STATUTO DI CAMBIAMENTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE­ SCOPI

Art. 1

E'costituita un'Associazione politica sotto la denominazione di «Cambiamento».

Cambiamento ha sede in Roma e potrà istituire altre sedi regionali, provinciali, comunali sul territorio della Repubblica Italiana ed all'estero.

Art.3

Gli scopi di Cambiamento sono:

a) associare liberamente persone per promuovere la rappresentanza del popolo nelle istituzioni, nonché la riforma delle stesse, nel rispetto della Costituzione e delle Leggi della Repubblica Italiana;

b) promuovere, attraverso il dibattito ed il confronto, la soluzione dei problemi collettivi o sociali ed individuali in ogni campo dell'esperienza umana, dalla politica all'economia, dalla filosofia all'etica;

c) garantire la divulgazione completa della conoscenza e dell'informazione;

d) mettere tutti in grado di elaborare e suggerire soluzioni ai problemi individuali e sociali, di natura politica, economica e morale;

e) garantire l'applicazione dei principi della Costituzione ed in particolare di quello di uguaglianza, perché tutti possano fruire delle stesse opportunità sul piano civile, politico, economico e sociale;

f) impostare tra i cittadini rapporti economici basati su tre fattori di reddito: responsabilità, quantità e qualità delle prestazioni, partecipazione alla ricchezza prodotta;

g) provocare l'incremento del benessere, la destinazione della ricchezza a scopi produttivi e l'eliminazione di ogni forma di povertà;

h) contribuire allo sviluppo della Libertà, della Giustizia, della Verità in ogni loro forma;

i) essere utile agli interessi democratici di tutti i popoli e difenderli con ogni mezzo pacifico.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 4

Possono associarsi a Cambiamento tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età, ne condividano gli scopi ed intendano concorrere alla loro realizzazione.

Possono altresì associarsi i giovani che, pur non avendo compiuto la maggiore età, intendano impegnarsi per realizzare gli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera sul piano organizzativo e propositivo.

A questo scopo, l'Associazione garantisce la partecipazione dei minorenni negli organi consultivi.

ADESIONI

Art. 5

L'adesione all'Associazione non comporta alcun conferimento in denaro.

Gli eventuali contributi associativi sono del tutto volontari.

Art. 6

La domanda di associazione risulterà accolta tramite rilascio di un certificato di adesione.

La qualità di aderente non è segreta e potrà essere resa pubblica.

Tale qualità può essere revocata dalla commissione nazionale di controllo.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7

L'Associazione è espressione della volontà politica di tutti gli Associati che, tramite gli organi della stessa, ne determinano le strategie, tese al conseguimento degli scopi statutari.

Gli organi dell'Associazione sono nazionali e locali.

ORGANI NAZIONALI

Art. 8

Gli organi nazionali sono:

a) l'assemblea nazionale;

b) il consiglio nazionale;

c) il presidente nazionale;

d) il segretario nazionale;

e) i consiglieri esecutivi nazionali;

f) le commissioni nazionali.

ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 9

L'assemblea nazionale è il massimo organo dell'Associazione. Essa è composta dai consiglieri regionali e, se nominati, dai consiglieri nazionali, dal presidente nazionale, dai consiglieri esecutivi nazionali e dai componenti delle commissioni nazionali che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 10

L'assemblea nazionale determina le scelte di politica nazionale dell'Associazione, ed in particolare:

a) nomina i componenti delle commissioni nazionali;

b) sceglie i candidati alle elezioni politiche nazionali ed europee, invitando gli associati a sostenerli;

c) discute ed approva i conti (situazione patrimoniale e conto economico) preventivi e consuntivi annuali dell'Associazione;

d) delibera le modifiche statutarie necessarie per rendere la strategia, la struttura e l'iniziativa dell'Associazione più aderenti agli scopi delineati dallo statuto.

Art. 11

L'assemblea nazionale è convocata dal consiglio nazionale o da almeno un decimo dei suoi componenti.

Essa delibera con la maggioranza dei suoi membri.

