, il P.M. di Lecce dottor Bruno iscrive la notizia di reato (n. 825/01) a carico di Cheti Franceschi, Rodolfo Marusi Guareschi ed altri.

20 gennaio - Nel tentativo di completare l’impianto di Gallipoli entro il 31/3/2001, Texma revoca la sospensione dei lavori di costruzione del fabbricato di Gallipoli, che sono immediatamente ripresi.

22/23 gennaio - Incaricati di Mediocredito Centrale compiono una verifica dei macchinari presso i sub fornitori di Vast S.p.A.. Incontro presso il Ministero dell’Industria al quale hanno partecipato funzionari e consulenti esterni dello stesso Ministero, due Ministri, ufficiali della Guardia di Finanza, per trovare il modo di escludere dalla graduatoria sul bando della legge n. 488/92 le imprese promosse da Maguro S.p.A.; si giunge alla conclusione che le domande sono ineccepibili e quindi valide.

24 gennaio - L’ingegner Paolini di Mediocredito Centrale trasmette per fax all’ingegner Marco Borrelli del Ministero dell’Industria la copia della polizza fideiussoria rilasciata da SIC a garanzia dell’erogazione della prima quota a titolo di anticipazione a Texma S.p.A.: da ciò si deduce che la decisione di revocare il contributo a Texma S.p.A. era già stata presa.

1 febbraio - L’ingegner Borrelli di Minindustria chiede a Carabinieri e Guardia di Finanza di svolgere indagini su Maguro S.p.A. e su Texma S.p.A..

2 febbraio - Mentre i lavori di costruzione dell’impianto di Gallipoli stanno procedendo rapidamente, il Pubblico Ministero del Tribunale di Lecce dottor Bruno dispone un provvedimento di perquisizione e sequestro nei confronti di Maguro S.p.A., delle cinque società cessionarie del capitale di Texma e dei loro amministratori in base a due elementi: l’interrogazione del deputato Mantovano; una segnalazione del Giudice Unico di Gallipoli che, nel rigettare le richieste di decreto ingiuntivo, aveva invitato il Pubblico Ministero a verificare se fossero stati riscossi illecitamente contributi pubblici.

7 febbraio - All’esito delle verifiche del 17, 22 e 23 gennaio 2001, Mediocredito Centrale disconosce nuovamente gli stati di avanzamento e contesta la congruità dei costi del programma di Texma.

10 febbraio - Il G.I.P. di Palermo, in seguito ad una mia memoria scritta a mano, revoca la custodia cautelare eseguita il 17/1/2001.

12 febbraio - I tecnici che si occupano dell’impianto di Texma a Gallipoli stimano che, per effetto della sospensione dei lavori, i tempi di completamento delle opere murarie potranno subire un ritardo di due settimane ma ciò non dovrebbe impedire il completamento del programma entro il 31/3/2001.

14 febbraio - Maguro S.p.A. chiede al Tribunale del Riesame di Lecce la revoca del sequestro eseguito il 2/2/2001.

21 febbraio - Maguro S.p.A. scrive a tutti i deputati – compreso Mantovano – che secondo sue notizie sarebbero state ingiustamente respinte tutte le domande presentate dalle 452 nuove imprese che avevano presentato domanda sulla legge n. 488/92.

22 febbraio - Il deputato Mantovano rivendica che «Il Governo è cioè giunto dopo due mesi e mezzo alle medesime conclusioni avanzate» da lui e che «anche al Ministero dell’Industria si è preso atto della sostanza truffaldina dell’intera iniziativa», ricordando la sua interrogazione «a seguito della quale, con riferimento specifico alla Texma, la Procura della Repubblica di Lecce ha avviato un’indagine e acquisito documenti».

Al Tribunale del Riesame di Lecce è prodotta una perizia sullo stato d’avanzamento delle opere murarie da cui risultano eseguite la maggior parte delle opere murarie.