La convocazione dell'assemblea nazionale deve indicare gli argomenti da trattare.

CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 12

Il consiglio nazionale è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Si compone di 40 membri, nominati per tre anni dall'assemblea nazionale, che dovrà garantire la nomina di almeno un consigliere per regione in cui è presente un consiglio regionale dell'Associazione.

Sono altresì membri del consiglio nazionale il presidente nazionale ed i presidenti delle commissioni.

Art. 13

Il consiglio nazionale delibera su tutti gli argomenti posti al proprio esame che non siano di competenza esclusiva dell'assemblea nazionale o di altri organi.

Sono di competenza, tra l'altro, del consiglio nazionale:

a) la nomina dei consiglieri esecutivi nazionali ed i limiti delle deleghe loro attribuite;

b) la redazione dei conti (situazione patrimoniale e conto economico) preventivi e consuntivi;

c) la proposizione all'assemblea nazionale di tutte le nomine attribuite all'assemblea stessa;

d) la delega ai suoi componenti di parte dei suoi poteri, in relazione ad incarichi particolari;

e) la convocazione dell'assemblea nazionale, almeno una volta ogni quattro mesi, salvo casi di effettivo impedimento che dovranno essere poi ratificati come tali dall'assemblea nazionale stessa;

f) il regolamento dei rapporti economici di tutti gli addetti ai compiti ed alle mansioni dell'organizzazione dell'Associazione;

g) la gestione delle risorse economiche in relazione alle esigenze e la nomina del segretario amministrativo al quale conferisce l'incarico di gestire i conti.

Art. 14

Il consiglio nazionale è convocato dal presidente nazionale o da tre decimi dei suoi componenti.

Esso delibera con maggioranza relativa dei suoi membri.

La convocazione del consiglio nazionale deve indicare gli argomenti e le materie da trattare.

Il consiglio convocato senza indicazione degli argomenti da trattare è ritenuto valido con la presenza di tutti i suoi componenti.

PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 15

Il presidente nazionale rappresenta l'Associazione.

Esso è nominato per tre anni dall'assemblea nazionale con i seguenti poteri:

a) convoca e presiede il consiglio nazionale e ne coordina l'attività;

b) presiede le riunioni dell'assemblea nazionale e ne relaziona le aperture dei lavori;

c) rappresenta l'Associazione presso le istituzioni pubbliche e private, impegnandola in modo vincolante, sulla base delle scelte indicate dall'assemblea nazionale e dagli altri organi collegiali;

d) nomina un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e delega parte dei suoi poteri in relazione alle esigenze e situazioni;

e) propone al consiglio nazionale la nomina dei consiglieri esecutivi ed i loro compiti operativi.

SEGRETARIO NAZIONALE

Art. 16

Il segretario nazionale coordina l'attività operativa dell'Associazione.

Esso è nominato per tre anni dal consiglio nazionale con i seguenti poteri:

a) coordina il consiglio nazionale del quale realizza le scelte operative;

b) coordina l'attività dei consiglieri esecutivi nazionali, operando per la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione e delle scelte deliberate dall'assemblea nazionale e dagli altri organi da questa nominati;

c) rappresenta l'Associazione presso le istanze politiche nazionali, sia sul piano amministrativo che dialettico;

d) sostituisce il presidente del consiglio nazionale in caso di assenza, o di impedimento, del presidente stesso e del vice presidente;

e) prende in caso d'urgenza le decisioni riservate dallo statuto al consiglio nazionale e ad altri organi dell'Associazione, assumendosi la responsabilità delle decisioni prese e chiedendo poi sulle stesse ratifica;

f) promuove ogni forma di accordo con le altre formazioni politiche in relazione ad iniziative di carattere nazionale, alla composizione dei governi della Repubblica e delle sue istituzioni, senza peraltro mai rinunciare ai principi rappresentati dagli obiettivi dell'Associazione.

CONSIGLIERI ESECUTIVI NAZIONALI

Art. 17

I consiglieri esecutivi nazionali collaborano con il segretario nazionale nella realizzazione delle scelte stabilite dagli organi nazionali dell'Associazione.

Essi sono nominati per tre anni dal consiglio nazionale che ne stabilisce le prerogative.

DELEGHE NAZIONALI

Art. 18

Il consiglio nazionale, anche su proposta del segretario nazionale, può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi membri, fissando il termine ed i limiti delle deleghe.

COMMISSIONI NAZIONALI

Art. 19

Le commissioni nazionali sono organi consultivi i cui componenti sono nominati dall'assemblea nazionale che ne stabilisce i compiti.

Ciascuna commissione nazionale nomina tra i suoi membri un presidente che diventa di diritto membro del consiglio nazionale dell'Associazione per tutta la durata della carica.

COMMISSIONI NAZIONALI PERMANENTI

Art. 20

Alcune commissioni nazionali sono permanenti ed i suoi membri vengono nominati dall'assemblea nazionale per un triennio.

Le commissioni nazionali permanenti sono:

a) la commissione adesioni, che si propone di procurare all'Associazione il massimo proselitismo di associati a livello nazionale;

b) la commissione bilancio, che indica le risorse ed i modi per ottenerle, verifica la situazione economica e patrimoniale dell'Associazione a livello nazionale;

c) la commissione elettorale, che redige i programmi ed indica le strategie per le campagne elettorali nazionali ed europee;

d) la commissione politica, che elabora e propone le iniziative politiche generali;

e) la commissione economica, che studia i fenomeni di carattere economico e le loro possibili evoluzioni;

f) la commissione ambiente, che elabora la politica ecologica in tutte le sue implicazioni;

g) la commissione giovanile, che studia il mondo dei giovani, i loro interessi ed i loro problemi;

h) la commissione europea, che si occupa della politica europea;

i) la commissione internazionale, che si occupa dei rapporti internazionali;

l) la commissione di controllo, che espone i suoi pareri sul funzionamento degli organi dell'Associazione.

ORGANI REGIONALI

Art. 21

Gli organi regionali sono:

a) l'assemblea regionale;

b) il consiglio regionale;

c) il presidente regionale;

d) il segretario regionale;

e) i consiglieri esecutivi regionali;

f) le commissioni regionali.

ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 22

L'assemblea regionale è il massimo organo dell'Associazione nella regione.

Essa è composta dai consiglieri provinciali della regione.

Art. 23

L'Assemblea regionale determina le scelte di politica regionale e concorre a determinare le scelte di politica nazionale.

In particolare, l'assemblea regionale:

a) nomina i componenti del consiglio regionale, il presidente regionale, il segretario regionale ed i componenti delle commissioni regionali;

b) sceglie i candidati alle elezioni amministrative regionali che tutti gli associati sono impegnati a sostenere;

c) discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo, pluriennale e di esercizio della sede regionale dell'Associazione;

d) si esprime su tutti i temi riguardanti la politica dell'Associazione.

Art.24

L'assemblea regionale è convocata dal consiglio provinciale o da almeno un decimo dell'assemblea regionale stessa.

Essa delibera con la maggioranza dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione dell'assemblea regionale deve indicare un ordine del giorno degli argomenti da trattare.

L'assemblea convocata senza indicazione degli argomenti da trattare è ritenuta valida con la presenza di tutti i suoi componenti.

CONSIGLIO REGIONALE

Art. 25

Il consiglio regionale è l'organo esecutivo dell'Associazione nella regione.

Si compone di 20 membri, nominati per tre anni dall'assemblea regionale.

Sono altresì membri del consiglio regionale il presidente regionale ed i presidenti delle commissioni regionali.

Art. 26

Il consiglio regionale delibera su tutti gli argomenti posti al suo esame che non siano di competenza esclusiva dell'assemblea regionale o altri organi.