23 febbraio - Il Tribunale del Riesame di Lecce respinge il ricorso presentato dal presidente di Maguro con la motivazione che, avendo gli amministratori delle società esibito spontaneamente i documenti, non ci sarebbe stato alcun sequestro.

28 febbraio - Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza del Lazio, attivata dall’ingegner Borrelli del Ministero dell’Industria, invia nota informativa n. 10086 su Maguro S.p.A. al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma che iscrive la notizia di reato n. 26568/01 B contro ignoti.

5 marzo - Texma S.p.A. contesta con un fax a Mediocredito Centrale la legittimità di richieste di documenti non previsti dalla normativa.

6 marzo - Il P.M. dottor Bruno incarica l’ingegner Vernaleone di Lecce, un tecnico che si era occupato esclusivamente di incidenti stradali, di fare consulenza tecnica su Texma per accertare il valore dei lavori di Gallipoli, il valore delle prestazioni della società di Gallipoli a favore di Texma, la correttezza giuridica delle operazioni finanziarie, amministrative compiute da Texma, con riferimento anche ai rapporti intervenuti con il Ministero dell’Industria e con Mediocredito Centrale.

10 marzo - Il dottor Bruno fa eseguire un secondo sequestro di documenti di Maguro S.p.A. e delle cinque società socie di Texma. A questo punto, considerato il duplice rischio di sostenere altri costi e di vedersi sequestrare il nuovo impianto, che evidentemente non deve essere realizzato, Texma sospende i lavori.

16 marzo - Mediocredito Centrale propone al Ministero dell’Industria la revoca dell’agevolazione concessa a Texma.

10 aprile - Il Ministero dell’Industria spedisce i decreti 30/3/2001 di rigetto di tutte le domande presentate il 31/10/2000 dalle imprese promosse da Maguro. Le motivazioni sono del tutto pretestuose, false.

13 aprile - Il Ministero dell’Industria comunica a Texma di avere dato inizio alla procedura di revoca del contributo in base al parere di Mediocredito Centrale.

18 aprile - Il deputato Mantovano invita i giornalisti ad un incontro sul suolo di Texma a Gallipoli. «Oggetto della conferenza stampa il clamoroso resoconto dell’ultima e definitiva puntata del bidone legato all’operazione Texma». Texma, naturalmente, non è invitata.

24 aprile - Incontri, in Palestina, con esponenti della Autorità Nazionale Palestinese, con la presentazione di un progetto di pace ed un progetto economico.

4 maggio - Si apprende dal Comune di Gallipoli che, in data 21/4/2001, il Soprintendente ai Beni Culturali di Bari ha sciolto la riserva e quindi la concessione edilizia era diventata pienamente efficace. L’azienda doveva essere completata oltre un mese prima, il 31/3/2001.

7 maggio - Presso il Ministero dell’Industria, un incaricato di Texma prende visione dei documenti agli atti del procedimento, di alcune note informative di Mediocredito Centrale e del giudizio sull’agevolabilità del programma stampato da Mediocredito Centrale il 14/7/1998, dal quale risulta un giudizio positivo sull’ammissibilità del programma di Texma alla graduatoria sul bando della legge n. 488/92, nonostante che Texma avesse a quell’epoca un capitale sociale di lire 80 milioni; non sia stata espressa alcuna valutazione di carattere patrimoniale e finanziario né sull’impresa richiedente né sui suoi soci; i soci di Texma fossero proprietari di una grande azienda.

8 maggio - Il dottor Bruno fa eseguire un terzo sequestro di documenti a carico: di Maguro; delle società che hanno costituito le nuove imprese promosse da Maguro; di Vast S.p.A., la società che si è impegnata a realizzare i nuovi impianti; di Mondial Clearing S.r.l. la società che si è impegnata ad acquistare i beni prodotti dai nuovi impianti dal 2003 al 2006.

9 maggio - Il dottor Bruno fa eseguire un quarto sequestro a carico della società Maguro ed altre società che in precedenza avevano avuto rapporti con essa.