Sono di competenza, tra l'altro, del consiglio regionale:

a) la nomina dei consiglieri esecutivi regionali e la determinazione dei limiti delle deleghe loro attribuite;

b) la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, con indicazione dei conti patrimoniali e dei conti economici;

c) la proposizione all'assemblea regionale di tutte le nomine attribuite all'assemblea stessa;

d) la delega ai suoi componenti di parte dei suoi poteri, in relazione ad incarichi particolari;

e) la convocazione dell'assemblea regionale, almeno una volta ogni quattro mesi, salvo casi di effettivo impedimento che dovranno essere poi ratificati come tali dall'assemblea regionale stessa;

f) il regolamento dei rapporti economici di tutti gli addetti ai compiti ed alle mansioni dell'organizzazione dell'Associazione;

g) la gestione delle risorse economiche in relazione alle esigenze.

Art. 27

Il consiglio regionale è convocato dal presidente regionale o da tre decimi dei suoi componenti.

Esso delibera con la maggioranza dei suoi membri.

L'avviso di convocazione del consiglio regionale deve indicare un ordine del giorno con gli argomenti e le materie da trattare.

Il consiglio convocato senza indicazione degli argomenti da trattare è ritenuto valido con la presenza di tutti i suoi componenti.

PRESIDENTE REGIONALE

Art.28

Il presidente regionale rappresenta l'Associazione nella regione.

Esso è nominato per tre anni dall'assemblea regionale con i seguenti poteri:

a) convoca e presiede il consiglio regionale e ne coordina l'attività;

b) presiede le riunioni dell'assemblea regionale e ne cura l'apertura;

c) rappresenta l'Associazione presso le istituzioni pubbliche e private impegnandola in modo vincolante, sulla base delle scelte indicate dall'assemblea regionale e dagli altri organi regionali;

d) nomina un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e delega parte dei suoi poteri in relazione alle esigenze e situazioni;

e) propone al consiglio regionale la nomina dei consiglieri esecutivi ed i loro compiti operativi.

SEGRETARIO REGIONALE

Art. 29

Il segretario regionale coordina l'attività operativa dell'Associazione nella regione.

Esso è nominato per tre anni dal consiglio regionale con i seguenti poteri:

a) coordina il consiglio regionale del quale realizza le scelte operative;

b) coordina l'attività dei consiglieri esecutivi regionali operando per la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione e delle scelte deliberate dall'assemblea regionale e dagli altri organi da questa nominati;

c) rappresenta l'Associazione presso le istanze politiche regionali, sia sul piano amministrativo che dialettico;

d) sostituisce il presidente del consiglio regionale in caso di assenza, o di impedimento, del presidente stesso e del vice presidente;

e) prende in caso di urgenza le decisioni riservate dallo statuto al consiglio regionale e ad altri organi dell'Associazione assumendosi la responsabilità delle decisioni prese e chiedendo poi sulle stesse ratifica;

f) promuove ogni forma di accordo con le altre formazioni politiche in relazione ad iniziative di carattere regionale, alla composizione delle giunte regionali e delle altre istituzioni della regione, senza peraltro mai rinunciare ai principi rappresentati dagli obiettivi dell'Associazione.

CONSIGLIERI ESECUTIVI REGIONALI

Art.30

I consiglieri esecutivi regionali collaborano con il segretario regionale nella realizzazione delle scelte stabilite dagli organi regionali.

Essi sono nominati per tre anni dal consiglio regionale, che ne stabilisce le prerogative.

DELEGHE REGIONALI

Art. 31

Il consiglio regionale, anche su proposta del segretario regionale, può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi membri, fissando il termine ed i limiti delle deleghe.

COMMISSIONI REGIONALI

Art. 32

Le commissioni regionali sono organi consultivi i cui componenti sono nominati dall'assemblea regionale che ne stabilisce i compiti.

Ciascuna commissione regionale nomina tra i suoi membri un presidente che diventa di diritto membro del consiglio regionale dell'Associazione per la durata della carica.

COMMISSIONI REGIONALI PERMANENTI

Art. 33

Alcune commissioni regionali sono permanenti ed i suoi membri vengono nominati dall'assemblea regionale per un triennio.

Le commissioni regionali permanenti sono:

a) la commissione adesioni, che si propone di procurare all'Associazione il massimo proselitismo di associati a livello regionale;

b) la commissione bilancio, che indica le risorse ed i modi per ottenerle, verifica la situazione economica e patrimoniale dell'Associazione a livello regionale;

c) la commissione elettorale che redige i programmi ed indica le strategie per le campagne elettorali regionali;

d) la commissione politica, che elabora e propone le iniziative politiche generali;

e) la commissione economica, che studia i fenomeni di carattere economico e le loro possibili evoluzioni;

f) la commissione ambiente, che elabora la politica ecologica in tutte le sue implicazioni;

g) la commissione di controllo, che espone i suoi pareri sul funzionamento degli organi dell'Associazione.

ORGANI PROVINCIALI

Art. 34

Gli organi provinciali sono:

a) l'assemblea provinciale;

b) il consiglio provinciale;

c) il presidente provinciale;

d) il segretario provinciale;

e) i consiglieri esecutivi provinciali;

f) le commissioni provinciali.

ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art.35

L'assemblea provinciale è il massimo organo dell'Associazione nella provincia.

Essa è composta dai consiglieri comunali della provincia.

Art.36

L'assemblea provinciale determina le scelte di politica provinciale e concorre a determinare le scelte di politica regionale.

In particolare, l'assemblea provinciale:

a) nomina i componenti del consiglio provinciale, il presidente provinciale, il segretario provinciale ed i componenti delle commissioni provinciali;

b) sceglie i candidati alle elezioni amministrative provinciali che tutti gli associati sono impegnati a sostenere;

c) discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo, pluriennale e di esercizio della sede provinciale dell'Associazione;

d) si esprime su tutti i temi riguardanti la politica dell'Associazione.

Art. 37

L'assemblea provinciale è convocata dal consiglio provinciale o da almeno un decimo dell'assemblea provinciale stessa.

Essa delibera con la maggioranza dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione dell'assemblea provinciale deve indicare un ordine del giorno degli argomenti da trattare.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 38

Il consiglio provinciale è l'organo esecutivo dell'Associazione nella provincia.

Si compone di un membro per ogni cento componenti dell'assemblea che li nomina per tre anni.

Sono altresì membri del consiglio provinciale il presidente provinciale ed i presidenti delle commissioni provinciali.

Art. 39

Il consiglio provinciale delibera su tutti gli argomenti posti al suo esame che non siano di competenza esclusiva dell'assemblea provinciale o altri organi.

Sono di competenza, tra l'altro, del consiglio provinciale:

a) la nomina dei consiglieri esecutivi provinciali e la determinazione dei limiti delle deleghe loro attribuite;

b) la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, con indicazione dei conti patrimoniali e dei conti economici;

c) la proposizione all'assemblea provinciale di tutte le nomine attribuite all'assemblea stessa;

d) la delega a suoi componenti di parte dei suoi poteri, in relazione ad incarichi particolari;

e) la convocazione dell'assemblea provinciale almeno una volta ogni quattro mesi, salvo casi di effettivo impedimento che dovranno essere poi ratificati come tali dall'assemblea provinciale stessa;

f) il regolamento dei rapporti economici di tutti gli addetti ai compiti ed alle mansioni dell'organizzazione dell'Associazione;

g) la gestione delle risorse economiche in relazione alle esigenze.

Art.40

Il consiglio provinciale è convocato dal presidente provinciale o da tre decimi dei suoi componenti.

Esso delibera con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

L'avviso di convocazione del consiglio provinciale deve indicare un ordine del giorno con gli argomenti e le materie da trattare.

Il consiglio convocato senza indicazione degli argomenti da trattare è ritenuto valido con la presenza di tutti i suoi componenti.

PRESIDENTE PROVINCIALE

Art. 41

Il presidente provinciale rappresenta l'Associazione nella provincia.