14 giugno - Emessi i primi sei miliardi di Dhana, la moneta della Repubblica della Terra. A garanzia della moneta, Holos Holding S.A. costituisce in pegno azioni di Avatar S.p.A., sua partecipata, per un valore nominale di 150 miliardi di euro, una Dhana per 25 euro.

21 giugno - Maguro invia alle Procure della Repubblica di Ancona, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma ed Udine un esposto sulla vicenda delle domande sulla legge n. 488/92 con particolare riferimento alle responsabilità delle banche concessionarie.

30 giugno - Maguro formalizza nuovamente gli esposti inviati alle Procure della Repubblica di Ancona, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma ed Udine.

3 luglio - Il P.M. di Roma dottoressa Maria Gloria Attanasio deposita al G.I.P. di Roma richiesta una di archiviazione datata 18/6/2001 relativa al procedimento n. 26568/01 B.

13 luglio - I Carabinieri di Parma trasmettono notizia di reato alla Procura della Repubblica di Parma sulla vicenda delle domande sulla legge 488/92.

17 luglio - L’ingegner Borrelli scrive alla Guardia di Finanza di Lecce i motivi della revoca dell’agevolazione a Texma.

8 novembre - Cheti Franceschi denuncia la vicenda di Texma alla Procura della Repubblica di Roma.

29 novembre - Su segnalazione di Vast S.p.A., che aveva denunciato l’asporto abusivo dei prefabbricati già installati sul suolo di Texma a Gallipoli, il dottor Bruno pone sotto sequestro il suolo ed i prefabbricati forniti ed installati dalla ditta De Luca Costruttori di Castrano.

23/25 dicembre - Incontri a Gerusalemme e Gaza per la pace in Palestina.

Nel 2002

14 gennaio - Con Circolare n. 900012, il Ministero dell’Industria dispone che non si richiedono più i versamenti soci per l’erogazione delle quote di contributo previsti dalla legge n. 488/92.

17 gennaio - L’Ufficio Italiano Cambi comunica telefonicamente diniego di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 per Avatar e Maguro. Avatar e Maguro comunicano all’Ufficio Italiano Cambi la regolarizzazione della posizione per l’iscrizione ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 385/92.

18 febbraio - Su richiesta del dottor Bruno, i Carabinieri di Parma trasmettono la notizia di reato del 13/7/2001 alla Procura della Repubblica di Lecce.

19 febbraio - Il G.I.P. del Tribunale di Roma dottor Bruno Azzolini, su richiesta del P.M. del 3/7/2001, deposita decreto di archiviazione, datato 11/2/2002, relativo al procedimento n. 26568/01 B (44729/00 G.I.P.) con la motivazione che «non si ravvisano fatti penalmente rilevanti».

4 marzo - Il P.M. di Roma chiede l’archiviazione parziale della denuncia presentata da Cheti Franceschi il 8/11/2001.

5 marzo - L’ingegner Vernaleone deposita la consulenza tecnica su Texma disposta dal dottor Bruno. La consulenza è falsa. Il consulente ha semplicemente fatto propri i giudizi del Ministero dell’Industria, di Mediocredito Centrale e dei suoi incaricati, dei carabinieri, della Guardia di Finanza e di quanti hanno dimostrato di avversare l’iniziativa.

5 aprile - La Guardia di Finanza di Lecce deposita al dottor Bruno notizia di reato, suggerendo l’ipotesi di cui all’art. 416 c.p.

3 giugno - Emessi altri 34 miliardi di Dhana garantiti da un capitale del valore di 850 miliardi di euro.

15 giugno - Il Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, dottor Giuseppe Saieva, deposita richiesta di archiviazione datata 5/6/2002 con la quale chiede al G.I.P. l’archiviazione del procedimento n. 27988/01 RG già oggetto del procedimento n. 4319/00 di Potenza.