Esso è nominato per tre anni dall'assemblea provinciale con i seguenti poteri:

a) convoca e presiede il consiglio provinciale e ne coordina l'attività;

b) presiede le riunioni dell'assemblea provinciale e ne cura l'apertura;

c) rappresenta l'Associazione presso le istituzioni pubbliche e private, impegnandole in modo vincolante, sulla base delle scelte indicate dall'assemblea provinciale e dagli altri organi collegiali;

d) nomina un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e delega parte dei suoi poteri in relazione alle esigenze e situazioni;

e) propone al consiglio provinciale la nomina dei consiglieri esecutivi ed i loro compiti operativi.

SEGRETARIO PROVINCIALE

Art. 42

Il segretario provinciale coordina l'attività dell'Associazione a livello provinciale.

Esso è nominato per tre anni dal consiglio provinciale con i poteri seguenti:

a) coordina il consiglio provinciale del quale realizza le scelte operative;

b) coordina l'attività dei consiglieri esecutivi provinciali, operando per la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione e delle scelte deliberate dall'assemblea provinciale e dagli altri organi da questa nominati;

c) rappresenta l'Associazione presso le istanze politiche provinciali, sia sul piano amministrativo che dialettico;

d) sostituisce il presidente del consiglio provinciale in caso di assenza, o di impedimento, del presidente stesso e del vice presidente;

e) prende in caso d'urgenza le decisioni riservate dallo statuto al consiglio provinciale e ad altri organi dell'Associazione assumendosi la responsabilità delle decisioni prese e chiedendo poi sulle stesse ratifica;

f) promuove ogni forma di accordo con altre formazioni politiche in relazione ad iniziative di carattere provinciale, alla composizione delle giunte provinciali e delle altre istituzioni della provincia, senza peraltro mai rinunciare ai principi rappresentati dagli obiettivi dell'Associazione.

CONSIGLIERI ESECUTIVI PROVINCIALI

Art. 43

I consiglieri esecutivi provinciali collaborano con il segretario provinciale nella realizzazione delle scelte stabilite dagli organi dell'Associazione nella provincia.

Essi sono nominati per tre anni dal consiglio provinciale, che ne stabilisce le prerogative.

DELEGHE PROVINCIALI

Art. 44

Il consiglio provinciale, anche su proposta del segretario provinciale, può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi membri, fissando il termine ed i limiti delle deleghe.

COMMISSIONI PROVINCIALI

Art. 45

Le commissioni provinciali sono organi consultivi i cui componenti sono nominati dall'assemblea provinciale che ne stabilisce i compiti.

Ciascuna commissione provinciale nomina tra i suoi membri un presidente che diventa di diritto membro del consiglio provinciale dell'Associazione per la durata della carica.

COMMISSIONI PROVINCIALI PERMANENTI

Art. 46

Alcune commissioni provinciali sono permanenti ed i suoi membri vengono nominati dall'assemblea provinciale per un triennio.

Le commissioni provinciali permanenti sono:

a) la commissione adesioni, che si propone di procurare all'Associazione il massimo proselitismo di associati a livello provinciale;

b) la commissione bilancio, che indica le risorse ed i modi per ottenerle, verifica la situazione economica e patrimoniale dell'Associazione a livello provinciale;

c) la commissione elettorale, che redige i programmi ed indica le strategie per le campagne elettorali provinciali;

d) la commissione politica, che elabora e propone le iniziative politiche generali;

e) la commissione economica, che studia i fenomeni di carattere economico e le loro possibili evoluzioni;

f) la commissione ambiente, che elabora la politica ecologica in tutte le sue implicazioni;

g) la commissione giovanile, che studia il mondo dei giovani, i loro interessi e i loro problemi;

h) la commissione di controllo, che espone i suoi pareri sul funzionamento degli organi dell'Associazione.

ORGANI COMUNALI

Art. 47

Gli organi comunali sono:

a) l'assemblea comunale;

b) il consiglio comunale;

c) il presidente comunale;

d) il segretario comunale;

e) i consiglieri esecutivi comunali;

f) le commissioni comunali.

ASSEMBLEA COMUNALE

Art. 48

L'assemblea comunale è il massimo organo dell'Associazione nel comune.