29 luglio - Avatar S.p.A. diffonde un comunicato stampa con l’annuncio della emissione di prestiti obbligazionari per 45 miliardi di euro.

13 settembre - Avatar S.p.A. comunica a Bankitalia l’intenzione di emettere un prestito obbligazionario. Maguro comunica al Ministro delle Attività Produttive Marzano l’intenzione di riprendere il progetto economico nazionale.

15 settembre - Maguro ripropone a dottori e ragionieri commercialisti, province, regioni e comuni, il progetto economico nazionale.

16 settembre - Il Corriere della Sera pubblica in modo diffamatorio la notizia del prestito obbligazionario di Avatar S.p.A.

24 settembre - Scrivo al direttore del Corriere della Sera in relazione all’articolo del 16/9/2002 ed al Procuratore Generale della Repubblica di Bologna in relazione alle vicende giudiziarie delle quali è oggetto, denunciando fatti precisi.

26 settembre - Bankitalia invia per fax ad Avatar S.p.A. lettera 24/9/2002 di diniego prestito obbligazionario. Avatar S.p.A. comunica a Bankitalia che il prestito sarà collocato all'estero.

30 settembre - Avatar S.p.A. scrive al Governatore Fazio ed ai Ministri Tremonti e Marzano precisando gli scopi del prestito ed allegando una Dhana.

1 ottobre - Holos Holding S.A. presenta Dhana alle imprese italiane.

10 ottobre - Rodolfo Marusi Guareschi, per conto della Repubblica della Terra, scrive al presidente della Commissione Europea allegando una Dhana.

11 ottobre - Avatar S.p.A. scrive nuovamente a Bankitalia confermando l’emissione delle obbligazioni all’estero come già comunicato il 26/9/2002.

15 ottobre - Maguro S.p.A. ripropone progetto economico a comuni del Sud, precisando che i costi saranno coperti esclusivamente dai capitali privati.

16 ottobre - Avatar S.p.A. scrive a Giovanni Agnelli per un finanziamento alla Fiat. Rispondono che cercheranno di fare da soli.

17 ottobre - Il dottor Bruno chiede la terza proroga delle indagini preliminari il cui termine scade il 17/10/2002 ed inserisce l’ipotesi di reato di cui all’art. 416 c.p. (associazione per delinquere). Nel fascicolo del procedimento, della richiesta di proroga notificata agli indagati esistono due copie difformi: in una si parla di intercettazioni.

18 ottobre - Il G.I.P. di Roma dispone l’archiviazione parziale della denuncia di Cheti Franceschi su Texma.

24 ottobre - Il P.M. di Roma trasmette la denuncia di Cheti Franceschi alla Procura della Repubblica di Lecce per la parte relativa a presunte tangenti.

25 ottobre - Avatar S.p.A. presenta la moneta Dhana alle banche ed alle SIM italiane.

7 novembre - Il dottor Bruno chiede al P.M. di Lecce incaricato della denuncia di Cheti Franceschi trasmessa a Lecce dal P.M. di Roma la copia degli atti.

15 novembre - Il dottor Bruno chiede all’ingegner Incardona del Ministero dell’Industria notizie sulle domande presentate sulla legge n. 488/92 dalle imprese promosse da Maguro S.p.A.

18 novembre - Il dottor Bruno iscrive notizie di reato nei confronti di altre undici persone per la vicenda di Texma e delle domande sulla legge n. 488/92.

21 novembre - L’ingegner Incardona del Ministero dell’Industria risponde al dottor Bruno che le domande presentate sulla legge n. 488/92 dalle imprese promosse da Maguro sono state respinte su parere delle banche concessionarie.

26 novembre - La Guardia di Finanza di Lecce trasmette al dottor Bruno le visure dell’anagrafe tributaria relative agli indagati.

2 dicembre - Il dottor Bruno deposita al G.I.P. dottor Vincenzo Scardia una richiesta di misure cautelari nei confronti di Rodolfo, Tristano e Valerio Marusi Guareschi, Cheti Franceschi, due nostri collaboratori ed alcune altre persone.

4 dicembre – i P.M. Bruno chiede a U.I.C. se Avatar e Maguro sono iscritte nell’elenco previsto dall’art. 106 T.U.B.

12 dicembre - L’U.I.C. scrive al dottor Bruno che Avatar e Maguro non sono iscritte all'art. 106 del T.U.B. ed allega una lettera di Bankitalia del 26/11/2002 con la quale si contesta (senza citare alcuna norma) la liceità della emissione della moneta Dhana.

5/16 dicembre - Nuovi incontri in Palestina a seguito di lettere dell’A.N.P. e del Governo Israeliano.

Nel 2003

7 febbraio - Il G.I.P. di Lecce dottor Scardia dispone le misure cautelari.

18 febbraio - Viene eseguito il provvedimento cautelare del G.I.P. di Lecce del 7/2/2003, mentre a Lecce la Guardia di Finanza e la Procura della Repubblica tengono una conferenza stampa.

25 febbraio - Il dottor Scardia sostituisce a Cheti Franceschi la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

4 marzo - Il dottor Scardia sostituisce a Tristano Marusi Guareschi la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

8 marzo - Il Tribunale del Riesame di Lecce mi accoglie il ricorso e sostituisce la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

21 marzo - Il Tribunale del Riesame di Lecce revoca ogni misura coercitiva a Cheti Franceschi. Successivamente revoca le misure coercitive agli altri coindagati ad eccezione di Rodolfo e Tristano Marusi Guareschi. Lo stesso Tribunale revoca il sequestro preventivo della società Maguro S.p.A.

17 aprile – Il dottor Bruno dichiara concluse le indagini preliminari del procedimento n. 825/01.

18 aprile - Su richiesta del dottor Bruno, il dottor Scardia mi sostituisce gli arresti domiciliari con il divieto di espatrio.

9 maggio - All’udienza del G.U.P. di Palermo, chiedo di disporre giudizio per dimostrare la mia innocenza e chiarire la vicenda del Banco di Sicilia.

18 giugno - Il G.I.P. del Tribunale di Roma dottor Renato A.T. La viola dispone l’archiviazione del procedimento n. 27988/01 su richiesta presentata dal P.M. dottor Saieva in data 15/6/2002 (è il procedimento di Potenza).

10 luglio - Dopo numerose ed inutili richieste, il G.I.P. di Lecce dottor Scardia, per consentire incontri internazionali ed in base a lettere delle Nazioni Unite e di governi esteri, limita il divieto di espatrio nei miei confronti al Lussemburgo ed alla Confederazione Elvetica. Il G.I.P. di Lecce ha definitivamente revocato ogni provvedimento cautelare il 29 novembre 2003.

Futuro

Ho descritto i fatti per come sono accaduti. Penso di conoscere le loro origini e le cause ma non credo di dover trarre conclusioni. Il passato non esiste. Esiste il presente ed il futuro. Del passato, restano solo gli effetti, sia quelli negativi sia quelli positivi. In Italia, sono stato oggetto delle vicende che ho riportato. Altrove, è andata diversamente.

Come ho premesso all’inizio di questo scritto, in gioco non è la giustizia nei confronti di una persone e nemmeno la libertà di una sola persona ma la libertà di tutti. Certezza del diritto non significa solo essere considerato innocente o colpevole per effetto di giudizi che rappresentano pur sempre e comunque verità giuridiche per loro natura apparenti ma possibilità concreta di dimostrare la correttezza o la scorrettezza delle azioni compiute in base alla legge tenendo conto di tutti gli elementi noti in un certo momento.