Essa è composta dagli associati iscritti nel comune.

Art.49

L'assemblea comunale determina le scelte di politica comunale e concorre a determinare le scelte di politica provinciale.

In particolare, l'assemblea comunale:

a) nomina i componenti del consiglio comunale, il presidente comunale ed i componenti delle commissioni comunali;

b) sceglie i candidati alle elezioni amministrative comunali che tutti gli associati sono impegnati a sostenere;

c) discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo, pluriennale e di esercizio della sede comunale dell'Associazione;

d) si esprime su tutti i temi riguardanti la politica dell'Associazione.

L'assemblea comunale è convocata dal consiglio comunale o da almeno un decimo dell'assemblea comunale stessa.

Essa delibera con maggioranza relativa dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione dell'assemblea comunale deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 50

Il consiglio comunale è organo esecutivo dell'Associazione nel comune.

Si compone di un membro per ogni cento associati iscritti ed è nominato per un triennio.

Sono altresì membri del consiglio comunale il presidente comunale ed i presidenti delle commissioni comunali.

Art. 51

Il consiglio comunale delibera su tutti gli argomenti posti al suo esame che non siano di competenza esclusiva dell'assemblea comunale o di altri organi.

Sono di competenza, tra l'altro, del consiglio comunale:

a) la nomina dei consiglieri esecutivi comunali e la determinazione dei limiti delle deleghe a loro attribuite;

b) la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, con indicazione dei conti patrimoniali e dei conti economici;

c) la proposizione dell'assemblea comunale di tutte le nomine attribuite all'assemblea stessa;

d) la delega a suoi componenti di parte dei suoi poteri, in relazione ad incarichi particolari;

e) la convocazione dell'assemblea comunale almeno una volta ogni quattro mesi salvo casi di effettivo impedimento che dovranno essere poi ratificati come tali dall'assemblea comunale stessa;

f) il regolamento dei rapporti economici di tutti gli addetti ai compiti ed alle mansioni dell'organizzazione dell'Associazione;

g) la gestione delle risorse economiche in relazione alle esigenze.

Art. 52

Il consiglio comunale è convocato dal presidente comunale o da almeno tre decimi dei suoi componenti.

Esso delibera con maggioranza relativa dei presenti.

L'avviso di convocazione del consiglio comunale deve indicare un ordine del giorno con gli argomenti e le materie da trattare.

Il consiglio convocato senza indicazione degli argomenti da trattare è ritenuto valido con la presenza di tutti i suoi componenti.

PRESIDENTE COMUNALE

Art. 53

Il presidente comunale rappresenta l'Associazione nel comune.

Esso è nominato per tre anni dall'assemblea comunale con i seguenti poteri:

a) convoca e presiede il consiglio comunale e ne coordina l'attività;

b) presiede le riunioni dell'assemblea comunale e ne cura l'apertura;

c) rappresenta l'Associazione presso le istituzioni pubbliche e private, impegnandola in modo vincolante, sulla base delle scelte indicate dall'assemblea comunale e dagli altri organi collegiali;

d) nomina un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e delega parte dei suoi poteri in relazione alle esigenze e situazioni;

e) propone al consiglio comunale la nomina dei consiglieri esecutivi ed i loro compiti operativi.

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 54

Il segretario comunale coordina l'attività operativa dell'Associazione nel comune.

Esso è nominato per tre anni dal consiglio comunale con i seguenti poteri:

a) coordina il consiglio comunale del quale realizza le scelte operative di competenza;

b) coordina l'attività dei consiglieri esecutivi comunali, operando per la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione e delle scelte deliberate dall'assemblea comunale e dagli altri organi da questa nominati;

c) rappresenta l'Associazione presso le istanze politiche comunali, sia sul piano amministrativo che dialettico;

d) sostituisce il presidente del consiglio comunale in caso di assenza o di impedimento del presidente stesso e del vice presidente ;

e) prende in caso d'urgenza le decisioni riservate dallo statuto al consiglio comunale e ad altri organi dell'Associazione assumendosi la responsabilità delle decisioni prese e chiedendo poi sulle stesse ratifica;

f) promuove ogni forma di accordo con le altre formazioni politiche in relazione ad iniziative di carattere comunale, alla composizione delle giunte comunali e delle altre istituzioni del comune, senza peraltro mai rinunciare ai principi rappresentati dagli obiettivi dell'Associazione.