Questi sono i principi sui quali è informato lo stato di diritto, fatto proprio dalla Costituzione Italiana e dalle norme civili e penali vigenti. Secondo tali principi, il cittadino ha diritto di essere giudicato in base ai fatti e non per come si pone rispetto al sistema sociale, politico ed economico nel suo complesso. Secondo gli stessi principi, ciascuno ha diritto di elaborare e proporre idee e progetti, anche e soprattutto se le idee ed i progetti si propongono di cambiare radicalmente il sistema stesso.

A questo testo sono allegate una nota su «Repubblica della Terra o Impero Mondiale» ed una «Lettera agli abitanti della Terra» divulgati via Internet nelle diverse lingue.

Sul portale www.unigov.org sono pubblicate tutte le informazioni ed i documenti relativi alle iniziative citate nel testo.

Grazie per l’attenzione.

9 novembre 2004.

Rodolfo Marusi Guareschi



[1] http://www.unigov.org/

[2] Holos Holding S.A. è una società holding lussemburghese di cui alla legge del 1929.

[3] Al 18 agosto 2004.

[4] Recentemente, Holos Holding S.A. ha deciso di assegnare gratuitamente l’incremento di valore di Euro 530.765.094.000 sulle azioni detenute nel periodo dal 15 aprile al 18 agosto 2004 (http://www.holosbank.org/holos/HOLOS%20SHARES.htm) ai partecipanti del programma Holos Global System

[5] http://www.unigov.org/

[6] http://www.dhana.org/

[7] http://www.asmad.org

[8] http://avatarspa.com/

[9] Avatar S.p.A. è iscritta nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia.

[10] Tutte le operazioni finanziarie sono state effettuate secondo il Trattato di Basilea I e le indicazioni della Banca dei Regolamenti Internazionali.

[11] Il pegno è stato iscritto sul Libro dei Soci di Avatar S.p.A..

[12] Avatar S.p.A. acquisterà immobili da Stati ed altri enti pubblici.

[13] Nella quale si precisa che «Sono escluse dalla disciplina del presente capitolo, oltre ai valori mobiliari da collocare sui mercati esteri …»

[14] Le emissioni di prestiti obbligazionari da collocare in Italia, per un importo non superiore a 100 miliardi di lire (51.645.689 Euro), e di prestiti da collocare esclusivamente all’estero, sono libere e non devono essere comunicate alla Banca d’Italia.

[15] Alle emissioni di obbligazioni per un valore unitario minimo non inferiore a 250 mila Euro non si applicano le norme del Testo Unico della Finanza.

[16] Art. 129, comma 1, D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385 – «1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.»

[17] Il Capo I del Titolo II della Parte IV del D.Lgs n. 58/1998 comprende gli articoli da 94 a 101 e riguarda la sollecitazione all’investimento ed in particolare obblighi degli offerenti, disposizioni di attuazione, bilanci dell’emittente, obblighi informativi, riconoscimento del prospetto, poteri interdittivi, casi di inapplicabilità ed annunci pubblicitari.

[18] Il Titolo I della Parte II del Regolamento n. 11971 comprende gli articoli da 3 a 34 relativi alle sollecitazioni all’investimento.

[19] Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

Art. 1 (Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari;

u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;

2. Per "strumenti finanziari" si intendono:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile(10);

c) le quote di fondi comuni di investimento;

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;

f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).

4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari

[20] Perché la prima emissione di Dhana è stata garantita da Holos Holding S.A. e non da Avatar S.p.A.

[21] Art. 10 della Costituzione della Repubblica Italiana: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.»

[22] Che è anche uno degli obiettivi indicati nella Costituzione della Repubblica della Terra.

[23] Attualmente, in Italia, il valore delle obbligazioni può arrivare fino al doppio del capitale sociale.

[24] La Commissione è attualmente composta dal Presidente Lamberto Cardia e dai Commissari Enrico Cervone, Carla Rabitti Bedogni e Paolo di Benedetto.

[25] L’art. 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, recita: «Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente …»

[26] Mayer Amschel Rothshild.

[27] www.wgov.org/pentakos.it, www.air-x.com.etc.