CONSIGLIERI ESECUTIVI COMUNALI

Art. 55

I consiglieri esecutivi comunali collaborano con il segretario comunale nella realizzazione delle scelte stabilite dagli organi dell'Associazione nel comune.

Essi sono nominati per tre anni dal consiglio comunale che ne stabilisce le prerogative.

DELEGHE COMUNALI

Art. 56

Il consiglio comunale, anche su proposta del segretario comunale, può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi membri, fissando il termine ed i limiti delle deleghe.

COMMISSIONI COMUNALI

Art. 57

Le commissioni comunali sono organi consultivi i cui componenti sono nominati dall'assemblea comunale che ne stabilisce i compiti.

Ciascuna commissione comunale nomina tra i suoi membri un presidente che diventa di diritto membro del consiglio comunale dell'Associazione per la durata della carica.

COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

Art. 58

Alcune commissioni comunali sono permanenti ed i suoi membri vengono nominati dall'assemblea comunale per un triennio.

Le commissioni comunali permanenti sono:

a) la commissione adesioni, che si propone di procurare all'Associazione proselitismo di associati a livello comunale;

b) la commissione bilancio, che indica le risorse ed i modi per ottenerle, verifica la situazione economica e patrimoniale dell'Associazione a livello comunale;

c) la commissione elettorale, che redige i programmi ed indica le strategie per le campagne elettorali comunali;

d) la commissione politica, che elabora e propone le iniziative politiche generali;

e) la commissione economica, che studia i fenomeni di carattere economico e le loro possibili evoluzioni;

f) la commissione ambiente, che elabora la politica ecologica in tutte le sue implicazioni;

g) la commissione giovanile, che studia il mondo dei giovani, i loro interessi ed i loro problemi;

h) la commissione di controllo, che espone i suoi pareri sul funzionamento degli organi dell'Associazione.

TITOLO IV

RENDICONTO

Art. 59

Ogni anno deve essere redatto un rendiconto annuale.

Il rendiconto annuale dell'Associazione è pubblico. Esso si compone del conto patrimoniale, nel quale sono esposte le attività e le passività e del conto di gestione, nel quale devono figurare tutte le spese e le entrate.

La gestione amministrativa dell'Associazione ai vari livelli nazionale, regionale, provinciale e comunale è affidata ai segretari amministrativi nazionale, regionali, provinciali e comunali nominati rispettivamente dai consigli nazionale, regionali, provinciali e comunali.

UTILI E PERDITE

Art. 60

Gli eventuali utili di esercizio devono essere imputati ad un conto di riserva, mentre le eventuali perdite di gestione, previo utilizzo di eventuali riserve accantonate precedentemente, devono essere coperte entro l'anno successivo.

TITOLO V

INCARICHI ISTITUZIONALI

Art. 61

I candidati dell'Associazione nominati nel corso di elezioni politiche nel parlamento nazionale od europeo, e quelli nominati nel corso di elezioni amministrative, rinunciando al loro incarico entro trenta giorni dalla data della nomina, con diritto ad essere reintegrati nei rispettivi incarichi al termine del mandato semprechè, nel frattempo, non siano stati avvicendati dai primi associati non nominati ad incarichi negli organi dell'Associazione.

SOSTITUZIONI

Art. 62

I candidati nominati di cui al punto precedente possono essere anche temporaneamente sostituiti nei loro incarichi negli stessi organi dei quali fanno parte, secondo quanto previsto dall'articolo precedente.

Su tale materia decidono, ai vari livelli di competenza, le assemblee nazionale, regionali, provinciali e comunali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.63

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le deliberazioni prese dall'assemblea nazionale con la maggioranza dei suoi componenti.